§ 10.1.91 - Regolamento 25 ottobre 2011, n. 1227.
Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia [...]


Settore:Normativa europea
Materia:10. energia
Capitolo:10.1 questioni generali
Data:25/10/2011
Numero:1227


Sommario
Art. 1.  Oggetto, ambito di applicazione e relazione con altri testi legislativi dell’Unione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Divieto d’abuso di informazioni privilegiate (insider trading)
Art. 4.  Obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate
Art. 5.  Divieto di manipolazione del mercato
Art. 6.  Aggiornamento tecnico delle definizioni di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
Art. 7.  Monitoraggio dei mercati
Art. 8.  Raccolta di dati
Art. 9.  Registrazione degli operatori di mercato
Art. 10.  Condivisione delle informazioni tra l’Agenzia e altre autorità
Art. 11.  Protezione dei dati
Art. 12.  Affidabilità operativa
Art. 13.  Attuazione del divieto di abusi di mercato
Art. 14.  Diritto di impugnazione
Art. 15.  Obbligo delle persone che compiono operazioni a titolo professionale
Art. 16.  Cooperazione a livello di Unione e a livello nazionale
Art. 17.  Segreto professionale
Art. 18.  Sanzioni
Art. 19.  Relazioni internazionali
Art. 20.  Esercizio della delega
Art. 21.  Procedura di comitato
Art. 22.  Entrata in vigore


§ 10.1.91 - Regolamento 25 ottobre 2011, n. 1227.

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all'ingrosso

(G.U.U.E. 8 dicembre 2011, n. L 326)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) È importante assicurare che i consumatori e altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domanda e offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato.

 

(2) Ai fini dell'accresciuta integrità e trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso è opportuno promuovere una concorrenza aperta e leale sui mercati dell'energia all'ingrosso a beneficio dei consumatori finali.

 

(3) Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il gruppo dei regolatori europei per l'elettricità e il gas hanno confermato nel loro parere che la legislazione in vigore potrebbe non trattare in maniera adeguata le questioni di integrità nei mercati dell'elettricità e del gas e hanno raccomandato di valutare la definizione di un adeguato quadro legislativo concepito su misura per il settore dell'energia che prevenga gli abusi di mercato e tenga conto delle condizioni settoriali specifiche che non sono contemplate in altre direttive e regolamenti.

 

(4) I mercati dell'energia all'ingrosso dell'Unione sono sempre più interconnessi. Gli abusi di mercato in uno Stato membro si ripercuotono spesso non solo sui prezzi all’ingrosso dell’elettricità e del gas naturale oltre i confini nazionali, ma anche sui prezzi al dettaglio per i consumatori e le microimprese. Pertanto, il compito di garantire l’integrità dei mercati non può ricadere nella competenza esclusiva dei singoli Stati membri. Un attento monitoraggio del mercato transfrontaliero è essenziale ai fini del completamento di un mercato interno dell'energia pienamente funzionante, interconnesso e integrato.

 

(5) I mercati dell'energia all'ingrosso comprendono sia i mercati delle materie prime sia quelli dei derivati, che sono di fondamentale importanza per i mercati energetico e finanziario, e la fissazione dei prezzi è interconnessa in entrambi i settori. Essi comprendono tra l'altro i mercati regolamentati, le piattaforme multilaterali di negoziazione e le transazioni fuori borsa (OTC) e i contratti bilaterali, diretti o con mediazione.

 

(6) Finora le pratiche di monitoraggio dei mercati dell’energia sono state specifiche per Stato membro e per settore. A seconda dell’assetto complessivo del mercato e delle condizioni di regolamentazione, ciò può dar luogo ad attività di negoziazione che interessano più giurisdizioni, per le quali il monitoraggio è condotto da più autorità distinte, situate potenzialmente in Stati membri diversi. Da ciò può derivare una mancanza di chiarezza per quanto riguarda le responsabilità e perfino una situazione in cui non viene effettuato alcun monitoraggio.

 

(7) Attualmente, in alcuni dei più importanti mercati dell’energia, i comportamenti che potrebbero pregiudicarne l’integrità non sono vietati in modo esplicito. Al fine di tutelare il consumatore finale e di garantire prezzi energetici convenienti per i cittadini europei, è indispensabile vietare comportamenti di questo tipo.

 

(8) Le negoziazioni in derivati, che possono essere regolate sul piano fisico o finanziario, e le negoziazioni in materie prime sono usate congiuntamente nei mercati dell’energia all’ingrosso. È pertanto importante che le definizioni di "insider trading" e di "manipolazione del mercato", che configurano abusi di mercato, siano compatibili con i mercati dei derivati e delle materie prime. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi in via di principio a ogni transazione conclusa, ma dovrebbe al tempo stesso tenere conto delle caratteristiche specifiche dei mercati dell'energia all'ingrosso.

 

(9) I contratti al dettaglio riguardanti la fornitura di elettricità o di gas naturale ai clienti finali non sono soggetti a manipolazioni di mercato allo stesso modo dei contratti all'ingrosso, che sono facilmente soggetti a compravendita. Ciononostante, le decisioni di consumo dei maggiori utenti dell'energia possono anche influenzare i prezzi sui mercati dell'energia all'ingrosso, con effetti avvertiti anche al di là dei confini nazionali. È pertanto opportuno, nell'ottica di assicurare l'integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso, considerare i contratti di fornitura di questi importanti utenti.

 

(10) Visti i risultati dell'analisi svolta nella comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 2010, dal titolo "Verso un quadro rafforzato di sorveglianza del mercato per il sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione europea", la Commissione dovrebbe considerare l'opportunità di presentare una proposta legislativa che affronti nei tempi opportuni le carenze individuate in fatto di trasparenza, integrità e vigilanza del mercato europeo delle emissioni di carbonio.

