§ 1.4.6 - L.R. 11 dicembre 1987, n. 86.
Iniziativa popolare e degli Enti Locali; Referendum abrogativo e consultivo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 informazione, partecipazione, iniziativa popolare
Data:11/12/1987
Numero:86


Sommario
Art. 1.      L'iniziativa popolare e degli Enti Locali. di cui al Titolo IV dello Statuto della Regione Abruzzo, si esercita mediante la presentazione di una proposta contenente il testo del progetto, [...]
Art. 2.      Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di una proposta di iniziativa popolare, devono essere usati fogli di dimensione uguale a quelli di carta semplice, firmati e vidimati da [...]
Art. 3.      La proposta viene esercitata dagli elettori proponenti mediante apposizione delle proprie firme.
Art. 4.      La proposta di iniziativa popolare, con tutta la documentazione prescritta dalla presente legge, deve essere depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dai primi tre elettori [...]
Art. 5.      La proposta di iniziativa legislativa degli Enti Locali deve essere depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sottoscritta dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o da [...]
Art. 6.      L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro 30 giorni dalla data del deposito della proposta, decide sulla ricevibilità della stessa in relazione alla osservanza dei requisiti [...]
Art. 7.      Dichiarata ammessa la proposta di iniziativa popolare e degli Enti Locali, a norma del precedente art. 6 il Presidente del Consiglio regionale l'assegna, per l'esame preventivo, alla competente [...]
Art. 8.      Qualora, in caso di rinnovazione del Consiglio regionale, la proposta di iniziativa popolare o degli Enti Locali non abbia potuto essere esaminata dall'Ufficio di Presidenza o dal Consiglio [...]
Art. 9.      Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di leggi e dei provvedimenti amministrativi deliberati dal Consiglio regionale, è indetto quando lo richiedono almeno 15.000 elettori della [...]
Art. 10.      Il referendum abrogativo non è proponibile per lo statuto e per le leggi tributarie e del bilancio.
Art. 11.      Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum da parte di 15.000 elettori della Regione devono essere usati fogli di carta semplice di dimensione uguale a [...]
Art. 12.      All'inizio di ciascun foglio deve essere stampato a cura dei promotori il quesito che si intende sottoporre al referendum, nella formula e con le indicazioni prescritte nel precedente articolo.
Art. 13.      Un funzionario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dà atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito della richiesta di referendum da parte di almeno tre promotori e [...]
Art. 14.      Nel caso di richiesta di referendum da parte dei 2 Consigli provinciali o dei Consigli comunali, rappresentativi di almeno un quinto della popolazione della Regione, conteggiato alla data [...]
Art. 15.      La deliberazione di richiedere il referendum deve essere approvata dal ciascun Consiglio provinciale o comunale con voto della maggioranza dei Consiglieri ad esso assegnato e deve contenere [...]
Art. 16.      Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.
Art. 17.      Tutte le decisioni sull'ammissibilità delle richieste di referendum assunte dal Consiglio regionale, nonché quelle relative alla concentrazione delle richieste stesse, di cui al precedente [...]
Art. 18.      Con proprio decreto, il Presidente della Giunta, sentita la Giunta, indice il referendum, elencando le richieste di referendum sottoposte a votazione e fissando la data di convocazione degli [...]
Art. 19.      Il decreto del Presidente della Giunta di indizione di referendum deve essere notificato al Commissario del governo ed al Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila e deve essere comunicato ai [...]
Art. 20.      Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi [...]
Art. 21.      La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
Art. 22.      I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli [...]
Art. 23.      L'Ufficio di Sezione per il referendum è composto di un Presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume la funzione di vice-Presidente e di un segretario.
Art. 24.      Le schede per il referendum regionale sono fornite dalla Presidenza della Giunta regionale e sono di modello identico a quello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla legge statale 25 [...]
Art. 25.      Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, presso il Tribunale, in ogni capoluogo di Provincia, gli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum [...]
Art. 26.      Presso la Corte d'Appello dell'Aquila è costituito, entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum, l'ufficio centrale regionale per il referendum, composto nei modi previsti [...]
Art. 27.      Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum o all'Ufficio centrale regionale, decide [...]
Art. 28.      Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il Presidente della Giunta regionale, con proprio [...]
Art. 29.      Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il Presidente della Giunta, dopo aver ricevuto la relativa [...]
Art. 30.      Se prima della data dello svolgimento del referendum, la norma o il provvedimento amministrativo o le singole disposizioni di essi, cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, il [...]
Art. 31.      Il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, nonché per la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali è deliberato dal Consiglio regionale su proposta della [...]
Art. 32.      Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Giunta che fissa la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.
Art. 33.      Per il procedimento elettorale relativo al referendum consultivo, si osservano le norme di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24 della presente legge, in quanto applicabili.
Art. 34.      Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum consultivo è costituito, presso il Tribunale del capoluogo di Provincia nella cui circoscrizione si trovano i Comuni o il Comune [...]
Art. 35.      Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici di sezione o all'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, decide [...]
Art. 36.      Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è stato favorevole, il Presidente della Giunta è tenuto a proporre al Consiglio regionale un disegno [...]
Art. 37.      Sono legittimati a richiedere il referendum consultivo di cui all'art. 73 dello Statuto i Consigli Provinciali e Comunali della Regione.
Art. 38.      Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste agli articoli 51 e 52 della legge statale 25 maggio 1970, n. 352, [...]
Art. 39.      Le spese per l'esercizio dell'iniziativa popolare, nonché per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione.


