§ 5.4.231 - L.R. 23 marzo 2000, n. 43.
Contributo al Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio" di Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona .


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:23/03/2000
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ammontare ed erogazione del contributo.
Art. 3.  Attività regionale.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 5.4.231 - L.R. 23 marzo 2000, n. 43.

Contributo al Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio" di Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona [1].

(B.U. n. 12 del 12 aprile 2000).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Abruzzo, ritenendo d'interesse regionale "Il Premio Sulmona" - Rassegna Internazionale d'Arte Contemporanea - concede per l'anno 2000 un contributo ordinario di L. 130.000.000 a favore del Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio" con sede a Sulmona, per la realizzazione della manifestazione di cui al presente articolo che comprende oltre alla "Rassegna Internazionale d'Arte Contemporanea" le sezioni:

     1. Mostra omaggio ad un maestro dell'arte contemporanea italiana;

     2. Premio nazionale di critica d'arte;

     3. Premio nazionale di giornalismo.

     Il Circolo culturale dovrà modificare lo Statuto inserendo nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio dei revisori dei conti un rappresentante del Consiglio Regionale d'Abruzzo.

 

     Art. 2. Ammontare ed erogazione del contributo.

     (Omissis) [2].

     La concessione del contributo previsto sulla base della presente legge, relativo all'esercizio finanziario di riferimento, è disposta con Ordinanza Dirigenziale che autorizza la liquidazione e conseguente erogazione del contributo stesso nella misura del 70% sulla base della presentazione di apposita domanda corredata di relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa da presentarsi entro il 30 marzo di ogni anno. Per l'esercizio 2000 il termine di presentazione è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo [3].

     L'ulteriore contributo del 30% è erogato, con ordinanza Dirigenziale, sulla base del conto consuntivo accompagnato dalla relazione esplicativa dell'attività svolta e dalla certificazione di regolarità contabile di cui alla L.R. 27.6.1986, n. 22 e successive modificazioni che il Circolo d'Arte e Cultura di Sulmona avrà l'obbligo di presentare a dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, pena la revoca della concessione del contributo stesso, entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stato assegnato il contributo [4].

 

     Art. 3. Attività regionale.

     Le attività di pertinenza della Regione, conseguenti e connesse all'attuazione delle disposizioni recate dalla presente legge, sono svolte dal Servizio Promozione Culturale, competente nella specifica materia.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2000 in L. 130.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. 81/77 e successive modifiche ed integrazioni, in termini di sola competenza, con lo stanziamento iscritto alla partita n. 5, dell'elenco n. 3, Cap. 323000 "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1999.

     Alle necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale a termini dell'art. 37 della L.R.C. 81/77.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[2] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 luglio 2011, n. 19.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 aprile 2012, n. 16.