 

(11) Il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica [3], e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale [4], riconoscono che un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico e sull’efficienza del sistema è necessario per consentire a tutti gli operatori di mercato di valutare la situazione globale dell’offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all’ingrosso.

 

(12) Il ricorso o il tentativo di ricorrere ad informazioni privilegiate per effettuare compravendite per conto proprio o di terzi dovrebbe essere chiaramente vietato. L’impiego di informazioni privilegiate può consistere anche nella negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso da parte di soggetti che sanno, o dovrebbero sapere, che le informazioni di cui dispongono sono privilegiate. Le informazioni riguardanti i progetti e le strategie di negoziazione proprie dell'operatore di mercato non dovrebbero essere considerate informazioni privilegiate. Le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati a norma di tali regolamenti, possono, se si tratta di informazioni in grado di influire sui prezzi, fungere da base per la decisione degli operatori di mercato di effettuare operazioni in prodotti energetici all'ingrosso e potrebbero, pertanto, costituire informazioni privilegiate fintantoché non saranno rese pubbliche.

 

(13) La manipolazione sui mercati dell’energia all’ingrosso comporta atti compiuti da persone che causano artificiosamente il collocamento dei prezzi a un livello non giustificato dall'interazione della domanda e dell'offerta o anche dalla disponibilità effettiva della capacità di produzione, di stoccaggio o di trasporto, e dalla domanda. Le forme di manipolazione di mercato comprendono il collocamento e l'annullamento di falsi ordini, la diffusione di informazioni o di voci false o tendenziose attraverso i media, compreso Internet, o con ogni altro mezzo, la comunicazione deliberata di false informazioni a imprese che forniscono valutazioni di prezzo o rapporti di mercato, con l'effetto di fuorviare i soggetti che se ne servono per le loro operazioni sul mercato e far credere che la disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, la disponibilità di gas naturale o la capacità disponibile di trasporto siano diverse dalla capacità effettivamente disponibile sul piano tecnico, quando tali informazioni influiscono o potrebbero verosimilmente influire sul prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso. La manipolazione e i suoi effetti possono prodursi oltre frontiera, sui mercati dell'elettricità e del gas naturale e sui mercati finanziari e delle merci, compresi i mercati delle quote di emissione.

 

(14) Esempi di manipolazione e tentativi di manipolazione del mercato comprendono la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per assicurarsi una posizione determinante per la domanda o l'offerta di un prodotto energetico all'ingrosso, che ha o potrebbe avere effetti diretti o indiretti sulla formazione dei prezzi o determinare altre inique condizioni commerciali; e l'offerta, l'acquisto o la vendita di prodotti energetici all'ingrosso con lo scopo, l'intento o l'effetto di ingannare gli operatori di mercato che agiscono sulla base di prezzi di riferimento. Tuttavia, le prassi di mercato ammesse, come quelle vigenti nel settore dei servizi finanziari, che sono attualmente definite dall'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) [5], e per le quali potrebbero intervenire adattamenti con le eventuali modifiche della direttiva, potrebbero essere un mezzo legittimo per gli operatori di mercato di assicurarsi un prezzo favorevole per un prodotto energetico all'ingrosso.

 

(15) La diffusione di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all’ingrosso da parte di giornalisti che operano nell'ambito della loro attività professionale dovrebbe essere valutata tenendo conto delle norme deontologiche proprie di detta professione e delle disposizioni in materia di liberà di stampa, a meno che dette persone traggano, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione oppure la diffusione di informazioni avvenga con l'intento di fuorviare il mercato in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso.

 

(16) Con lo sviluppo dei mercati finanziari la nozione di abuso di mercato ad essi applicabile subirà adattamenti. Pertanto, al fine di garantire la flessibilità necessaria a rispondere rapidamente a tali sviluppi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'aggiornamento tecnico delle definizioni di "informazioni privilegiate" e di "manipolazione del mercato", allo scopo di garantire la coerenza con altri pertinenti testi legislativi dell'Unione nel settore dei servizi finanziari e dell'energia. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

(17) Il monitoraggio efficace del mercato a livello di Unione è essenziale per individuare e prevenire gli abusi nei mercati dell'energia all'ingrosso. L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [6] ("l’Agenzia") si trova nella migliore posizione per condurre tale monitoraggio in quanto ha una visione a livello di Unione dei mercati dell’elettricità e del gas ed è dotata delle competenze necessarie nella gestione dei mercati e dei sistemi dell’elettricità e del gas nell’Unione. Le autorità nazionali di regolamentazione, disponendo di una comprensione globale dell’andamento dei mercati dell’energia nei rispettivi Stati membri, dovrebbero svolgere un ruolo importante nell’assicurare il monitoraggio efficace dei mercati a livello nazionale. Una stretta cooperazione e un coordinamento tra l’Agenzia e le autorità nazionali è pertanto necessaria per garantire un corretto monitoraggio e un’adeguata trasparenza dei mercati dell’energia. La raccolta di informazioni da parte dell’Agenzia non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali di raccogliere dati aggiuntivi per finalità interne.

 

(18) Per un monitoraggio efficace dei mercati è indispensabile un accesso regolare e tempestivo ai dati sulle transazioni nonché a dati strutturati sulle capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di elettricità o gas naturale. Per questo motivo andrebbe imposto agli operatori di mercato, fra cui operatori dei sistemi di trasmissione, fornitori, trader, broker e grandi utenti, che negoziano prodotti energetici all’ingrosso, di fornire tali informazioni all’Agenzia. L’Agenzia può dal canto suo istituire forti legami con i più importanti mercati organizzati.

