Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 23/11/2011 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Autorizzazione unica) |
Art. 2. (Disposizioni transitorie, finali e abrogazione) |
Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 5.4.95 - L.R. 23 novembre 2011, n. 23.
Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre.
(B.U. 1 dicembre 2011, n. 101)
Art. 1. (Autorizzazione unica)
1. Al fine di agevolare il passaggio della diffusione televisiva terrestre dal sistema analogico a quello digitale, l'installazione nel territorio regionale di nuovi impianti per la diffusione televisiva in tecnica digitale, nonché le modifiche agli impianti esistenti, sono disciplinate dalle disposizioni che seguono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della
2. Gli impianti previsti dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dagli indirizzi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in merito a possibili localizzazioni fuori dagli stessi piani nazionali, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 87 del
3. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela della salute, del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali e in particolare quelle contenute nell'articolo 7 della
Art. 2. (Disposizioni transitorie, finali e abrogazione)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, i titolari degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che necessitano di adeguamento per il passaggio dal sistema di trasmissione analogico alla tecnica digitale, qualora le modifiche non comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, inviano al Comune interessato e all'ARPAM, entro centottanta giorni dalla scadenza della data prevista per la conversione del segnale da analogico a digitale, una comunicazione contenente una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati. La comunicazione è soggetta, in ogni tempo, a verifica da parte del Comune anche con il supporto dell'ARPAM.
2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la redazione della comunicazione di cui al comma 1.
3. Agli impianti di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni della
4. La Giunta regionale esprime il parere di cui all'articolo 42, commi 7 e 8, del
5. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della
Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.