§ 4.19.6 - Legge regionale 9 aprile 1996, n. 9.
Contributi a favore di istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.19 sicurezza sociale
Data:09/04/1996
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Criteri di ripartizione dei contributi).
Art. 3.  (Procedure).
Art. 4.  (Liquidazione).
Art. 5.  (Norme transitorie).
Art. 6.  (Determinazione e copertura degli oneri).
Art. 7.  (Abrogazione di norme).
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.19.6 - Legge regionale 9 aprile 1996, n. 9.

Contributi a favore di istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta.

(B.U. 16 aprile 1996, n. 18).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce e sostiene, mediante erogazione di contributi, la funzione sociale e l'attività istituzionale degli istituti di patronato e di assistenza sociale operanti nel territorio della Regione.

     2. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi dopo cinque anni di effettiva attività svolta nel territorio della Regione e secondo i criteri e le modalità previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5.

 

     Art. 2. (Criteri di ripartizione dei contributi).

     1. La ripartizione dei contributi tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui all'articolo 1 avviene sulla base di un sistema a punteggio stabilito con deliberazione della Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, tenuto conto dell'assetto organizzativo degli istituti interessati e delle attività svolte nell'anno antecedente a quello cui il contributo si riferisce [1].

     1 bis. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dei contributi, ivi compresa la documentazione da allegare alla relativa domanda [2].

     2. I contributi erogati agli enti ed istituti di patronato sono finalizzati all'attività svolta sul territorio della Valle d'Aosta.

     3. L'importo del contributo da assegnare ad ogni singolo istituto è calcolato dividendo l'importo del finanziamento annuo erogabile per il totale complessivo dei punteggi ottenuti dagli istituti e moltiplicando il quoziente così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singolo istituto.

     4. La ripartizione delle somme annualmente stanziate sull'apposito capitolo del bilancio di previsione della Regione è effettuata in base alle seguenti percentuali:

     a) organizzazione: quindici per cento;

     b) attività svolta: ottantacinque per cento.

 

     Art. 3. (Procedure). [3]

     1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, gli istituti di patronato e assistenza sociale devono presentare alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali, di seguito denominata struttura competente, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita domanda riferita all'attività svolta nell'anno precedente.

     2. La struttura competente verifica l'attività di patrocinio e l'organizzazione degli istituti di patronato anche per il tramite dell'Ispettorato regionale del lavoro di Aosta.

 

     Art. 4. (Liquidazione).

     1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti di cui all'art. 3, comma 2, con provvedimento della Giunta regionale e liquidati agli istituti di patronato e di assistenza sociale.

 

     Art. 5. (Norme transitorie).

     1. I contributi di cui alla presente legge sono corrisposti agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui all'art. 1 anche per l'attività svolta nel corso dell'anno 1994.

 

     Art. 6. (Determinazione e copertura degli oneri).

     1. L'onere previsto dalla presente legge è valutato, a decorrere dall'anno 1996, in annue lire 120.000.000 e graverà sugli stanziamenti già iscritti al capitolo 60980 del bilancio della Regione per l'anno 1996 e pluriennale per gli anni 1996/1998.

 

     Art. 7. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) legge regionale 30 agosto 1970, n. 21 (Contributi regionali agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta);

     b) legge regionale 8 novembre 1974, n. 37 (Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, riguardante la concessione di contributi regionali agli enti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta);

     c) legge regionale 30 novembre 1976, n. 59 (Modificazioni alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, riguardante la concessione di contributi regionali agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta - Ulteriore aumento della spesa annua per l'applicazione della legge stessa);

     d) legge regionale 24 agosto 1982, n. 61 (Modificazioni alla normativa regionale riguardante la concessione di contributi regionali agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta);

     e) legge regionale 14 giugno 1989, n. 33 (Aumento della spesa annua di cui alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 21 e successive modificazioni, concernente contributi regionali agli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale operanti in Valle d'Aosta).

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 5.

[2] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 5.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 5.