 

(19) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni sulla raccolta dei dati, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze d’esecuzione attribuite alla Commissione [7]. Gli obblighi di segnalazione dovrebbero essere limitati al massimo e non comportare oneri finanziari o amministrativi non necessari per gli operatori di mercato. Le regole uniformi di segnalazione delle informazioni dovrebbero pertanto essere sottoposte a un’analisi preventiva costi-benefici, dovrebbero essere tali da evitare le doppie comunicazioni e dovrebbero tener conto dei sistemi di informativa sviluppati nell’ambito di altre pertinenti normative. Inoltre, le informazioni richieste o almeno parte di esse dovrebbero, laddove possibile, essere raccolte presso altri soggetti e fonti già esistenti. Qualora un operatore di mercato o un terzo che agisce per conto dello stesso, un sistema di segnalazione delle operazioni, un mercato organizzato, un sistema di riscontro delle operazioni o un’altra persona che compia professionalmente questo tipo di operazioni abbiano assolto i loro obblighi di segnalazione nei confronti di una autorità competente ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari [8], o della normativa applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni, gli obblighi in questione dovrebbero considerarsi assolti anche in base al presente regolamento, limitatamente alle informazioni prescritte a norma di quest’ultimo.

 

(20) È importante che la Commissione e l’Agenzia cooperino strettamente per l’attuazione del presente regolamento e consultino opportunamente le reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’elettricità e del gas e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio [9] (ESMA), con le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti ed altre autorità degli Stati membri come le autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché con i soggetti interessati, come i mercati organizzati (ad esempio le borse dell’energia), e gli operatori di mercato.

 

(21) Dovrebbe essere istituito un registro europeo degli operatori di mercato, basato sui registri nazionali, per accrescere la generale trasparenza e integrità dei mercati dell’energia all’ingrosso. Un anno dopo l’istituzione di tale registro la Commissione dovrebbe valutare, in cooperazione con l’Agenzia, in conformità con le relazioni presentate dall’Agenzia alla Commissione, e con le autorità nazionali di regolamentazione, il funzionamento e l’utilità del registro europeo degli operatori di mercato. Se giudicato opportuno sulla base di tale analisi, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di proporre ulteriori strumenti volti ad accrescere la generale trasparenza e integrità dei mercati dell’energia all’ingrosso e ad assicurare pari condizioni competitive per gli operatori di mercato a livello dell’Unione.

 

(22) Al fine di agevolare un monitoraggio efficace di tutti gli aspetti della negoziazione in prodotti energetici all’ingrosso, l’Agenzia dovrebbe introdurre meccanismi che consentano ad altre autorità competenti l’accesso alle informazioni ricevute sulle transazioni nei mercati dell’energia all’ingrosso, in particolare all’ESMA, alle autorità nazionali di regolamentazione, alle autorità finanziarie competenti degli Stati membri, alle autorità nazionali garanti della concorrenza e ad altre competenti autorità.

 

(23) L’Agenzia dovrebbe assicurare la sicurezza operativa e la protezione dei dati ricevuti, impedire l’accesso non autorizzato alle informazioni da essa detenute e stabilire procedure volte a garantire che i dati raccolti non siano sottoposti a un uso improprio da parte dei soggetti che possono accedervi. L’Agenzia dovrebbe altresì accertarsi se le autorità aventi accesso ai dati da essa detenuti siano in grado di mantenere un livello di sicurezza egualmente elevato e siano vincolate da adeguate disposizioni in materia di riservatezza. Occorre pertanto garantire anche la sicurezza operativa dei sistemi informatici usati per il trattamento e la trasmissione dei dati. Nell’allestimento di un sistema informatico in grado di assicurare il livello massimo possibile di riservatezza dei dati, l’Agenzia dovrebbe essere incoraggiata a cooperare strettamente con l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA). Tali norme dovrebbero altresì essere applicabili alle altre autorità che hanno titolo ad accedere ai dati ai fini del presente regolamento.

 

(24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e le tradizioni costituzionali degli Stati membri ed esso dovrebbe essere applicato nel rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione riconosciuto dall’articolo 11 della Carta.

 

(25) Laddove le informazioni non siano, o non siano più, informazioni sensibili sotto il profilo commerciale o della sicurezza, l’Agenzia dovrebbe essere in condizione di metterle a disposizione degli operatori di mercato e del grande pubblico al fine di contribuire a una maggiore conoscenza del mercato. Tale trasparenza promuoverà la fiducia nel mercato e contribuirà allo sviluppo delle conoscenze circa il funzionamento dei mercati dell’energia all’ingrosso. L’Agenzia dovrebbe stabilire e diffondere presso il pubblico i criteri in base ai quali renderà tali informazioni disponibili secondo modalità eque e trasparenti.

 

(26) È opportuno che alle autorità nazionali di regolamentazione competa assicurare l’applicazione del presente regolamento negli Stati membri. A tal fine dovrebbero disporre dei necessari poteri di indagine per assolvere efficacemente questo compito. Tali poteri dovrebbero essere esercitati conformemente alla legislazione nazionale e possono essere soggetti a un’opportuna azione di vigilanza.

 

(27) L’Agenzia dovrebbe assicurare che il presente regolamento sia applicato in maniera coerente all’interno dell’Unione e sia coerente con l’applicazione della direttiva 2003/6/CE. A tal fine l’Agenzia dovrebbe pubblicare indicazioni non vincolanti in merito all’applicazione delle definizioni di cui al presente regolamento, come opportuno. Tali indicazioni dovrebbero affrontare tra l’altro la questione delle prassi di mercato ammesse. Inoltre, dal momento che gli abusi nei mercati dell’energia all’ingrosso spesso interessano più di uno Stato membro, dovrebbe spettare all’Agenzia svolgere un ruolo importante nell’assicurare che le indagini siano condotte in maniera efficiente e coordinata. Per conseguire questo obiettivo è opportuno che l’Agenzia sia in grado di richiedere cooperazione e di coordinare l’operatività dei gruppi di indagine costituiti da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione interessate e, se del caso, di altre autorità, comprese le autorità nazionali garanti della concorrenza.

