§ 3.12.75 - L.R. 12 aprile 2012, n. 7.
Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 artigianato
Data:12/04/2012
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Esercizio dell'attività)
Art. 4.  (Percorsi formativi)
Art. 5.  (Consenso informato)
Art. 6.  (Divieti)
Art. 7.  (Smaltimento rifiuti)
Art. 8.  (Piercing al lobo dell'orecchio)
Art. 9.  (Manifestazioni pubbliche)
Art. 10.  (Regolamento regionale)
Art. 11.  (Campagne informative)
Art. 12.  (Monitoraggio)
Art. 13.  (Regolamenti comunali)
Art. 14.  (Vigilanza e controllo)
Art. 15.  (Sanzioni)
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 12/2002)
Art. 17.  (Disposizioni transitorie)


§ 3.12.75 - L.R. 12 aprile 2012, n. 7.

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

(B.U. 18 aprile 2012, n. 16)

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 32, comma 1, della Costituzione e nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana che possono essere collegati all'applicazione dei trattamenti oggetto della presente legge.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina le attività di tatuaggio, di piercing e le pratiche a queste correlate.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) tatuaggio: la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi, compreso il trucco permanente, e qualsiasi altra tecnica finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti;

b) piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni o monili di diversa forma o fattura.

2. L'attività di piercing al lobo dell'orecchio è disciplinata ai sensi degli articoli 6 e 8.

 

     Art. 3. (Esercizio dell'attività)

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (Scia), attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dai regolamenti di cui agli articoli 10 e 13.

2. La Scia è presentata al registro delle imprese, che la trasmette allo sportello unico per le attività produttive di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e all'Azienda per i servizi sanitari.

 

     Art. 4. (Percorsi formativi)

1. La Regione promuove l'organizzazione di percorsi formativi obbligatori finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 [1].

2. Per le attività di tatuaggio e di piercing sono previsti percorsi formativi obbligatori distinti che garantiscono conoscenze specifiche, in relazione ai rischi di infezione e di danno alla salute che possono derivare dall'effettuazione di tali tecniche [2].

3. Al termine dei percorsi formativi obbligatori è previsto il superamento di un esame per il conseguimento di un attestato di frequenza [3].

 

     Art. 5. (Consenso informato)

1. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2 sono tenuti a informare il cliente sui potenziali rischi per la salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tali pratiche e sulle precauzioni da tenere dopo la loro effettuazione.

2. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2 sono altresì tenuti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, a:

a) fare sottoscrivere al cliente una dichiarazione attestante il proprio consenso informato;

b) compilare una scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati;

c) conservare presso il proprio esercizio la documentazione di cui alle lettere a) e b), datata e sottoscritta dal cliente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10.

 

     Art. 6. (Divieti)

1. Nell'ambito dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 è vietato:

a) eseguire le procedure di tatuaggio e piercing, a esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dagli articoli 5 e 10;

b) eseguire procedure di tatuaggio e piercing, a esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, ai minori di anni quattordici;

c) eseguire il piercing al lobo dell'orecchio ai minori di anni quattordici senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dagli articoli 5 e 10;

d) eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del Codice civile ;

e) effettuare l'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie;

f) svolgere attività di tatuaggio e piercing in forma ambulante, fatte salve le manifestazioni pubbliche di cui all'articolo 9;

g) detenere animali all'interno dei locali nei quali vengono svolte le suddette attività.

 

     Art. 7. (Smaltimento rifiuti)

1. I rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale.

 

     Art. 8. (Piercing al lobo dell'orecchio)

1. Per l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio, i soggetti interessati all'attività devono darne comunicazione preventiva al Comune e all'Azienda per i servizi sanitari.

2. Il piercing al lobo dell'orecchio deve essere effettuato in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilità del procedimento.

 

     Art. 9. (Manifestazioni pubbliche)

1. L'attività di tatuaggio e piercing, svolta nel contesto di una manifestazione pubblica, è soggetta alla Scia, presentata al registro delle imprese dall'organizzatore della manifestazione.

2. La Scia attesta la presenza di un responsabile tecnico e il rispetto dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 10.

 

     Art. 10. (Regolamento regionale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati:

a) i requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2;

b) le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle attrezzature e dei pigmenti colorati utilizzabili;

c) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui all'articolo 4;

d) le modalità di espressione del consenso di cui all'articolo 5;

e) l'individuazione delle sedi anatomiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).

 

     Art. 11. (Campagne informative)

1. Nell'ambito delle attività di promozione della tutela della salute, le Aziende per i servizi sanitari realizzano, con il coinvolgimento delle rappresentanze dei tatuatori e piercer, specifiche campagne informative, rivolte in particolare ai giovani, sui rischi connessi alle pratiche non corrette di tatuaggio e piercing e sulle precauzioni da adottare nei giorni successivi al trattamento.

 

     Art. 12. (Monitoraggio)

1. Le Aziende per i servizi sanitari assicurano il monitoraggio sulle attività di cui all'articolo 2 al fine di valutarne l'andamento e l'impatto sulla salute pubblica.

 

     Art. 13. (Regolamenti comunali)

1. I Comuni disciplinano con regolamento i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici, delle attrezzature e organizzativi per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, fermi restando i requisiti igienico-sanitari stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 10.

 

     Art. 14. (Vigilanza e controllo)

1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività previsti dalla presente legge e dai regolamenti di cui agli articoli 10 e 13, fatta salva la competenza delle Aziende per i servizi sanitari in ordine ai requisiti igienico-sanitari.

2. Nel caso di carenze igienico-sanitarie, l'Azienda per i servizi sanitari indica gli adeguamenti necessari, da adempiere entro un congruo termine.

3. Qualora siano riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, l'Azienda per i servizi sanitari propone al Comune di disporre la sospensione dell'attività. In tal caso il Comune fissa un termine per la regolarizzazione e in difetto di ottemperanza dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

 

     Art. 15. (Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 1, lettera a), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.

3. La violazione della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai Comuni che ne incamerano i proventi.

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 12/2002)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le parole «di tatuaggio, di piercing,» sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 12/2002 le parole «, di tatuaggio, di piercing» sono soppresse.

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 12/2002 le parole «di cui all'articolo 35» sono soppresse.

4. Il Capo II bis del Titolo III della legge regionale 12/2002 è abrogato.

 

     Art. 17. (Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 si applicano i requisiti igienico-sanitari stabiliti dai regolamenti comunali. Nel caso di violazione di tali requisiti, i Comuni applicano la sanzione di cui all'articolo 15, comma 1.


[1] Comma così modificato dall'art. 277 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[2] Comma così modificato dall'art. 277 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[3] Comma così modificato dall'art. 277 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.