Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 informazione, partecipazione, iniziativa popolare |
Data: | 14/11/2012 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’art. 25 della l.r. n. 44 del 2007) |
Art. 2. (Modifica all’art. 28 della l.r. n. 44 del 2007) |
Art. 3. (Modifica all’art. 30 della l.r. n. 44 del 2007) |
Art. 4. (Norma transitoria) |
Art. 5. (Abrogazioni) |
Art. 6. (Norma finanziaria) |
Art. 7. (Entrata in vigore) |
§ 1.4.27 - L.R. 14 novembre 2012, n. 55.
Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo,
consultivo e dell’iniziativa legislativa).
(B.U. 21 novembre 2012, n. 62)
Art. 1. (Modifica all’art. 25 della
1. Il comma 3 dell’articolo 25 della
Art. 2. (Modifica all’art. 28 della
1. Il comma 1 dell’articolo 28 della
"1. In seguito alla trasmissione della deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 25, il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo fissando la data della consultazione popolare in una domenica compresa:
a) tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 25 gli perviene entro il 31 gennaio;
b) tra il 15 settembre e il 15 novembre, se la deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 25 gli perviene entro il 31 luglio.".
Art. 3. (Modifica all’art. 30 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 30 della
"3 bis. L’istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui avviene previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati che si pronunciano in merito ai disegni di legge di cui ai commi 2 e 3".
Art. 4. (Norma transitoria)
1. La presente legge trova applicazione anche nei confronti delle proposte di referendum consultivo presentate e dichiarate ammissibili alla data della sua entrata in vigore.
Art. 5. (Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni;
a)
b)
c)
Art. 6. (Norma finanziaria)
1. L’applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.