§ 1.4.6 - L.R. 11 dicembre 1987, n. 86. [1]

Iniziativa popolare e degli Enti Locali; Referendum abrogativo e consultivo.

(B.U. n. 36 del 18 dicembre 1987).

 

TITOLO I

 

CAPO I

INIZIATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI

 

Art. 1.

     L'iniziativa popolare e degli Enti Locali. di cui al Titolo IV dello Statuto della Regione Abruzzo, si esercita mediante la presentazione di una proposta contenente il testo del progetto, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità. La proposta di iniziativa popolare deve essere sottoscritta da almeno 5 mila cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale dell'Abruzzo.

     La proposta di iniziativa degli Enti Locali deve essere deliberata o da un Consiglio provinciale o da Consigli comunali in numero non inferiore a 5 e deve essere accompagnata dalle deliberazioni e dai verbali delle discussioni consiliari.

 

CAPO II

MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELL'INIZIATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 2.

     Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di una proposta di iniziativa popolare, devono essere usati fogli di dimensione uguale a quelli di carta semplice, firmati e vidimati da un funzionario regionale designato all'uopo dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     I primi tre sottoscrittori sono legittimati a depositare ufficialmente la proposta di iniziativa popolare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ed hanno diritto di illustrare le ragioni ed il contenuto della proposta stessa alla competente Commissione consiliare regionale.

 

     Art. 3.

     La proposta viene esercitata dagli elettori proponenti mediante apposizione delle proprie firme.

     Accanto a ciascuna firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali il proponente è iscritto.

     La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui giurisdizione è compreso il Comune dove è iscritto l'elettore ovvero dal Giudice Conciliatore o da Segretario di detto Comune [2].

     L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene, e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

     Il pubblico ufficiale legittimato alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

     Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

     Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai Segretari comunali, qualora sia stata dichiarata l'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare.

     Per ottenere il rimborso di tali spese i sottoscrittori, di cui all'art. 2 della presente legge, devono presentare domanda scritta al Presidente della Giunta da depositarsi insieme con la proposta, indicando il nome di chi, tra essi, è delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

 

     Art. 4.

     La proposta di iniziativa popolare, con tutta la documentazione prescritta dalla presente legge, deve essere depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dai primi tre elettori sottoscrittori.

     Un funzionario a ciò delegato dà atto mediante processo verbale della data del deposito della proposta e dei prescritti documenti ad essa relativi. Nel verbale sono inoltre indicati il nome ed il domicilio dei tre presentatori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.

