§ 5.1.110 - L.R. 31 gennaio 2012, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:31/01/2012
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 96 della l.r. 1/2005
Art. 2.  Modifiche all’articolo 105 quater della l.r. 1/2005
Art. 3.  Modifiche all’articolo 107 della l.r. 1/2005
Art. 4.  Modifiche all’articolo 117 della l.r. 1/2005
Art. 5.  Sostituzione dell’articolo 118 della l.r. 1/2005
Art. 6.  Inserimento dell’articolo 118 bis nella l.r. 1/2005
Art. 7.  Modifiche all’articolo 140 della l.r. 1/2005
Art. 8.  Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 58/2009
Art. 9.  Norme finali e transitorie


§ 5.1.110 - L.R. 31 gennaio 2012, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico).

(B.U. 3 febbraio 2012, n. 5)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

 

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche);

 

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 (Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone);

 

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni);

 

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

 

Vista la legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);

 

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);

 

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 7 dicembre 2011;

 

Considerato quanto segue:

1. L’esigenza di procedere ad una revisione della classificazione sismica che si basa sulle indicazioni emergenti dal d.m. infrastrutture 14 gennaio 2008, in base al quale la progettazione tiene conto dell’azione sismica calcolata per il sito di progetto, attraverso la sua localizzazione nella mappa nazionale di pericolosità di cui all’allegato B del decreto stesso;

2. La necessità di apportare le conseguenti modifiche ed abrogazioni a quelle disposizioni della l.r. 1/2005 che risultano non più coerenti con il previsto nuovo sistema di classificazione sismica;

3. L’esigenza, in particolare, di abrogare il comma 3 bis dell’articolo 96 della l.r. 1/2005, che attiene al vigente modello di classificazione sismica, ma che risulta superato dal criterio di progettazione di cui al precedente punto 1 del considerato;

4. L’esigenza, in particolare, di eliminare il riferimento alla misura fissa del 10 per cento dei progetti da assoggettare al controllo, contenuto all’articolo 105 quater, comma 5, della l.r. 1/2005, in quanto criterio già oggetto di disapplicazione a decorrere dal 26 ottobre 2006, data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g), della stessa l.r. 1/2005;

5. L’esigenza di differenziare la dimensione del campione, introducendo una misura minima e una misura massima della percentuale del campione di progetti da assoggettare a verifica, la cui individuazione concreta è devoluta al regolamento di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g), della l.r. 1/2005;

6. L’opportunità di prevedere una norma di chiusura del sistema di controllo a campione, introducendo un meccanismo che garantisce comunque una misura di controllo dei progetti, anche quando non sia stato effettuato alcun deposito nel mese precedente al sorteggio;

7. La necessità di sostituire il comma 6 dell’articolo 105 quater della l.r. 1/2005, prevedendo che, la dimensione del campione dei progetti da assoggettare a controllo, sia stabilita in misura proporzionale al grado di sismicità del sito in relazione a fasce di pericolosità;

8. L’esigenza di apportare modifiche al comma 1 dell’articolo 107 della l.r. 1/2005, che concerne gli elaborati progettuali, e precisamente alla lettera b), mediante l’inserimento della fattispecie degli interventi locali, previsti nel d.m.

infrastrutture 14 gennaio 2008, e introducendo la lettera d bis), che aggiunge alle asseverazioni di competenza del progettista quella di indicare la zona sismica dove deve essere realizzato l’intervento e, nelle zone a bassa sismicità, anche la fascia di pericolosità del sito;

9. L’opportunità di abrogare la lettera h) del comma 2 dell’articolo 117 della l.r. 1/2005, che prevede un regolamento relativo alle: “differenziazioni, tra comuni, della dimensione del campione e della tipologia degli interventi da assoggettare a verifica sulla base delle valutazioni del maggiore o minore rischio sismico stimato al livello del territorio regionale”, regolamento che non ha ricevuto e non potrà avere attuazione, essendo mutati i criteri di stima della pericolosità sismica;

10. L’opportunità di apportare modifiche all’articolo 118 della l.r. 1/2005, per renderlo più comprensibile nella sua applicazione, implementandone il contenuto e dettando per la prima volta, con l’introduzione dell’articolo 118 bis, la specifica disciplina procedimentale, in connessione con quanto previsto dall’articolo 140;