 

(28) All’Agenzia dovrebbero essere fornite le opportune risorse finanziarie e umane per assolvere in modo adeguato i compiti aggiuntivi che le sono assegnati a norma del presente regolamento. A tal fine la procedura per la formazione, l’esecuzione e il controllo del bilancio di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 713/2009 dovrebbe tenere debito conto di tali compiti. L’autorità di bilancio dovrebbe assicurare che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza.

 

(29) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie degli Stati membri e, ove opportuno, le autorità nazionali garanti della concorrenza cooperino per assicurare un approccio coordinato alla lotta contro gli abusi nei mercati dell’energia all’ingrosso, che comprendono i mercati sia delle materie prime sia dei derivati. Tale cooperazione dovrebbe includere il reciproco scambio di informazioni riguardo a sospetti che sui mercati dell’energia all’ingrosso siano o siano stati commessi atti in violazione del presente regolamento, della direttiva 2003/6/CE o del diritto della concorrenza. Inoltre, tale cooperazione dovrebbe contribuire a un approccio coerente e uniforme alle indagini e all’azione giudiziaria.

 

(30) È importante che l’obbligo del segreto professionale si applichi ai destinatari di informazioni riservate ai sensi del presente regolamento. L’Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri e le autorità nazionali per la concorrenza dovrebbero garantire la riservatezza, l’integrità e la protezione delle informazioni ricevute.

 

(31) È importante che le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento siano proporzionate, effettive e dissuasive e che riflettano la gravità delle infrazioni commesse, il danno arrecato ai consumatori nonché i potenziali vantaggi ottenuti dall’attività di negoziazione svolta sulla base di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato. Le sanzioni dovrebbero essere applicate conformemente al diritto nazionale. Riconoscendo le interazioni tra le negoziazioni in derivati dell’elettricità e del gas naturale e quelle in elettricità e gas naturale veri e propri, le sanzioni in caso di violazione del presente regolamento dovrebbero essere in linea con quelle adottate dagli Stati membri nel dare attuazione alla direttiva 2003/6/CE. Alla luce delle consultazioni sulla comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2010 dal titolo "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari", la Commissione dovrebbe considerare l’opportunità di presentare proposte per armonizzare i principi minimi del sistema sanzionatorio degli Stati membri nei tempi opportuni. Il presente regolamento non incide né sulle norme nazionali in materia di livello di prova né sugli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione e dei tribunali degli Stati membri inerenti all’accertamento dei fatti pertinenti di un caso, purché dette norme e detti obblighi siano compatibili con i principi generali del diritto dell’Unione.

 

(32) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’introduzione di un quadro armonizzato per assicurare la trasparenza e l’integrità dei mercati dell’energia all’ingrosso, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto, ambito di applicazione e relazione con altri testi legislativi dell’Unione

1. Il presente regolamento stabilisce regole per vietare pratiche abusive capaci di influenzare i mercati dell’energia all’ingrosso, che siano coerenti con le regole di applicazione nei mercati finanziari e compatibili con il corretto funzionamento di tali mercati dell’energia all’ingrosso, tenendo conto al contempo delle loro caratteristiche specifiche. Esso istituisce il monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso da parte dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia ("l’Agenzia"), in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e tenendo conto delle interazioni fra il sistema di scambio delle quote di emissione e i mercati dell’energia all’ingrosso.

 

2. Il presente regolamento si applica alla negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso. Gli articoli 3 e 5 del presente regolamento non si applicano ai prodotti energetici all’ingrosso che consistono in strumenti finanziari e che sono soggetti all’articolo 9 della direttiva 2003/6/CE. Il presente regolamento lascia impregiudicate le direttive 2003/6/CE e 2004/39/CE, come pure l’applicazione del diritto europeo della concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento.

 

3. L’Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, l’ESMA, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri e, laddove opportuno, le autorità nazionali garanti della concorrenza collaborano per assicurare che sia adottato un approccio coordinato all’applicazione delle norme interessate laddove le azioni riguardano uno o più strumenti finanziari soggetti all’articolo 9 della direttiva 2003/6/CE e anche uno o più prodotti energetici all’ingrosso cui si applicano gli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

 

4. Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia provvede a che l’Agenzia assolva i compiti attribuitile dal presente regolamento, secondo il disposto dello stesso e del regolamento (CE) n. 713/2009.

 

5. Il direttore dell’Agenzia consulta il comitato dei regolatori dell’Agenzia su tutti gli aspetti relativi all’attuazione del presente regolamento e tiene in debita considerazione i suoi pareri ed opinioni.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

1) "informazione privilegiata", un’informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all’ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti.

 

Ai fini di tale definizione per "informazioni" si intendono:

 

a) le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali regolamenti;

 

b) le informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l’uso di impianti di GNL, inclusa l’indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti;

 

c) le informazioni che devono essere rese note in base alle disposizioni giuridiche o regolamentari a livello unionale o nazionale, alle regole di mercato e ai contratti o alle pratiche invalse sul mercato dell’energia all’ingrosso di cui trattasi, se e in quanto tali informazioni possano verosimilmente avere un effetto rilevante sui prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso; e

 

d) altre informazioni su cui un operatore di mercato diligente baserebbe in parte la decisione di concludere un’operazione concernente un prodotto energetico all’ingrosso o di emettere un ordine di compravendita di un prodotto di questo tipo.

 

Un’informazione è ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze esistente o di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà a esistere, o a un evento verificatosi o di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso;

 

2) per "manipolazioni del mercato" s’intendono:

 

a) la conclusione di qualsiasi transazione oppure la trasmissione di qualsiasi ordine di compravendita in prodotti energetici all’ingrosso:

 

i) che fornisca, o sia suscettibili di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso;

 

ii) che consenta, o sia intesa a consentire, tramite l’azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all’ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l’operazione o che ha impartito l’ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato all’ingrosso in questione; o

 

iii) che utilizzi, o tenti di utilizzare, uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che invii, o sia suscettibile di inviare, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l’offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all’ingrosso;

 

o

 

b) la diffusione di informazioni tramite i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo, che diano o rischino di dare indicazioni false o tendenziose riguardanti l’offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all’ingrosso, in particolare la diffusione di voci e notizie false o tendenziose, sempre che il soggetto che ha diffuso la notizia sapesse o fosse tenuto a sapere che l’informazione era falsa o tendenziosa.

