§ 1.1.81 - L.R. 5 marzo 2012, n. 6.
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:05/03/2012
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)
Art. 3.  (Iscrizione delle associazioni nell’elenco regionale)
Art. 4.  (Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)
Art. 5.  (Funzioni della Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)
Art. 6.  (Programma annuale degli interventi per la tutela dei consumatori)
Art. 7.  (Controlli)
Art. 8.  (Norme transitorie)
Art. 9.  (Abrogazione)
Art. 10.  (Norma finanziaria)


§ 1.1.81 - L.R. 5 marzo 2012, n. 6.

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti

(B.U. 7 marzo 2012, n. 3)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione Liguria riconosce, promuove e garantisce la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti, sia individualmente, sia nelle loro formazioni sociali.

     2. La Regione, tenuto conto del principio di sussidiarietà, persegue, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti i seguenti obiettivi:

     a) tutela e promozione della salute;

     b) sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;

     c) tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti;

     d) promozione ed attuazione di una politica di informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti per consentire autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione;

     e) promozione dello sviluppo dell’associazionismo di consumatori ed utenti;

     f) promozione della rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti dei servizi nelle sedi in cui viene decisa l'organizzazione dei servizi stessi;

     g) promozione della collaborazione fra associazioni dei consumatori e degli utenti e pubbliche amministrazioni per l'organizzazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualità ed efficienza secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)) e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. La Regione riconosce le associazioni dei consumatori quali soggetti negoziali dei diritti disponibili dei cittadini in quanto consumatori ed utenti e attua la programmazione partecipata delle proprie attività.

 

     Art. 2. (Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)

     1. E’ istituito presso la Regione l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

     2. Possono iscriversi nell’elenco le associazioni senza fini di lucro, costituite da almeno due anni per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, il cui statuto preveda un ordinamento a base democratica e come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti.

     3. Le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

     a) effettiva rappresentatività sociale;

     b) strutturazione regionale e decentrata sul territorio;

     c) svolgimento di un’attività continuativa sul territorio regionale;

     d) collegamento, in forma singola o associata, con le associazioni nazionali di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229) e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L’effettiva rappresentatività sociale è comprovata da un numero di iscritti non inferiore all’1 per mille dei residenti in Liguria sulla base dei dati dell’ultimo censimento della popolazione.

     5. La strutturazione regionale e decentrata sul territorio è comprovata da:

     a) carattere regionale dell’associazione, o articolazione regionale di associazione di livello nazionale, dotata di autonomia funzionale e di propri organismi democraticamente eletti;

     b) presenza di almeno una sede in ogni provincia della Liguria, di cui una quale sede regionale, dove per “sede” si intende il luogo fisico in cui vengono date informazioni ai cittadini, fornita assistenza, attivate forme di tutela, gestite le relative pratiche e conservati i dati utili per il monitoraggio. E’ coordinata da un responsabile nominato dall’associazione stessa e in detti locali possono svolgersi esclusivamente attività non aventi scopo di lucro;

     c) apertura al pubblico, per almeno due giorni la settimana, con un orario complessivamente non inferiore a otto ore.

     Le condizioni di cui alle lettere b) e c) possono essere conseguite anche in forma associata tra due o più associazioni.

     6. Lo svolgimento dell’attività continuativa sul territorio regionale è dimostrata da:

     a) documentazione comprovante l’apertura delle sedi in data anteriore rispetto alla presentazione dell'istanza di iscrizione;

     b) libro soci contenente le quote associative versate dagli iscritti nell’ambito del territorio regionale, disaggregate per singola provincia;

     c) documentazione comprovante lo svolgimento delle iniziative realizzate negli ultimi due anni sul territorio regionale;

     d) bilancio o rendiconto degli ultimi due anni approvato dagli organi associativi preposti con l’evidenziazione dell’ammontare delle quote sottoscritte e versate dagli associati in Liguria e l’indicazione della quota o delle quote pro capite deliberate per l’anno di riferimento.

 

     Art. 3. (Iscrizione delle associazioni nell’elenco regionale)

     1. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 per l’iscrizione nel relativo elenco devono redigere apposita istanza. L’istanza deve essere presentata alla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti che si pronuncia con decreto del dirigente entro sessanta giorni dalla presentazione.

     2. Le modalità di presentazione dell’istanza di iscrizione e la documentazione attestante il possesso dei requisiti sono determinate con decreto del dirigente.

     3. Le associazioni già iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 2 per mantenerne l’iscrizione devono, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmettere il bilancio dell’anno precedente unitamente ad una relazione sull’attività svolta e comunicare le eventuali variazioni intervenute nella propria articolazione territoriale, nonché il numero complessivo degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente.

