§ 3.2.114 - L.R. 30 maggio 2012, n. 15.
Norme per la promozione e la disciplina del volontariato


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:30/05/2012
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Attività di volontariato)
Art. 3.  (Organizzazioni di volontariato)
Art. 4.  (Registro regionale delle organizzazioni di volontariato)
Art. 5.  (Convenzioni)
Art. 6.  (Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati)
Art. 7.  (Partecipazione del volontariato alla programmazione)
Art. 8.  (Sostegno al volontariato)
Art. 9.  (Centri di servizio per il volontariato)
Art. 10.  (Vigilanza)
Art. 11.  (Assemblea e Consiglio regionale del volontariato)
Art. 12.  (Conferenza regionale del volontariato)
Art. 13.  (Norme finanziarie)
Art. 14.  (Norme transitorie e finali)
Art. 15.  (Modifiche e abrogazioni)


§ 3.2.114 - L.R. 30 maggio 2012, n. 15.

Norme per la promozione e la disciplina del volontariato

(B.U. 7 giugno 2012, n. 56)

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato):

a) riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di impegno civile, sussidiarietà e pluralismo e come manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione e riconosce altresì il ruolo da esso svolto a favore dell'attuazione dei principi di libertà, giustizia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione;

b) promuove e incentiva lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e tutela le relative organizzazioni quale espressione della libera partecipazione dei cittadini alla vita e allo sviluppo della società;

c) favorisce, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e degli strumenti della programmazione regionale e locale, l'apporto originale e complementare del volontariato all'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale specificate all'articolo 2, riconoscendo in particolare il valore delle rappresentanze autonome delle organizzazioni di volontariato al fine di renderne effettiva ed efficace la partecipazione prevista all'articolo 7;

d) promuove la conoscenza e l'attuazione della Carta dei valori del volontariato.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina in particolare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle organizzazioni medesime.

 

     Art. 2. (Attività di volontariato)

1. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato si intende il servizio non occasionale reso per solidarietà, senza fini di lucro o remunerazione anche indiretta, con prestazioni personali, volontarie e gratuite svolte individualmente o in gruppi tramite le organizzazioni liberamente costituite di cui il volontario fa parte.

2. L'attività di cui al comma 1 è volta al perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e riguarda in particolare:

a) le prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e socio-sanitarie rivolte a soggetti di qualsiasi età, sesso e nazionalità, con particolare riferimento alle fasce del bisogno sociale caratterizzate da malattia, povertà, diversità e marginalità;

b) la promozione e la tutela dei diritti della persona e della qualità della vita;

c) la prevenzione e il superamento delle varie ipotesi di rischio di calamità naturali e antropiche;

d) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e la protezione del territorio da ogni forma di degrado ed inquinamento;

e) la protezione e la tutela degli animali;

f) la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;

g) l'animazione, l'educazione, la formazione e l'orientamento delle giovani generazioni;

h) l'educazione e la formazione degli adulti;

i) la promozione dell'attività sportiva non agonistica e ludico-ricreativa.

 

     Art. 3. (Organizzazioni di volontariato)

1. E' organizzazione di volontariato, ai fini della presente legge, ogni organismo liberamente costituito che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, la cui attività è svolta ai sensi dell'articolo 2.

2. Le organizzazioni di volontariato assumono la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle proprie finalità, compatibilmente con lo scopo solidaristico. Si considera organizzazione di volontariato, alle medesime condizioni, ogni ente di coordinamento o federazione di organismi di volontariato, purché tutti gli aderenti siano iscritti al registro di cui all’articolo 4.

3. Gli aderenti non possono intrattenere alcuna forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con l’organizzazione di riferimento; al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione le spese effettivamente sostenute per l’attività volontaria prestata.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari ad assicurare il regolare e continuo espletamento delle loro attività oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività stesse; l’ attività volontaria deve essere comunque quantitativamente o qualitativamente prevalente.

5. Le organizzazioni di volontariato possono svolgere attività produttive e commerciali, purché marginali in relazione alle attività istituzionali, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 266/1991.

6. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare gli aderenti che prestano attività volontaria contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

7. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

 

     Art. 4. (Registro regionale delle organizzazioni di volontariato)

1. E’ istituito, ai sensi dell'articolo 6 della legge 266/1991, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, al quale sono iscritte le organizzazioni aventi sede e operanti nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale determina con proprio atto:

a) il modello di registro, diviso in sezioni secondo le aree di intervento individuate;

b) i requisiti necessari per ottenere l’iscrizione e le modalità per la presentazione delle domande;

c) le modalità per la tenuta del registro e per il suo aggiornamento.

3. Le domande di cui alla lettera b) del comma 2 devono essere comunque corredate dell’atto costitutivo o dello Statuto dell’associazione oppure dell’accordo tra gli aderenti, redatti ai sensi dell’articolo 2699 del codice civile o mediante scrittura privata autenticata o mediante scrittura privata registrata.

4. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 5.

5. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione, l'esistenza di gravi e documentate disfunzioni riscontrate nello svolgimento delle attività, la cessazione dell'attività, nonché l’espressa richiesta dell’organizzazione interessata, comportano la cancellazione dal registro.

6. La cancellazione di cui al comma 5 comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e la revoca delle erogazioni eventualmente concesse a qualsiasi titolo ai sensi della presente legge.

 

     Art. 5. (Convenzioni)

1. La Regione, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'articolo 4, per lo svolgimento di:

a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;

b) attività integrative o di supporto ai servizi pubblici.

2. La Regione, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali pubblicizzano la propria volontà di stipulare le convenzioni di cui al comma 1 secondo modalità dagli stessi definite, dandone comunque comunicazione a tutte le organizzazioni del territorio di riferimento iscritte al registro e operanti nel settore oggetto della convenzione.

3. Gli elementi essenziali delle convenzioni sono individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale, che disciplina altresì i criteri di priorità per il convenzionamento inerenti l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni.

 

     Art. 6. (Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati)

1. Le organizzazioni di volontariato svolgono le attività di cui alla presente legge presso strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche e private o convenzionate con enti pubblici.

2. Le organizzazioni di volontariato possono accedere alle strutture della Regione o degli enti dipendenti dalla Regione, operanti nei settori di loro interesse, per lo svolgimento delle loro attività.

3. Le organizzazioni di volontariato possono accedere alle strutture degli enti pubblici diversi da quelli indicati al comma 2 o dei soggetti privati convenzionati purché questo sia compatibile con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi.

4. La Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione modalità e contenuti degli accordi tra la struttura e l’organizzazione di volontariato, relativamente alla disciplina dell'attività e ai rapporti tra i volontari e il personale della struttura.

 

     Art. 7. (Partecipazione del volontariato alla programmazione)

1. Le organizzazioni di volontariato partecipano, in riferimento ai propri ambiti di attività, alla programmazione degli interventi promossi dalla Regione e dagli enti locali.

2. Ai fini di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato sono informate e consultate nell’elaborazione, realizzazione e valutazione dei programmi e degli interventi regionali e locali e possono proporre al riguardo progetti ed iniziative.

 

     Art. 8. (Sostegno al volontariato)

1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato e favorirne lo sviluppo, la Regione promuove e attua, in collaborazione con gli enti locali e con i soggetti privati interessati, iniziative di studio, ricerca, formazione, informazione e sperimentazione nel settore.

2. La Regione sostiene e valorizza l’attività di volontariato, mediante la concessione, alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’articolo 4, di contributi finalizzati al sostegno di specifici progetti di pubblico interesse e di elevato livello professionale, anche in collaborazione con il Centro servizi per il volontariato.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale disciplina altresì la concessione alle organizzazioni di volontariato di spazi e attrezzature di proprietà della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali, nonché l’ammissione dei volontari alle iniziative di formazione promosse dalla Regione e dagli enti locali.