 

Quando la diffusione di informazioni ha finalità giornalistiche o di espressione artistica, essa è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d’informazione, a meno che:

 

i) detti soggetti traggano, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure

 

ii) la diffusione o divulgazione avvenga con l’intento di fuorviare il mercato in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici all’ingrosso;

 

3) "tentata manipolazione del mercato":

 

a) concludere qualsiasi operazione, emettere qualsiasi ordine di compravendita oppure compiere qualsiasi altra azione riguardante un prodotto energetico all’ingrosso con l’intenzione di:

 

i) fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso;

 

ii) fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all’ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l’operazione o che ha impartito l’ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato energetico all’ingrosso di cui trattasi; o

 

iii) utilizzare uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che invii, o sia suscettibile di inviare, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l’offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all’ingrosso;

 

o

 

b) diffondere informazioni tramite gli organi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo con l’intenzione di fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso;

 

4) "prodotti energetici all’ingrosso", i seguenti contratti e derivati, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione:

 

a) contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, qualora la consegna avvenga nell’Unione;

 

b) i derivati riguardanti l’energia elettrica o il gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati nell’Unione;

 

c) i contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell’Unione;

 

d) i derivati relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell’Unione.

 

I contratti per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica o di gas naturale destinati all’impiego da parte di clienti finali non costituiscono prodotti energetici all’ingrosso. Tuttavia, i contratti per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica o di gas naturale destinati all’impiego da parte di clienti finali con una capacità di consumo maggiore della soglia fissata al punto 5, secondo comma, sono considerati come prodotti energetici all’ingrosso;

 

5) per "capacità di consumo" si intende il consumo di un cliente finale di elettricità o di gas naturale che utilizza appieno la sua capacità di produzione. Essa comprende tutti i consumi effettuati da detto cliente finale in quanto entità economica unica se il consumo si realizza in mercati con prezzi all’ingrosso fra loro interconnessi.

 

Ai fini di questa definizione il consumo di singoli stabilimenti, sotto il controllo di un’entità economica unica, con una capacità di consumo inferiore ai 600 GWh l’anno non è preso in considerazione, a condizione che detti stabilimenti non esercitino effetti congiunti sui prezzi del mercato all’ingrosso essendo ubicati in differenti mercati geografici;

 

6) "mercato dell’energia all’ingrosso", un mercato all’interno dell’Unione in cui sono negoziati prodotti energetici all’ingrosso;

 

7) "operatore di mercato", una persona, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione, che esegue operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati energetici all’ingrosso;

 

8) "persona", una persona fisica o giuridica;

 

9) "autorità finanziaria competente", un’autorità competente designata secondo la procedura di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/6/CE;

 

10) "autorità nazionale di regolamentazione", un’autorità nazionale di regolamentazione designata ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica [10], oppure ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale [11];

 

11) "gestore del sistema di trasmissione", il soggetto definito all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72/CE e all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/73/CE;

 

12) "impresa madre": impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati [12];

 

13) "impresa collegata": un’impresa figlia o un’altra impresa in cui è detenuta una partecipazione ovvero un’impresa legata ad un’altra impresa da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

 

14) "distribuzione di gas naturale" va intesa nel significato di cui all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2009/73/CE;

 

15) "distribuzione di elettricità" va intesa nel significato di cui all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2009/72/CE.

 

     Art. 3. Divieto d’abuso di informazioni privilegiate (insider trading)

1. È fatto divieto alle persone che dispongono di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all’ingrosso di:

 

a) utilizzare tali informazioni acquisendo o cedendo, o cercando di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, prodotti energetici all’ingrosso cui le informazioni si riferiscono;

 

b) comunicare informazioni privilegiate a un’altra persona se non nell’ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni;

 

c) raccomandare o indurre un’altra persona ad acquisire o cedere prodotti energetici all’ingrosso cui si riferiscono dette informazioni.

 

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica alle seguenti persone in possesso di informazioni privilegiate concernenti un prodotto energetico all’ingrosso:

 

a) membri degli organi amministrativi, di gestione o di sorveglianza di un’impresa;

 

b) persone che detengono quote di capitale di un’impresa;

 

c) persone con accesso alle informazioni attraverso l’esercizio del loro lavoro, professione o mansioni;

 

d) persone che hanno acquisito tali informazioni mediante un’attività criminosa;

 

e) persone che sanno, o sono tenute a sapere, che si tratta di informazioni privilegiate.

 

3. Il paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo non si applica ai gestori di sistemi di trasmissione o trasporto quando acquistano energia elettrica o gas naturale al fine di assicurare la gestione in sicurezza del sistema conformemente ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 12, lettere d) ed e), della direttiva 2009/72/CE o dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2009/73/CE.

 

4. Il presente articolo non si applica:

 

a) alle operazioni effettuate per garantire l’assolvimento di un obbligo di acquisizione o di cessione di prodotti energetici all’ingrosso già maturato, quando l’obbligo risulti da un accordo concluso o da un ordine di compravendita emesso prima che la persona interessata venisse in possesso dell'informazione privilegiata;

 

b) alle operazioni eseguite da produttori di elettricità e gas naturale, da operatori di impianti di stoccaggio del gas naturale o da operatori di impianti di importazione di GNL all'esclusivo fine di coprire le perdite fisiche immediate risultanti da indisponibilità impreviste, quando per effetto della mancata copertura l'operatore di mercato non sarebbe in grado di far fronte ai suoi obblighi contrattuali o quando dette operazioni vengano effettuate d'intesa con il o i gestori del sistema di trasporto interessati per garantire il funzionamento normale e in condizioni di sicurezza del sistema. In tali circostanze le informazioni riguardanti le operazioni sono trasmesse all’Agenzia e all’autorità nazionale di regolamentazione. Resta impregiudicato l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

 

c) agli operatori di mercato che agiscono conformemente alle disposizioni nazionali di emergenza, nel caso in cui le autorità nazionali siano intervenute per garantire l'approvvigionamento di elettricità o gas naturale e i meccanismi di mercato siano stati sospesi nel territorio di uno Stato membro o in parti di esso. In tal caso l'autorità competente per i piani di emergenza assicura la pubblicità a norma dell'articolo 4.

