Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.5 assistenza socio-sanitaria |
Data: | 13/02/2012 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 1981, n. 82) |
Art. 2. (Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12) |
Art. 3. (Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 1996, n. 9) |
Art. 4. (Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10) |
Art. 5. (Disposizione transitoria) |
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 4.5.64 - L.R. 13 febbraio 2012, n. 5.
Modificazioni di leggi regionali concernenti interventi assistenziali a favore di persone fisiche e contributi a favore di associazioni e istituti di patronato.
(B.U. 28 febbraio 2012, n. 10)
Art. 1. (Modificazioni alla
1. L'articolo 4 della
"Art. 4
1. Le provvidenze economiche assistenziali di cui alla presente legge sono concesse previa presentazione di apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di invalidità civile, di seguito denominata struttura competente, la quale provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti amministrativi e reddituali previsti dalla normativa statale vigente.
2. L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento previsto dalla normativa statale vigente è effettuato dalle commissioni mediche collegiali di cui alla
3. Le provvidenze sono concesse con provvedimento del dirigente della struttura competente entro sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dal ricevimento della domanda o dall'accertamento sanitario.".
2. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 della
Art. 2. (Modificazioni alla
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
"1. La ripartizione dei contributi tra le associazioni di cui all'articolo 1 avviene sulla base di un sistema a punteggio stabilito con deliberazione della Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, tenuto conto dell'assetto organizzativo delle singole associazioni e dei programmi di attività per l'anno cui il contributo si riferisce.".
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della
3. Al comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 3. (Modificazioni alla
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
"1. La ripartizione dei contributi tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui all'articolo 1 avviene sulla base di un sistema a punteggio stabilito con deliberazione della Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, tenuto conto dell'assetto organizzativo degli istituti interessati e delle attività svolte nell'anno antecedente a quello cui il contributo si riferisce.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
"1 bis. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dei contributi, ivi compresa la documentazione da allegare alla relativa domanda.".
3. L'articolo 3 della
"Art. 3
(Procedure)
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, gli istituti di patronato e assistenza sociale devono presentare alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali, di seguito denominata struttura competente, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita domanda riferita all'attività svolta nell'anno precedente.
2. La struttura competente verifica l'attività di patrocinio e l'organizzazione degli istituti di patronato anche per il tramite dell'Ispettorato regionale del lavoro di Aosta.".
4. Al comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 4. (Modificazione alla
1. L'articolo 4 della
"Art. 4
(Requisiti)
1. Le provvidenze sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 3 che abbiano un indicatore regionale della situazione economica equivalente, pari o inferiore alla soglia di accesso definita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 9), della
Art. 5. (Disposizione transitoria)
1. Sino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle deliberazioni di cui agli articoli 2, comma 1, della
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.