     4. Alle associazioni di consumatori e utenti iscritte nell’elenco è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente ad oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o distribuzione.

     5. La perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione, o la mancata trasmissione nei termini della documentazione di cui al comma 3, o il mancato rispetto del principio di cui al comma 4 comportano la cancellazione dall’elenco regionale.

     6. Il dirigente della struttura regionale competente, entro il mese di febbraio di ogni anno, cura la pubblicazione nel sito web della Regione Liguria dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

 

     Art. 4. (Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)

     1. È istituita presso la Regione la Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

     2. La Consulta è composta da:

     a) l’Assessore competente in materia o suo delegato, con funzioni di Presidente;

     b) un rappresentante effettivo ed uno supplente designato da ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale;

     c) un rappresentante designato dalla Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria (Unioncamere);

     d) un rappresentante designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) della Liguria;

     e) un rappresentante designato dall’Unione Regionale Province Liguri (URPL);

     f) il dirigente della struttura competente per materia, senza diritto di voto, o suo delegato.

     3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

     4. Le designazioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, si procede alla costituzione qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.

     5. La cancellazione di una associazione dall’elenco regionale di cui all’articolo 2 comporta la decadenza dei componenti nominati nella Consulta su designazione dell’associazione stessa. L’inserimento di una associazione nell’elenco regionale di cui all’articolo 2 comporta l’integrazione della Consulta.

     6. La Consulta, nella sua prima seduta, approva il regolamento di funzionamento ed elegge, al proprio interno, un Comitato ristretto composto da un numero di membri pari a un terzo, arrotondato per difetto, del numero delle associazioni iscritte all’elenco di cui all’articolo 2, oltre all’Assessore, o suo delegato, che lo presiede.

     7. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, dipendenti delle strutture regionali interessate, nonché esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati.

     8. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Consulta è gratuita. Per l’espletamento di eventuali incarichi affidati dalla Consulta ai suoi componenti spetta il rimborso delle spese secondo le misure e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti per i dipendenti regionali.

 

     Art. 5. (Funzioni della Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)

     1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

     a) esprime parere consultivo sul programma annuale degli interventi per la tutela del consumatore di cui all'articolo 6;

     b) esprime parere consultivo, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge e di proposte di legge nonché sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

     c) formula proposte alla Giunta e al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria in materia di tutela dei consumatori e degli utenti in coerenza con le politiche nazionali e comunitarie di settore;

     d) favorisce ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali;

     e) promuove studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti e sul controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

     f) elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti e per attività formative per gli operatori di front-office;

     g) favorisce iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti agli strumenti di soluzione alternativa ed extragiudiziale delle controversie;

     h) stabilisce rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altre Regioni, dello Stato e dell'Unione europea.

     2. Le funzioni di cui alle lettere d), e), f), g), h) sono svolte dal Comitato ristretto di cui all’articolo 4. Delle attività svolte viene assicurata la costante informazione alla Consulta nei modi stabiliti dal Regolamento di cui all’articolo 4, comma 6. Su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti singole questioni possono essere rimesse alla Consulta.

     3. I pareri di cui alle lettere a) e b) sono resi entro venti giorni dalla convocazione della Consulta. Decorso inutilmente il termine si prescinde dal parere.

 

     Art. 6. (Programma annuale degli interventi per la tutela dei consumatori)

     1. Al fine di perseguire gli obiettivi posti dalla presente legge la Giunta regionale approva annualmente il programma degli interventi per la tutela dei consumatori nel quale sono contenuti gli indirizzi per definire le priorità di intervento e la scelta delle iniziative da realizzare.

     2. Le iniziative contenute nel programma di cui al comma 1, in attuazione del principio di sussidiarietà, sono affidate principalmente alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 2.

     3. La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

     Art. 7. (Controlli)

     1. La struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti effettua controlli circa il possesso dei requisiti per l’iscrizione all’elenco regionale di cui all’articolo 2, l’utilizzo dei fondi stanziati dalla Regione e la realizzazione delle iniziative di cui al programma previsto all’articolo 6.

 

     Art. 8. (Norme transitorie)

     1. In sede di prima applicazione:

     a) il provvedimento di definizione delle modalità di presentazione delle istanze di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 2 e della documentazione relativa è adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

     b) la costituzione della Consulta di cui all’articolo 4 avviene entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; ai fini della costituzione della Consulta si tiene conto delle associazioni inserite nell’elenco di cui all’articolo 2 a seguito di istanze presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera a) nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

 

     Art. 9. (Abrogazione)

     1. La legge regionale 2 luglio 2002, n. 26 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) è abrogata.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria)

     (Omissis)