 

     Art. 5.

     La proposta di iniziativa legislativa degli Enti Locali deve essere depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sottoscritta dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o da un Sindaco dei Comuni proponenti a ciò espressamente delegato con apposite deliberazioni dei Comuni stessi.

     I Consigli degli Enti proponenti designano con proprie deliberazioni complessivamente non oltre 5 loro componenti per illustrare la proposta alla competente Commissione consiliare regionale.

     Un funzionario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dà atto mediante processo verbale, della data del deposito della proposta e delle prescritte deliberazioni ad essa relative.

 

CAPO III

AMMISSIBILITA' DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI.

ESAME DELLA COMMISSIONE CONSILIARE E DEL CONSIGLIO REGIONALE

 

     Art. 6.

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro 30 giorni dalla data del deposito della proposta, decide sulla ricevibilità della stessa in relazione alla osservanza dei requisiti prescritti dalla legge.

     Il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di Presidenza decide sulla ammissibilità.

     Per la proposta viziata da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, l'Ufficio di Presidenza, con propria decisione, stabilisce un termine, la cui scadenza non può essere superiore ai 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per la sanatoria e ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale.

     Di tale decisione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il Presidente della Giunta è tenuto a dare tempestiva comunicazione, con propria ordinanza, ai promotori dell'iniziativa popolare o ai delegati dell'iniziativa legislativa degli Enti Locali, perché procedano a sanare le irregolarità riscontrate.

 

     Art. 7.

     Dichiarata ammessa la proposta di iniziativa popolare e degli Enti Locali, a norma del precedente art. 6 il Presidente del Consiglio regionale l'assegna, per l'esame preventivo, alla competente Commissione, la quale, sentiti i promotori o i delegati dell'iniziativa, presenta al Consiglio la propria relazione entro il termine massimo di 2 mesi.

     Scaduto tale termine la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio.

     Il Consiglio prende in esame la proposta entro 1 mese dalla relazione della Commissione.

     Ove il Consiglio non prenda in esame, entro detto termine, la proposta, è riconosciuta facoltà a ciascun Consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio alla votazione finale entro il mese successivo.

     Scaduto questo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale, con precedenza su ogni altro argomento.

     La proposta deve essere portata all'esame del Consiglio nel termine redatto dai proponenti.

 

     Art. 8.

     Qualora, in caso di rinnovazione del Consiglio regionale, la proposta di iniziativa popolare o degli Enti Locali non abbia potuto essere esaminata dall'Ufficio di Presidenza o dal Consiglio regionale, essa si intende automaticamente sospesa.

     La proposta di legge di iniziativa popolare o degli Enti Locali riprende l'iter nel medesimo stadio di esame nel quale era stata sospesa, immediatamente dopo la costituzione della nuova Giunta regionale e della Commissione consiliare competente.

     Per l'esame di tale proposta si osservano le stesse modalità e gli stessi termini di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

 

TITOLO II

 

CAPO I

REFERENDUM ABROGATIVO DI LEGGI, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE

DA PARTE DEGLI ELETTORI E DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 9.

     Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di leggi e dei provvedimenti amministrativi deliberati dal Consiglio regionale, è indetto quando lo richiedono almeno 15.000 elettori della Regione oppure più Consigli comunali che rappresentino complessivamente un quinto della popolazione abruzzese, oppure due Consigli provinciali.

 

     Art. 10.

     Il referendum abrogativo non è proponibile per lo statuto e per le leggi tributarie e del bilancio.

     Esso non può essere esercitato nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale.

     A tal fine ogni attività od operazione relativa al referendum deve essere sospesa ed i termini riprendono a decorrere dopo 60 giorni dalla ricostituzione della Giunta regionale [3].

 

CAPO II

MODALITA' PER L'ESERCIZIO DI RICHIESTA DEL REFERENDUM ABROGATIVO

 

     Art. 11.

     Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum da parte di 15.000 elettori della Regione devono essere usati fogli di carta semplice di dimensione uguale a quelli della carta bollata, firmati e vidimati da un funzionario regionale designato all'uopo dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     Nella richiesta di referendum deve essere indicato il quesito che si intende sottoporre al referendum abrogativo, completando la formula «volete che sia abrogato/a ...» con il titolo, il numero e la data di pubblicazione della legge o del provvedimento amministrativo per cui il referendum sia richiesto.

     Qualora il referendum sia richiesto per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto.

     Qualora il referendum sia richiesto per l'abrogazione di parte di uno o più articoli, oltre all'indicazione di cui ai precedenti commi 2) e 3), deve essere inserita l'indicazione del comma e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di cui si sia proposta l'abrogazione.

     La raccolta delle firme non può essere effettuata su fogli non vidimati o vidimati da oltre tre mesi [4].

     La richiesta di referendum da parte degli elettori della Regione, salvo quanto disposto dal successivo art. 14, deve essere comunque presentata entro 3 mesi dalla data della prima vidimazione [5].

 

     Art. 12.

     All'inizio di ciascun foglio deve essere stampato a cura dei promotori il quesito che si intende sottoporre al referendum, nella formula e con le indicazioni prescritte nel precedente articolo.

     Per quanto riguarda le modalità di apposizione delle firme degli elettori, le indicazioni, le autenticazioni e le certificazioni prescritte per la richiesta di referendum, nonché l'entità e le modalità per il rimborso delle relative spese si applica quanto previsto all'art. 3 della presente legge.

 

     Art. 13.

     Un funzionario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dà atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito della richiesta di referendum da parte di almeno tre promotori e della data relativa. Nel verbale, con il nome ed il domicilio dei promotori, deve essere indicato, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.

 

     Art. 14.

     Nel caso di richiesta di referendum da parte dei 2 Consigli provinciali o dei Consigli comunali, rappresentativi di almeno un quinto della popolazione della Regione, conteggiato alla data dell'ultima elezione per il Consiglio regionale, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge o di provvedimento amministrativo di cui si propone l'abrogazione, l'indicazione dei Consigli provinciali o comunali che abbiano deliberato di presentarla, della data delle rispettive deliberazioni, che non devono essere anteriori di oltre 6 mesi dalla data del deposito, e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritte dal Presidente di ciascun Consiglio provinciale, o dal sindaco di ciascun Consiglio comunale, e deve essere depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 15.

     La deliberazione di richiedere il referendum deve essere approvata dal ciascun Consiglio provinciale o comunale con voto della maggioranza dei Consiglieri ad esso assegnato e deve contenere tutte le indicazioni previste dall'art. 11 comma secondo e seguenti.

 

CAPO III

AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM ABROGATIVO

 

     Art. 16.

     Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.

     Scaduto detto termine ed entro il 30 ottobre, l'Ufficio di Presidenza esamina tutte le richieste presentate e decide sulla ricevibilità delle stesse.

     Il Consiglio regionale appositamente convocato entro il 15 settembre, decide sull'ammissibilità.

     A tal fine il Consiglio regionale verifica che:

     a) il referendum non abbia ad oggetto leggi o provvedimenti amministrativi sottratti a referendum ai sensi dell'art. 71 dello Statuto;

     b) il quesito sia formulato in modo chiaro ed univoco, per consentire la consapevole scelta degli elettori; [6].

     Per le proposte giudicate ammissibili ma viziate da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, l'Ufficio di Presidenza, con propria decisione, stabilisce un termine la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per la sanatoria e ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale.

     Di tale decisione il Presidente della Giunta è tenuto, con propria ordinanza, a dare tempestiva comunicazione ai promotori o ai delegati della richiesta di referendum, perché procedano a sanare le irregolarità riscontrate.

     Entro il 31 dicembre, l'Ufficio di Presidenza provvede, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, sentiti i promotori e i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia, mantenendo invece distinte le altre che non presentano tali caratteri.

 

     Art. 17.