 

5. Quando la persona in possesso di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all’ingrosso è una persona giuridica, i divieti di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di procedere all'operazione per conto della persona giuridica in questione.

 

6. Quando la diffusione di informazioni ha finalità giornalistiche o di espressione artistica, essa è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d'informazione, a meno che:

 

a) detta persona tragga, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure

 

b) la diffusione o divulgazione di informazioni avvenga con l'intento di fuorviare il mercato in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso.

 

     Art. 4. Obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate

1. Gli operatori di mercato comunicano al pubblico in modo efficace e in tempo utile le informazioni privilegiate di cui dispongono in relazione alle imprese o agli stabilimenti che l’operatore di mercato interessato, l’impresa madre o un’impresa collegata possiede o controlla oppure per i cui aspetti operativi l’operatore di mercato o l’impresa è responsabile in tutto o in parte. Le informazioni comunicate al pubblico comprendono quelle riguardanti la capacità e l’uso degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l’uso di impianti di GNL, inclusa l’eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti.

 

2. Un operatore di mercato può, in via eccezionale e sotto la propria responsabilità, ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare i suoi legittimi interessi, a condizione che tale omissione non sia tale da fuorviare il pubblico, che l’operatore di mercato sia in grado di assicurare la riservatezza delle informazioni stesse e che non assuma decisioni concernenti la compravendita di prodotti energetici all’ingrosso sulla base di dette informazioni. In tali circostanze l’operatore di mercato trasmette immediatamente tali informazioni, unitamente alla motivazione del ritardo nella comunicazione al pubblico, all’Agenzia e all’autorità nazionale di regolamentazione interessata conformemente all’articolo 8, paragrafo 5.

 

3. Qualora un operatore di mercato o una persona che agisca in suo nome o per suo conto divulghi informazioni privilegiate su un prodotto energetico all’ingrosso nel normale esercizio del proprio lavoro o della propria professione o nell’adempimento delle proprie funzioni secondo quanto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), detto operatore di mercato o detta persona è tenuto a comunicare simultaneamente tali informazioni al pubblico in modo completo ed efficace. In caso di comunicazione pubblica non intenzionale l’operatore di mercato garantisce una comunicazione completa ed efficace delle informazioni il prima possibile dopo la divulgazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni ha un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo discenda da una legge, da una normativa, da uno statuto oppure da un contratto.

 

4. La pubblicazione di informazioni privilegiate, anche in forma aggregata, conformemente al regolamento (CE) n. 714/2009 o al regolamento (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali regolamenti, ottempera all’obbligo di comunicazione simultanea, completa ed efficace al pubblico.

 

5. Quando un operatore di sistema di trasporto è stato esonerato dall’obbligo di pubblicare determinati dati a norma del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2009, tale operatore è altresì esentato dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione agli stessi dati.

 

6. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano gli obblighi degli operatori di mercato ai sensi delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, e dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali direttive e regolamenti, in particolare per quanto concerne la tempistica e il metodo di pubblicazione delle informazioni.

 

7. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicato il diritto degli operatori di mercato di dilazionare la diffusione di informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche di cui all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’ 8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione [13], se nel loro paese si tratta di informazioni riservate.

 

     Art. 5. Divieto di manipolazione del mercato

È fatto divieto di effettuare, o tentare di effettuare, manipolazioni di mercato nei mercati dell’energia all’ingrosso.

 

     Art. 6. Aggiornamento tecnico delle definizioni di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

1. La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati a norma dell’articolo 20 al fine di:

 

a) allineare le definizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 2, 3 e 5, al fine di assicurare la coerenza con altre pertinenti disposizioni legislative dell’Unione nei settori dei servizi finanziari e dell’energia; e

 

b) aggiornare tali definizioni al solo scopo di tener conto degli sviluppi futuri sui mercati dell’energia all’ingrosso.

 

2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 tengono conto quanto meno:

 

a) del funzionamento specifico dei mercati dell’energia all’ingrosso, comprese le specificità dei mercati dell’elettricità e del gas, e dell’interazione tra i mercati delle materie prime e quelli dei derivati;

 

b) delle possibilità di manipolazioni oltre confine, sui mercati dell’elettricità e del gas e sui mercati delle merci e dei derivati;

 

c) del potenziale impatto sui prezzi nei mercati dell’energia all’ingrosso della produzione, dei consumi, dell’uso del trasporto o dell’uso della capacità di stoccaggio effettivi o previsti; e

 

d) dei codici di rete e degli orientamenti quadro adottati ai sensi dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009.

 

     Art. 7. Monitoraggio dei mercati

1. L’Agenzia procede al monitoraggio dell’attività di negoziazione in prodotti energetici all’ingrosso per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato. Essa raccoglie i dati necessari alla valutazione e al monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso conformemente all’articolo 8.

 

2. Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano a livello regionale e con l’Agenzia nella conduzione del monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso di cui al paragrafo 1. A tal fine le autorità nazionali di regolamentazione hanno accesso alle informazioni pertinenti detenute dall’Agenzia che le ha raccolte conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono altresì monitorare le attività di negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso a livello nazionale.

