Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 92. Stato civile e anagrafe |
Capitolo: | 92.1 stato civile e anagrafe |
Data: | 13/03/2012 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Cambiamenti del nome o del cognome |
Art. 3. Eventuale notifica del contenuto della domanda di modificazione del nome o del cognome |
Art. 4. Opposizione |
Art. 5. Decreto di concessione del prefetto |
Art. 6. Norme abrogate |
Art. 7. Clausola di invarianza della spesa |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 92.1.53 - D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54.
Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
(G.U. 10 maggio 2012, n. 108)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Ravvisata l'esigenza di apportare modifiche al
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Acquisito il parere della Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente regolamento introduce modifiche ed abrogazioni al Titolo X del
Art. 2. Cambiamenti del nome o del cognome
1. All'articolo 89 del
"1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perchè ridicolo o vergognoso o perchè rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.".
Art. 3. Eventuale notifica del contenuto della domanda di modificazione del nome o del cognome
1. All'articolo 90 del
"1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.".
Art. 4. Opposizione
1. L'articolo 91 del
"Art. 91.
(Opposizione)
1. Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.".
Art. 5. Decreto di concessione del prefetto
1. L'articolo 92 del
"Art. 92.
(Decreto di concessione del prefetto)
1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonchè la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.".
Art. 6. Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del
Art. 7. Clausola di invarianza della spesa
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento l'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2012 Registro n. 3, foglio n. 344