§ 2.1.126 - L.R. 5 aprile 2012, n. 16.
Modifiche alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) ed alla L.R. 23 marzo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:05/04/2012
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 77/1999)
Art. 2.  (Modifica al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 43/2000)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 2.1.126 - L.R. 5 aprile 2012, n. 16.

Modifiche alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) ed alla L.R. 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d'Arte e Cultura 'Il Quadrivio' di Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona).

(B.U. 13 aprile 2012, n. 30 Speciale)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 77/1999) [1]

1. Il comma 5 dell’articolo 22 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) è sostituito dal seguente:

 

“5. In deroga alle percentuali di cui al comma 1, gli incarichi di Dirigente di Servizio nelle more della copertura a tempo indeterminato ed al fine di garantire specifiche necessità funzionali dell’Ente, possono essere conferiti, entro il limite del 10% delle posizioni dirigenziali, con contratto a tempo determinato rinnovabile per massimo 3 anni, a dipendenti regionali di categoria “D” a tempo indeterminato in servizio presso la Direzione interessata, in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, nonché di una specializzazione professionale altamente qualificata. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta regionale mediante selezione, su proposta del Direttore competente, nel rispetto delle relazioni sindacali.”

 

     Art. 2. (Modifica al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 43/2000)

1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio" di Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona) le parole “entro 90 giorni dalla conclusione delle rassegna” sono sostituite dalle parole “entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stato assegnato il contributo”.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2013, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui sostituisce l’articolo 22, comma 5, della L.R. 14 settembre 1999, n. 77.