Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 formazione professionale |
Data: | 08/06/2012 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" |
Art. 2. Disposizioni transitorie |
Art. 3. Abrogazioni |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 5.4.104 - L.R. 8 giugno 2012, n. 21.
Modifica della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni.
(B.U. 15 giugno 2012, n. 46)
Art. 1. Modifica dell’articolo 42 della
1. L’articolo 42 della
"Art. 42
Contratto di apprendistato
1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tre tipologie previste dall’articolo 1, comma 2, del
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
2. Al fine del comma 1, la Giunta regionale:
a) definisce la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del
b) disciplina l’offerta formativa pubblica integrativa della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del
c) definisce, d’intesa con le associazioni di categoria dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, le modalità di riconoscimento della qualifica prevista dall’articolo 4, comma 4, del
d) definisce la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per i profili che attengono alla formazione, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del
e) disciplina le modalità di certificazione delle competenze acquisite dall’apprendista secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 4, del
3. La Regione promuove, anche attraverso accordi con i fondi interprofessionali di cui all’articolo 47, adeguate iniziative per garantire la formazione professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’impresa, stimolando processi di qualificazione della capacità formativa dell’impresa medesima.
4. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, adotta misure incentivanti per la conferma in servizio degli apprendisti al termine del percorso formativo.".
Art. 2. Disposizioni transitorie
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dall’articolo 42, comma 2, della
2. Nelle more dell’approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1, gli atti, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge in attuazione delle disposizioni abrogate, continuano a trovare applicazione, limitatamente alle parti compatibili con il
Art. 3. Abrogazioni
1. Gli articoli 43, 44, 45 e 46 della
Art. 4. Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.