 

     Art. 9. (Centri di servizio per il volontariato)

1. La Regione riconosce il Centro servizi di volontariato (CSV), costituito ai sensi dell’articolo 15 della legge 266/91, come centro di promozione dell’azione di volontariato.

2. L’attività del CSV è finalizzata alla promozione, alla qualificazione e allo sviluppo del volontariato, mediante l’erogazione di servizi gratuiti alle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al registro regionale, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti.

3. L’attività di cui al comma 2 è svolta anche tenendo conto della carta dei valori del volontariato e può consistere:

a) nell’approntare strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) nell’offerta di consulenza e assistenza qualificata per il sostegno alla progettazione di specifiche attività;

c) nel contributo all'attuazione dei progetti promossi e realizzati dalle organizzazioni di volontariato, anche attraverso iniziative congiunte con la Regione;

d) nell’assunzione di iniziative di formazione e qualificazione dei volontari e delle organizzazioni di volontariato;

e) nel fornire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato;

f) nell’incentivazione e nel sostegno del ruolo e dell’impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche pubbliche che interessano gli ambiti di attività del volontariato.

4. Lo statuto dei centri di servizio può prevedere una composizione associativa aperta, che favorisca l’accesso ad altri partecipanti e il ricambio nella composizione degli organi direttivi.

 

     Art. 10. (Vigilanza)

1. La vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale è effettuata dalla Regione, al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione e l'effettiva operatività delle organizzazioni medesime.

2. L'attività di cui al comma 1 è svolta anche avvalendosi degli enti locali, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 11. (Assemblea e Consiglio regionale del volontariato)

1. L’Assemblea regionale del volontariato è strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse.

2. All'Assemblea, che si riunisce almeno una volta all'anno, partecipano con diritto di voto i legali rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, o loro delegati. Alle riunioni dell'Assemblea sono invitate a partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni di volontariato aventi sede nel territorio regionale e non iscritte nel registro di cui all'articolo 4.

3. L’Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di cui al comma 4 e ha il compito di:

a) formulare proposte e pareri sui programmi e sugli indirizzi generali relativi alle attività di interesse e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche;

b) definire le problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 12;

c) designare i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno al comitato di gestione del fondo speciale di cui all'articolo 15 della legge 266/1991;

d) eleggere il Consiglio regionale del volontariato di cui al comma 4;

e) fornire, su proposta del Consiglio di cui al comma 4, proposte per la programmazione triennale e annuale delle attività dei centri di servizio di cui all'articolo 9;

f) formulare alla Giunta regionale ed all’Assemblea legislativa regionale, su indicazione del Consiglio di cui al comma 4, proposte di intervento nelle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato.

4. L’Assemblea elegge nel proprio seno il Consiglio regionale del volontariato, composto da tredici membri scelti in modo da favorire la rappresentanza dei territori provinciali e dei diversi settori di intervento del volontariato. Apposito regolamento adottato dall'Assemblea disciplina le modalità di funzionamento della stessa e del Consiglio. Hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio anche gli Assessori regionali, o loro delegati, competenti nelle materie all'ordine del giorno di ciascuna seduta.

5. Il Consiglio di cui al comma 4 dura in carica per l’intera legislatura regionale ed ha il compito di:

a) esprimere parere alla Giunta regionale sulle proposte di legge e gli atti di indirizzo nelle materie di interesse delle organizzazioni di volontariato, nonché sulle iniziative di formazione professionale programmate dalla Regione;

b) formulare osservazioni e proposte su ogni altro atto regionale che interessa le attività del volontariato;

c) formulare all’Assemblea le indicazioni e le proposte di cui al comma 3, lettere e) ed f).

6. Il parere di cui al comma 5, lettera a), è reso entro il termine fissato nella richiesta. Scaduto inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

7. Il Consiglio di cui al comma 4 fornisce informazioni all'Assemblea e alle organizzazioni di volontariato non iscritte al registro regionale in merito alle iniziative intraprese e invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

8. I compiti di segreteria dell’Assemblea e del Consiglio sono svolti dalla struttura organizzativa regionale competente.

