§ 31.1.163 - D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 233.
Regolamento recante la disciplina sui flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:15/12/2011
Numero:233


Sommario
Art. 1.  Sistema informativo dell'Agenzia
Art. 2.  Flussi informativi
Art. 3.  Modalità delle comunicazioni
Art. 4.  Norme di rinvio


§ 31.1.163 - D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 233.

Regolamento recante la disciplina sui flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonchè delle modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l'autorità giudiziaria, a norma dell'articolo 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

(G.U. 29 febbraio 2012, n. 50 - S.O. n. 39)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed in particolare l'articolo 113, comma 1, lettera c), il quale stabilisce che, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonchè le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra la citata Agenzia e l'Autorità giudiziaria;

     Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 73, recante il regolamento per la disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, emanato in attuazione dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, ora articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 settembre 2011;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2011;

     Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Sistema informativo dell'Agenzia

     1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata: «Agenzia», gestisce i flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali ed effettua le comunicazioni telematiche con l'Autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo connesso, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia e con le banche dati e i sistemi informativi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia giustizia, delle Agenzie fiscali e con gli amministratori dei beni sequestrati e confiscati. Ai fini della completezza delle informazioni e dei dati a disposizione, il sistema informativo può cooperare con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni sulla base di protocolli tecnici concordati con le stesse, nonchè con enti e soggetti privati individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

 

     Art. 2. Flussi informativi

     1. I flussi di scambio di dati, documenti e informazioni con il Ministero della giustizia e l'Autorità giudiziaria avvengono attraverso:

     a) il sistema informativo delle misure di prevenzione;

     b) l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14;

     c) il sistema informativo del processo penale, limitatamente alla fase successiva all'esercizio dell'azione penale, nonchè, anteriormente a tale fase, quando sono comunque stati eseguiti provvedimenti cautelari reali;

     d) il sistema informativo del processo civile;

     e) la banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, regolata con decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 73.

     2. I dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi del comma 1, disponibili nel sistema informativo del Ministero della giustizia, sono relativi a:

     a) identificazione, consistenza, stima, gravami e criticità dei beni oggetto di amministrazione giudiziaria;

     b) provvedimenti di sequestro, dissequestro e confisca, nonchè tutte le informazioni sullo stato dei relativi procedimenti;

     c) Autorità giudiziaria procedente, generalità dei soggetti coinvolti;

     d) procedimenti di esecuzione o altri procedimenti giudiziali connessi;

     e) provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato;

     f) nomina, conferma e revoca degli amministratori giudiziari e dei coadiutori.

     3. I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi del comma 1, disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, sono relativi a:

     a) aggiornamento della consistenza, della stima, dei gravami e delle criticità dei beni amministrati dall'Agenzia;

     b) nomina, conferma e revoca dei coadiutori e dei tecnici;

     c) atti di amministrazione dei beni;

     d) atti di destinazione dei beni e vicende successive ad essi.

     4. I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi dell'articolo 1 con le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, gli enti territoriali, Equitalia ed Equitalia giustizia, le Agenzie fiscali e con gli altri enti o soggetti pubblici o privati di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 1, ognuno per i dati di propria competenza, sono disciplinati con le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3.

     5. I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi dell'articolo 1 con gli amministratori e i coadiutori nelle fasi di cui all'articolo 110, comma 2, lettere c), limitatamente all'amministrazione dei beni successiva alla conclusione dell'udienza preliminare, d) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono tutti quelli attinenti e comunque utili all'espletamento dell'incarico conferito ai medesimi. I flussi si svolgono mediante modalità tecniche stabilite dal Direttore dell'Agenzia, sentito DigitPA.

 

     Art. 3. Modalità delle comunicazioni

     1. Lo scambio di dati, documenti e informazioni è realizzato attraverso gli strumenti, i sistemi ed i servizi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

     2. I flussi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono realizzati in conformità a quanto previsto dal regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, adottato ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, e relative specifiche tecniche. Con il medesimo regolamento sono definite le modalità tecniche per lo scambio dei dati e la cifratura delle informazioni.

     3. L'Agenzia stipula apposite convenzioni, previo parere di DigitPA, con le pubbliche amministrazioni e gli enti e soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 2, cometa 4, per definire le procedure ed i livelli di accesso.

     4. In fase di prima attuazione ed in caso di indisponibilità dei servizi e degli strumenti di cui al capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, lo scambio di dati, documenti e informazioni è effettuato attraverso il servizio di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

 

     Art. 4. Norme di rinvio

     1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 2, i flussi di cui all'articolo 2 sono realizzati nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012  Registro n. 1, foglio n. 214