 

Gli Stati membri possono disporre che la propria autorità garante della concorrenza o un organo preposto al monitoraggio del mercato presso tale autorità conduca un’azione di monitoraggio del mercato insieme all’autorità nazionale di regolamentazione. Nel condurre tale monitoraggio l’autorità nazionale garante della concorrenza o l’organo preposto al monitoraggio del mercato sono soggetti agli stessi diritti e obblighi dell’autorità nazionale di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, al paragrafo 3, seconda frase, del presente articolo, all’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, all’articolo 8, paragrafo 5, prima frase e all’articolo 16.

 

3. L’Agenzia presenta, con periodicità almeno annuale, una relazione alla Commissione sulle attività svolte ai sensi del presente regolamento e la mette a disposizione del pubblico. In tali relazioni l’Agenzia valuta l’operatività e la trasparenza delle varie categorie di mercati e delle varie modalità di negoziazione e ha facoltà di rivolgere alla Commissione raccomandazioni concernenti regole, norme e procedure di mercato che potrebbero migliorare l’integrità del mercato e il funzionamento del mercato interno. Essa può altresì valutare se ai fini di un’accresciuta trasparenza del mercato sia opportuna l’introduzione di requisiti minimi per i mercati organizzati. Le relazioni possono essere integrate nella relazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 713/2009.

 

L’Agenzia può formulare raccomandazioni alla Commissione in merito ai dati sulle operazioni, compresi gli ordini di compravendita, che ritiene necessari per monitorare con efficacia ed efficienza i mercati dell’energia all’ingrosso. Prima di formulare tali raccomandazioni l’Agenzia si consulta con le parti interessate, in particolare con le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza e l’ESMA.

 

Tutte le raccomandazioni dovrebbero essere messe a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e del pubblico.

 

     Art. 8. Raccolta di dati

1. Gli operatori di mercato, un soggetto o un’autorità che agiscono per loro conto o le autorità di cui al paragrafo 4, lettere da b) a f), forniscono all’Agenzia un registro delle operazioni sui mercati dell’energia all’ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. Le informazioni comunicate comprendono l’identificazione esatta dei prodotti energetici all’ingrosso acquistati e venduti, il prezzo e la quantità convenuti, le date e i tempi di esecuzione, le parti in causa e i beneficiari dell’operazione e ogni altra pertinente informazione. Una volta che le informazioni richieste siano state ricevute da una delle persone o delle autorità elencate al paragrafo 4, lettere da b) a f), gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato si considerano assolti, ferma restando la loro responsabilità generale.

 

2. La Commissione, mediante atti di esecuzione:

 

a) redige un elenco dei contratti e dei derivati, compresi gli ordini di compravendita, che devono essere segnalati a norma del paragrafo 1, ed eventualmente le opportune soglie minime per la segnalazione delle operazioni;

 

b) adotta regole uniformi sulla comunicazione delle informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 1;

 

c) stabilisce tempi e forme con cui tali informazioni devono essere segnalate.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2. Essi devono tener conto degli attuali sistemi di segnalazione.

 

3. Le persone di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), che hanno segnalato le operazioni ai sensi della direttiva 2004/39/CE oppure della legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni non sono soggette a un duplice obbligo di segnalazione relativamente alle transazioni di cui sopra.

 

Fatto salvo il primo comma del paragrafo 1, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 possono consentire ai mercati organizzati e ai sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni di fornire all’Agenzia il riepilogo storico delle operazioni effettuate in prodotti energetici all’ingrosso.

 

4. Ai fini del paragrafo 1, le informazioni sono fornite:

 

a) dall’operatore di mercato;

 

b) da terzi che agiscono per conto dell’operatore di mercato;

 

c) da un sistema di segnalazione delle operazioni;

 

d) da un mercato organizzato, da un sistema di riscontro delle operazioni o da chiunque compia professionalmente questo tipo di operazioni;

 

e) da un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato o riconosciuto ai sensi della legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni; o

 

f) da un’autorità competente che ha ricevuto dette informazioni in osservanza dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE o dall’ESMA quando quest’ultima ha ricevuto dette informazioni ai sensi della legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni.

 

5. Gli operatori di mercato trasmettono all’Agenzia e alle autorità nazionali di regolamentazione informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o riguardanti la capacità e l’uso di impianti di GNL, inclusa l’eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti, a fini di monitoraggio delle negoziazioni nei mercati dell’energia all’ingrosso. Gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato sono ridotti al minimo attingendo ove possibile le informazioni richieste o parte di esse da fonti esistenti.

 

6. La Commissione, mediante atti di esecuzione:

 

a) adotta regole uniformi sulla segnalazione di informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 5 ed eventualmente sulle opportune soglie per tale segnalazione;

 

b) stabilisce tempi e forme con cui dette informazioni devono essere segnalate.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2. Essi tengono conto dei vigenti obblighi di segnalazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009.

 

     Art. 9. Registrazione degli operatori di mercato

1. Gli operatori di mercato che concludono transazioni che devono essere segnalate all’Agenzia a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, devono registrarsi presso l’autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti o, se non sono stabiliti o residenti nell’Unione, in uno Stato membro in cui svolgono attività.

 

Un operatore di mercato si registra solamente presso una sola autorità nazionale di regolamentazione. Gli Stati membri non fanno obbligo a un operatore di mercato già registrato in un altro Stato membro di registrarsi una seconda volta.

 

La registrazione degli operatori di mercato lascia impregiudicato l’obbligo di rispettare le norme in materia di scambi e bilanciamento.

 

2. Nei tre mesi successivi alla data alla quale la Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, le autorità di regolamentazione nazionali istituiscono registri nazionali degli operatori di mercato, che provvedono a tenere aggiornati. Il registro attribuisce a ciascun operatore di mercato un identificativo unico e contiene informazioni sufficienti a identificare l’operatore, fra cui i particolari relativi alla partita IVA, il luogo di stabilimento, la persona responsabile per le decisioni operative e di compravendita e il controllore o beneficiario finale delle attività di negoziazione dell’operatore.