11. Per quanto attiene al termine di rilascio dell’autorizzazione in sanatoria, è necessario mantenere fermo il termine di sessanta giorni, già previsto all’articolo 105 bis, comma 4, della l.r. 1/2005, attesa l’identità delle verifiche di competenza dell’ufficio, che richiedono rilevanti indagini e valutazioni tecniche;

12. L’opportunità di prevedere che i proprietari di edifici di interesse strategico e rilevante, identificati dall’o.p.c.m. 3274/2003, trasmettano le verifiche tecniche, previste dalla stessa ordinanza, alla struttura regionale competente;

13. La necessità di dettare una disciplina transitoria a valere fino all’approvazione del regolamento di cui all’articolo 105 quater, comma 6, della l.r. 1/2005, come modificato dall’articolo 2, comma 3 della presente legge.

 

Approva la presente legge

CAPO I

Modifiche alla l.r. 1/2005

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 96 della l.r. 1/2005 [1]

1. Il comma 3 bis dell’articolo 96 della legge 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è abrogato.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 105 quater della l.r. 1/2005 [2]

1. Il comma 5 dell’articolo 105 quater della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“5. La dimensione del campione da assoggettare alle verifiche di cui all’articolo 105 ter, comma 3, è determinata mensilmente, nell’ambito di una percentuale che va da un massimo del 40 per cento ad un minimo dell’1 per cento dei progetti depositati nel mese precedente a quello in cui viene effettuato il sorteggio. La dimensione del campione è arrotondata, per eccesso, al numero pari più prossimo. Il campione da assoggettare a controllo è costituito dai progetti individuati mediante sorteggio, nella misura del 50 per cento tra quelli depositati nel mese precedente a quello in cui è effettuato il sorteggio e del restante 50 per cento tra quelli depositati nei precedenti dodici mesi, per i quali non sia ancora stata presentata la relazione sulle strutture ultimate di cui all’articolo 109.”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 105 quater è inserito il seguente:

“5 bis. Qualora, nel mese di riferimento di cui al comma 5, non siano stati depositati progetti da assoggettare a controllo a campione, sono comunque assoggettati a controllo almeno due progetti, da sorteggiare tra quelli presentati nei dodici mesi precedenti, con esclusione dei progetti già sorteggiati.”.

3. Il comma 6 dell’articolo 105 quater della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“6. La dimensione del campione da assoggettare a verifica è stabilita con il regolamento di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g), che differenzia la percentuale in misura proporzionale al grado di sismicità del sito in relazione a fasce di pericolosità.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 107 della l.r. 1/2005 [3]

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 107 della l.r. 1/2005, è sostituita dalla seguente:

“b) che, nel caso di interventi sugli edifici esistenti, il progetto risulti classificato come progetto di adeguamento, di miglioramento oppure si tratti di intervento locale, anche di riparazione, in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche individuate all’articolo 96, comma 1;”.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 107 è aggiunta la seguente:

“d bis) la zona sismica dove deve essere realizzato l’intervento e, con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicità, la fascia di pericolosità del sito ove essi devono essere realizzati.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 117 della l.r. 1/2005 [4]

1. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 117 della l.r. 1/2005 è abrogata.

 

     Art. 5. Sostituzione dell’articolo 118 della l.r. 1/2005 [5]

1. L’articolo 118 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 118

Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità

1. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 140, per le opere realizzate nei comuni già classificati sismici, in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito, e che risultano conformi alla normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente:

a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l’istanza di deposito in sanatoria ed il progetto delle opere da sanare;

b) la certificazione di rispondenza delle opere alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione ed il certificato di collaudo, laddove richiesto dalla normativa vigente al momento della realizzazione.

2. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 140, per le opere in corso di realizzazione nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito e che risultano conformi alla normativa tecnica vigente al momento dell’inizio dei lavori, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente:

a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l’istanza di deposito in sanatoria;

b) il progetto delle opere da sanare.

3. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 140, per le opere realizzate, o in corso di realizzazione, nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito ed in difformità dalla normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente:

a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l’istanza di deposito in sanatoria;

b) il progetto di adeguamento conforme alla normativa tecnica vigente al momento di presentazione della stessa.

4. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 140, per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi, l’interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica, rilasciato dal professionista abilitato; relativamente a dette opere, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono presentati.”.

 

     Art. 6. Inserimento dell’articolo 118 bis nella l.r. 1/2005 [6]

1. Dopo l’articolo 118 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“Art. 118 bis. Procedimento per accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità

1. Per le opere realizzate nelle zone sismiche, nei casi di cui all’articolo 118, commi 1 e 2 , la struttura regionale competente rilascia l’autorizzazione in sanatoria entro sessanta giorni dalla trasmissione della relativa istanza.

2. Per le opere realizzate nelle zone a bassa sismicità, nei casi di cui all’articolo 118, commi 1, 2 e 3, la struttura regionale competente rilascia l’attestato di avvenuto deposito in sanatoria nei quindici giorni successivi alla trasmissione della relativa istanza. Il progetto delle opere da sanare è assoggettato alle procedure di cui all’articolo 105 quater, comma 5.

3. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della relativa istanza, per le opere realizzate nelle zone sismiche, nei casi di cui all’articolo 118, comma 3, la struttura regionale competente accerta la conformità del progetto di adeguamento alle norme tecniche vigenti e rilascia l’autorizzazione in sanatoria a condizione che siano eseguite le opere di adeguamento ivi previste.

4. Il progetto delle opere di adeguamento di cui all’articolo 118, comma 3, lettera b) è trasmesso anche al comune, per le relative verifiche di conformità urbanistica ed edilizia. Le opere di adeguamento sono eseguite a seguito del rilascio da parte del comune del titolo edilizio in sanatoria di cui all’articolo 140, che ne autorizza l’esecuzione. Il titolo edilizio in sanatoria acquista efficacia a seguito della trasmissione al comune degli atti di cui al comma 5.

5. Al termine dei lavori relativi alle opere di adeguamento, l’interessato inoltra gli atti, di cui all’articolo 109, alla struttura regionale competente, che provvede alla vidimazione e all’inoltro al comune interessato. A tale inoltro al comune, può provvedere direttamente anche l’interessato.”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 140 della l.r. 1/2005 [7]

1. Al comma 5 dell’articolo 140, prima delle parole “La domanda di attestazione” sono inserite le seguenti: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 118 e 118 bis”.

 

CAPO II

Modifiche alla l.r. 58/2009

 

     Art. 8. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 58/2009

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico), è inserito il seguente:

“Art. 5 bis. Trasmissione degli esiti delle verifiche tecniche

1. Le verifiche tecniche effettuate ai sensi del punto 2.3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), sugli edifici di interesse strategico e rilevante, sono trasmesse a cura dei proprietari degli edifici medesimi, alla struttura regionale competente.

2. La trasmissione di cui al comma 1, è effettuata:

a) in via telematica dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dalle imprese);

b) in via telematica o con modalità cartacea dalle persone fisiche.

3. La trasmissione in via telematica di cui al comma 2, avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale.”.

 

CAPO III

Norme finali e transitorie

 

     Art. 9. Norme finali e transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento alla zona 3S contenuto nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 ottobre 2006, n. 48/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”. Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica), è da intendersi riferito alla zona 3.

2. Fino alla definizione della dimensione del campione da assoggettare a controllo con il regolamento di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g), ai sensi dell’articolo 105 quater, della l.r. 1/2005, la dimensione del campione da assoggettare a controllo è calcolata su base provinciale ed è stabilita nella percentuale di seguito indicata:

a) per la zona 3: 10 per cento;

b) per la zona 4: 1 per cento.

3. Qualora, a seguito dell’entrata in vigore della presente legge, e della conseguente nuova classificazione effettuata ai sensi dell’articolo 96 della l.r. 1/2005, derivi il passaggio di un comune da una zona a bassa sismicità ad una zona per cui è prescritta l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 105 della stessa l.r. 1/2005, ai progetti già depositati al momento dell’entrata in vigore della presente legge, e alle relative varianti, si applica la normativa vigente al momento di detto deposito.


[1] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[2] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[3] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[4] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[5] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65. La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2013, n. 101, ha dichiarato l'illegittimità dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

[6] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65. La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2013, n. 101, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[7] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65. La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2013, n. 101, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.