     Tutte le decisioni sull'ammissibilità delle richieste di referendum assunte dal Consiglio regionale, nonché quelle relative alla concentrazione delle richieste stesse, di cui al precedente articolo, sono comunicate, entro il 15 gennaio, dal Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale.

     Con proprio decreto, da pubblicarsi entro il 31 gennaio, il Presidente della Giunta, in attuazione delle decisioni di cui al comma precedente, indica quali delle richieste di referendum siano ammesse e quali respinte perché contrarie ai disposti dello Statuto e della presente legge.

 

CAPO IV

CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI, PROCEDIMENTO ELETTORALE, PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

 

     Art. 18.

     Con proprio decreto, il Presidente della Giunta, sentita la Giunta, indice il referendum, elencando le richieste di referendum sottoposte a votazione e fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

 

     Art. 19.

     Il decreto del Presidente della Giunta di indizione di referendum deve essere notificato al Commissario del governo ed al Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila e deve essere comunicato ai Sindaci ed ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della Regione.

     I Sindaci dei Comuni della Regione provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum mediante appositi manifesti che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.

 

     Art. 20.

     Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio regionale.

     La proposta di referendum abrogativo riprende l'iter dal medesimo stadio di esame nel quale era stata sospesa, immediatamente dopo la costituzione della nuova Giunta regionale.

 

     Art. 21.

     La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

     L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono quelli vigenti per l'elezione del Consiglio regionale.

 

     Art. 22.

     I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

     I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal 45° giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

 

     Art. 23.

     L'Ufficio di Sezione per il referendum è composto di un Presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume la funzione di vice-Presidente e di un segretario.

     Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente, di ognuno dei partiti o dei gruppi pubblici rappresentati in Consiglio regionale o in Parlamento, e dei promotori del referendum.

     Alla designazione dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli uffici circoscrizionali provinciali, persona munita di mandato, autenticato dal notaio, da parte del segretario provinciale del partito o del Presidente del gruppo politico o dei promotori del referendum.

 

     Art. 24.

     Le schede per il referendum regionale sono fornite dalla Presidenza della Giunta regionale e sono di modello identico a quello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla legge statale 25 maggio 1970, n. 352.

     Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

     All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

     L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

     Nel caso di cui al terzo comma del presente articolo, l'Ufficio di Sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione quale risulta dal decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum.

 

     Art. 25.

     Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, presso il Tribunale, in ogni capoluogo di Provincia, gli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum composti nei modi previsti dall'art. 8 della legge 16 febbraio 1968, n. 108, commi primo e secondo.

     Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di sezione di tutti i Comuni della Provincia, ogni Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

     Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria del Tribunale, uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazioni e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti annessi e uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.

     I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.

 

     Art. 26.

     Presso la Corte d'Appello dell'Aquila è costituito, entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum, l'ufficio centrale regionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, commi terzo e quarto.

     L'Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati dei referendum.

     Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

     Il Segretario dell'Ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.

     Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale ed al Commissario del Governo.

 

     Art. 27.

     Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum o all'Ufficio centrale regionale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

 

     Art. 28.

     Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.

     Il decreto è pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

     Il Presidente della Giunta, sentita la Giunta, può ritardare, nel decreto stesso, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

 

     Art. 29.

     Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il Presidente della Giunta, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura.

 

     Art. 30.

     Se prima della data dello svolgimento del referendum, la norma o il provvedimento amministrativo o le singole disposizioni di essi, cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, il Presidente della Giunta, con proprio decreto, stabilisce che le operazioni relative non hanno più corso.

     Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale ovvero sia accompagnata da altre discipline della stessa materia il Consiglio regionale stabilisce se la consultazione popolare debba avere egualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum [7].

     Allorché la nuova disciplina di cui sopra entri in vigore successivamente al termine di affissione dei manifesti previsto dal precedente art. 18, il Presidente della Giunta, con proprio decreto, rinvia lo svolgimento del referendum alla successiva tornata fissando la data di convocazione degli elettori[8].

