Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.14 finanziamenti vari |
Data: | 12/12/2011 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga degli aiuti temporanei di importo limitato a favore delle società cooperative e delle altre imprese operanti nel comparto agroalimentare) |
Art. 2. (Trasferimento straordinario al Comune di Brusson per la ristrutturazione di un immobile da destinare a struttura socio-sanitaria. Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9) |
Art. 3. (Concessione di contributi annuali a fondo perduto finalizzati a sostenere finanziariamente le famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico) |
Art. 4. (Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazioni agli articoli 6 e 30 della l.r. 40/2010) |
Art. 5. (Indennità di disagio per il servizio prestato dai vigili del fuoco al Traforo del Monte Bianco) |
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 2.14.70 - L.R. 12 dicembre 2011, n. 29.
Proroga, per l'anno 2011, degli aiuti temporanei di importo limitato a favore delle società cooperative e delle altre imprese operanti nel comparto agroalimentare. Contributi per la realizzazione di interventi in materia sociale e per il sostegno economico delle famiglie. Autorizzazione di spesa per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
(B.U. 20 dicembre 2011, n. 52)
Art. 1. (Proroga degli aiuti temporanei di importo limitato a favore delle società cooperative e delle altre imprese operanti nel comparto agroalimentare)
1. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria (2011/C 6/05) e del relativo quadro di riferimento statale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 gennaio 2011, n. 13, e autorizzato, per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato, con
2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 1.060.000 per l'anno 2011.
3. L'onere di cui al comma 2 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nelle unità previsionali di base 1.10.3.10. (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare) e 1.10.3.20. (Interventi finalizzati alla promozione di investimenti nel settore agricolo e agroalimentare).
4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2 si provvede mediante l'utilizzo della risorsa iscritta nello stesso bilancio nell'UPB 1.15.1.10. (Oneri per interessi).
5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le variazioni necessarie.
Art. 2. (Trasferimento straordinario al Comune di Brusson per la ristrutturazione di un immobile da destinare a struttura socio-sanitaria. Modificazione alla
1. Il comma 2 dell'articolo 27 della
"2. Lo stabile denominato Villa Ami, compresi i locali acquistati con il finanziamento regionale di cui al comma 1 e i parcheggi di pertinenza, sono ceduti in uso gratuito, previa realizzazione dei lavori di ristrutturazione da parte del Comune, all'Azienda USL con le modalità e nei tempi stabiliti in apposito accordo di programma.".
2. Per la ristrutturazione dello stabile di cui all'articolo 27 della
3. L'onere di cui al comma 2 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.4.2.20 (Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali) e al suo finanziamento si provvede mediante le risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della
4. L'allegato A alla
5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. (Concessione di contributi annuali a fondo perduto finalizzati a sostenere finanziariamente le famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico)
1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla
2. Il maggiore onere di cui al comma 1, di importo pari a euro 1.300.000, è finanziato con le disponibilità presenti sul fondo di gestione speciale FINAOSTA S.p.A., di cui alla
Art. 4. (Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazioni agli articoli 6 e 30 della
1. L'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della
2. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, già determinata in euro 28.716.095 per l'anno 2011 dal comma 1 dell'articolo 30 della
3. Al finanziamento del maggior onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'UPB 1.8.2.10 (Provvidenze a ciechi, sordomuti, invalidi civili, ex combattenti).
Art. 5. (Indennità di disagio per il servizio prestato dai vigili del fuoco al Traforo del Monte Bianco)
1. Per il pagamento al personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco dell'indennità di disagio per il servizio al Traforo del Monte Bianco prestato nel periodo 2002/2006, in applicazione dell'articolo 20 del contratto decentrato di lavoro sottoscritto in data 29 aprile 2004, è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 870.000.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.02.1.10. (Trattamento economico del personale regionale).
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegato A
INDIVIDUAZIONE DEGLI ULTERIORI TRASFERIMENTI FINANZIARI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE E RELATIVE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
(articolo 2)
(Omissis)