9. La partecipazione ai lavori dell’Assemblea e del Consiglio è a titolo gratuito.

 

     Art. 12. (Conferenza regionale del volontariato)

1. Il Presidente della Giunta regionale convoca ogni tre anni la Conferenza regionale del volontariato, al fine di esaminare le problematiche individuate dall’Assemblea regionale di cui all'articolo 11 in relazione alle attività e ai bisogni delle organizzazioni di volontariato.

2. Alla Conferenza partecipano in particolare le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio regionale, anche non iscritte al registro di cui all'articolo 4, il comitato di gestione del fondo di cui all’articolo 15 della legge 266/1991, gli enti cui è affidata la responsabilità amministrativa dei centri di servizio di cui all’articolo 9, gli enti locali, le aziende del servizio sanitario regionale e le fondazioni di origine bancaria.

3. Le spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza, nonché per la pubblicazione dei relativi atti, sono a carico della Regione. A tal fine è riservato fino a un massimo del dieci per cento dello stanziamento individuato ai sensi dell’articolo 13 per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 13. (Norme finanziarie)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno 2012 la spesa di euro 125.000,00.

2. Per gli anni successivi l’entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’autorizzazione indicata al comma 1 si provvede mediante impiego delle somme che si rendono disponibili a seguito dell’abrogazione della legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato) già iscritte nell’UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per l’anno 2012.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte, per l’anno 2012, nello stato di previsione della spesa del bilancio - UPB 5.30.07 - a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del programma operativo annuale per l’anno 2012 e successivi.

 

     Art. 14. (Norme transitorie e finali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui gli articoli 4, comma 2; 5, comma 3; 6, comma 4; 8, commi 3, 4 e 10, comma 2.

2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro previsto dall'articolo 3 della l.r. 48/1995 sono iscritte d'ufficio nel registro di cui all'articolo 4 della presente legge, fermo quanto previsto al comma 3.

3. La struttura della Giunta regionale competente provvede all’aggiornamento del registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4 e secondo le modalità stabilite dall’atto indicato al medesimo comma 2 dell’articolo 4.

4. Le convenzioni in corso con le organizzazioni di volontariato conservano efficacia fino alla scadenza prevista. Le convenzioni stipulate dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'adozione dei relativi atti attuativi si conformano alle norme previgenti.

5. In sede di prima applicazione, l’Assemblea di cui all'articolo 11 è convocata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente della Giunta regionale.

6. L’Assessore regionale competente in materia di volontariato o suo delegato rappresenta la Regione nel comitato di gestione del fondo di cui all’articolo 15 della legge 266/1991. Il rappresentante degli enti locali è designato dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).

7. Fino alla data di adozione degli atti di cui al comma 1 e delle altre disposizioni attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le norme previgenti e le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui al comma 3 quinquies dell’articolo 16 della legge regionale 11 dicembre 2001 n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), introdotto dal comma 1 dell’ articolo 15 della presente legge.

 

     Art. 15. (Modifiche e abrogazioni)

1. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 32/2001 (Sistema regionale di protezione civile) è sostituito dai seguenti:

“3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, ai sensi del d.p.r. 8 febbraio 2001 n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile), l’albo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Marche.

3 bis. All’albo sono iscritti i gruppi comunali di volontariato di protezione civile e le altre organizzazioni di volontariato di protezione civile.

3 ter. Le organizzazioni ed i gruppi di cui al comma 3 bis, fanno parte del sistema regionale di protezione civile.

3 quater. L’iscrizione all’albo di cui al comma 3, viene disposta dal Dirigente della struttura competente in materia di protezione civile a seguito di domanda presentata dall’organizzazione.

3 quinquies. La Giunta regionale definisce le modalità ed i criteri per la tenuta dell’albo, nonché i requisiti per l’iscrizione all’albo medesimo.”.

2. Sono abrogati:

a) le leggi regionali 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato), e 30 giugno 1998, n. 20 (Modifica articolo 10, comma 2, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 avente ad oggetto “Disciplina del volontariato”);

b) l’articolo 57 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 11 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2001).