 

TITOLO III

REFERENDUM CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE, NEL TERRITORIO DELLA REGIONE, DI NUOVI COMUNI, PER LA MODIFICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI, PREVISTO DALL'ART. 133, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 73 DELLO STATUTO

 

     Art. 31.

     Il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, nonché per la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali è deliberato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta o di ciascun membro del Consiglio regionale.

     La deliberazione del Consiglio regionale favorevole all'effettuazione del referendum consultivo, deve indicare il quesito da sottoporre a votazione, nonché i Comuni o il Comune in cui gli elettori sono chiamati a consultazione.

     Per la costituzione di una borgata o frazione in Comune distinto o per il distacco dal Comune cui appartiene e l'aggregazione ad un Comune contermine la deliberazione di cui al precedente comma delimita la fascia di territorio nell'ambito della quale saranno chiamati a consultazione gli elettori interessati [9].

 

     Art. 32.

     Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Giunta che fissa la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

     Il decreto del Presidente della Giunta deve essere emanato fra il 70° ed il 50° giorno precedente la data fissata per la votazione relativa al referendum consultivo e deve essere notificato al Commissario del Governo, al Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila ed al Presidente delle Commissioni mandamentali o della Commissione mandamentale interessati.

     Il Sindaco o i Sindaci interessati provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum consultivo mediante appositi manifesti che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.

 

     Art. 33.

     Per il procedimento elettorale relativo al referendum consultivo, si osservano le norme di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24 della presente legge, in quanto applicabili.

 

     Art. 34.

     Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum consultivo è costituito, presso il Tribunale del capoluogo di Provincia nella cui circoscrizione si trovano i Comuni o il Comune in cui sono convocati gli elettori, l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, commi primo e secondo.

     L'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, appena pervenuti i verbali degli Uffici di sezione dei Comuni o del Comune in cui è effettuata la votazione ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito sottoposto a votazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

     Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le ultime elezioni regionali, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni, o del Comune, in cui il referendum consultivo è stato indetto, altrimenti è dichiarato respinto.

     Il segretario dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.

     Un esemplare è depositato presso la Cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali ed agli altri atti relativi, trasmessi dagli Uffici di sezione.

     I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale ed al Commissario del Governo.

 

     Art. 35.

     Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici di sezione o all'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

 

     Art. 36.

     Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è stato favorevole, il Presidente della Giunta è tenuto a proporre al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

     Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente della Giunta ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

 

TITOLO IV

REFERENDUM CONSULTIVO PER MATERIE CHE INTERESSANO PARTICOLARI CATEGORIE E SETTORI DELLA POPOLAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 73 DELLO STATUTO

 

     Art. 37.

     Sono legittimati a richiedere il referendum consultivo di cui all'art. 73 dello Statuto i Consigli Provinciali e Comunali della Regione.

     Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio regionale, valutando se sussista l'interesse della Regione, precisando il quesito da rivolgere agli elettori nonché l'ambito territoriale entro il quale è indetto il referendum.

     Nel caso di dichiarata disponibilità del referendum, si applicano le norme di cui al titolo precedente.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 38.

     Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste agli articoli 51 e 52 della legge statale 25 maggio 1970, n. 352, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo.

 

     Art. 39.

     Le spese per l'esercizio dell'iniziativa popolare, nonché per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione.

     Le spese relative agli adempimenti di spettanza ai Comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione.

     Ai suddetti oneri finanziari, a partire dal 1988, si provvede con apposito stanziamento annuale nello stato di previsione della spesa dei pertinenti bilanci, stabilito dalle leggi di approvazione dei bilanci medesimi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 52 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 44.

[2] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 21 marzo 1989, n. 21.

[3] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 21 marzo 1989, n. 21.

[4] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 21 marzo 1989, n. 21.

[5] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 21 marzo 1989, n. 21.

[6] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 21 marzo 1989, n. 21.

[7] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 21 marzo 1989, n. 21.

[8] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 21 marzo 1989, n. 21.

[9] Comma aggiunto con articolo unico L.R. 21 marzo 1989, n. 22.