§ 4.1.72 - L.R. 11 giugno 2012, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29, recante: «Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero».


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:11/06/2012
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifica del titolo della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali anche a chilometri 0»)
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29)
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29)
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29)
Art. 6.  (Abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.72 - L.R. 11 giugno 2012, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29, recante: «Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero».

(B.U. 1 giugno 2012, n. 10 - S.S. 15 giugno 2012, n. 7)

 

Art. 1. (Modifica del titolo della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali anche a chilometri 0»)

1. Il titolo della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 è così sostituito: «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero».

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29)

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 è così sostituito: «1. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni a “chilometri zero”, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti».

 

2. Al comma 2 dell’articolo 1 della L.R. 29/2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al primo capoverso, dopo le parole «la Regione» sono aggiunte le seguenti parole «anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale»;

 

b) la lettera a) è abrogata;

 

c) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 29/2008 le parole «prodotti agricoli regionali e» sono soppresse;

 

d) alla lettera d) le parole «l’acquisto di prodotti agricoli regionali e» sono sostituite con le parole «l’impiego di»;

 

e) alla lettera e) le parole «regionali e prodotti agricoli» sono soppresse e le parole «imprenditori agricoli» sono sostituite con la parola «produttori»;

 

f) alla lettera g) le parole «origine regionale e prodotti agricoli» sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a “chilometri zero”».

 

3. Al comma 4 dell’articolo 1 della L.R. 29/2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al primo capoverso la parola «agricoli» è soppressa. Dopo le parole «si intendono» è aggiunto il seguente periodo «i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana che rientrano in una o più delle seguenti categorie:» [1];

 

b) alla lettera a) dopo le parole «decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173» sono aggiunte le parole «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

 

c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: «d) “prodotti di qualità”, intesi come i prodotti che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG), le specialità tradizionali garantite (STG) e i prodotti realizzati con metodi di produzione biologica».

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29)

1. Alla rubrica dell’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 le parole «prodotti agricoli regionali» sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a chilometri zero».

 

2. Il comma 1 dell’articolo 3 della L.R. 29/2008 è abrogato.

 

3. Al comma 2 dell’articolo 3 della L.R. 29/2008 la parola «costituisce» è sostituita con le parole «può costituire» e le parole «regionali in misura superiore alla percentuale di cui al precedente comma» sono sostituite con le parole «a chilometri zero»; sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.

 

4. Al comma 3 dell’articolo 3 della L.R. 29/2008 le parole «prodotti agricoli regionali» sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a “chilometri zero”».

 

5. Il comma 4 dell’articolo 3 della L.R. 29/2008 è abrogato.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29)

1. Alla rubrica dell’articolo 4 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 le parole «prodotti agricoli regionali» sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a chilometri zero».

 

2. Al comma 1 dell’articolo 4 della L.R. 29/2008 le parole «prodotti agricoli regionali» sono soppresse e sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a chilometri zero».

 

3. [Il comma 2 dell’articolo 4 della L.R. 29/2008 è cosi sostituito: «2. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli e agroalimentari effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli e agroalimentari a “chilometri zero”, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l’attività, un apposito logo da collocare all’esterno dell’esercizio e utilizzabile nell’attività promozionale»] [2].

 

4. [Il comma 4 dell’articolo 4 della L.R. 29/2008 è cosi sostituito: «4. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle attività promozionali della Regione Calabria.» ] [3].

 

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della L.R. 29/2008 è aggiunto il seguente comma: «5. La Giunta regionale definisce le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a “chilometri zero.”» [4].

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29)

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 è così sostituito: «1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi della vigente normativa riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) almeno il 15% del totale dei posteggi.».

 

2. Il comma 2 dell’articolo 6 della L.R. 29/2008 è abrogato.

 

3. Al comma 3 dell’articolo 6 della L.R. 29/2008 le parole «prodotti agricoli regionali» sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a “chilometri zero”».

 

4. Il comma 4 dell’articolo 6 della L.R. 29/2008 è abrogato.

 

     Art. 6. (Abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29)

1. L’articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 è abrogato.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 1 ottobre 2012, n. 43.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 1 ottobre 2012, n. 43.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 1 ottobre 2012, n. 43.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 ottobre 2012, n. 43.