 

3. Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono le informazioni contenute nei propri registri nazionali all’Agenzia in un formato determinato dall’Agenzia stessa. L’Agenzia, in cooperazione con tali autorità, determina detto formato e lo pubblica entro il 29 giugno 2012. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione, l’Agenzia predispone un registro europeo degli operatori di mercato. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità interessate hanno accesso al registro europeo. Fatto salvo dell’articolo 17, l’Agenzia può decidere di mettere a disposizione del pubblico il registro europeo o suoi estratti purché non vengano divulgate informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato.

 

4. Gli operatori di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo sottopongono il modulo di registrazione all’autorità nazionale di regolamentazione prima di compiere operazioni che devono essere segnalate all’Agenzia a norma dell’articolo 8, paragrafo 1.

 

5. Gli operatori di mercato di cui al paragrafo 1 trasmettono prontamente all’autorità nazionale di regolamentazione ogni modifica che è intervenuta in relazione alle informazioni fornite nel modulo di registrazione.

 

     Art. 10. Condivisione delle informazioni tra l’Agenzia e altre autorità

1. L’Agenzia stabilisce meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 8 con le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza, l’ESMA e altre autorità competenti. Prima di istituire tali meccanismi, l’Agenzia consulta dette autorità.

 

2. L’Agenzia consente l’accesso ai meccanismi di cui al paragrafo 1 solamente alle autorità che hanno introdotto sistemi in grado di permettere all’Agenzia di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

 

3. I repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti conformemente alla legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni mettono a disposizione dell’Agenzia ogni pertinente informazione da essi raccolte in merito ai prodotti energetici all’ingrosso e ai derivati delle quote di emissione.

 

L’ESMA trasmette all’Agenzia comunicazioni sulle operazioni in prodotti energetici all’ingrosso ricevute ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE e della legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Le autorità competenti che ricevono comunicazioni sulle operazioni in prodotti energetici all’ingrosso ricevute ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE le inoltrano all’Agenzia.

 

L’Agenzia e le autorità responsabili della vigilanza sugli scambi di quote di emissione o sui connessi prodotti derivati cooperano reciprocamente e istituiscono idonei meccanismi che consentano all’Agenzia di avere accesso ai dati relativi alle operazioni su tali quote e prodotti derivati, quando tali autorità raccolgono dati su operazioni di questo tipo.

 

     Art. 11. Protezione dei dati

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [14], o gli obblighi che incombono all’Agenzia, nel quadro dell’assolvimento dei suoi compiti, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [15], in relazione al trattamento dei dati personali da essa effettuato.

 

     Art. 12. Affidabilità operativa

1. L’Agenzia assicura la riservatezza, l’integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e degli articoli 8 e 10. L’Agenzia adotta tutte le misure necessarie a impedire l’uso improprio e l’accesso non autorizzato alle informazioni conservate nei loro sistemi.

 

Le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza, l’ESMA e le altre autorità competenti assicurano la riservatezza, l’integrità e la protezione delle informazioni ricevute a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 5, o dell’articolo 10 e mettono in atto le misure necessarie a impedire l’uso improprio di tali informazioni.

 

L’Agenzia identifica le fonti di rischio operativo e le riduce al minimo attraverso lo sviluppo di sistemi, controlli e procedimenti appropriati.

 

2. Fatto salvo l’articolo 17, l’Agenzia può decidere di mettere a disposizione del pubblico parte delle informazioni di cui dispone purché non siano rese note, e non sia possibile desumere, informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato, su singole operazioni o su singoli mercati.

 

L’Agenzia mette a disposizione per scopi scientifici i suoi dati commercialmente non sensibili sulle negoziazioni, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.

 

Le informazioni sono pubblicate o messe a disposizione nell’interesse del miglioramento della trasparenza dei mercati dell’energia all’ingrosso e a condizione che non creino distorsioni di concorrenza su tali mercati dell’energia.

 

L’Agenzia divulga le informazioni in modo equo e secondo criteri di trasparenza che elabora e provvede a metterle a disposizione del pubblico.

 

     Art. 13. Attuazione del divieto di abusi di mercato

1. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano l’attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 e dell’obbligo di cui all’articolo 4.

 

Ciascuno Stato membro garantisce che le proprie autorità nazionali di regolamentazione siano dotate dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per l’espletamento di tale funzione entro il 29 giugno 2013. Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato.

 

Tali poteri possono essere esercitati:

 

a) direttamente;

 

b) in collaborazione con altre autorità; o

 

c) tramite il ricorso alle autorità giudiziarie competenti.

 

Laddove opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono esercitare i loro poteri di indagine in collaborazione con i mercati organizzati, i sistemi di riscontro delle operazioni o chiunque compia professionalmente le operazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4, lettera d).

 

2. I poteri di indagine e di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono limitati alle finalità dell’indagine. Essi sono esercitati conformemente al diritto nazionale e comprendono il diritto di:

 

a) accedere a tutti i documenti pertinenti in qualsiasi forma e a riceverne copia;

 

b) chiedere informazioni a tutti i pertinenti soggetti, compresi quelli che sono successivamente coinvolti nella trasmissione degli ordini o nella conduzione delle operazioni di cui trattasi, nonché ai loro committenti e, laddove opportuno, il diritto di convocarli per ascoltare la loro deposizione o quella del committente;

 

c) condurre sopralluoghi;

 

d) richiedere i tabulati telefonici esistenti nonché i registri esistenti del traffico dati;

 

e) richiedere la cessazione di qualsiasi pratica in violazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati sulla base di essi;

 

f) presentare presso un tribunale istanza di congelamento o confisca degli attivi;

 

g) presentare presso un tribunale o un’autorità competente un’istanza di divieto temporaneo dell’esercizio di un’attività professionale.

 

     Art. 14. Diritto di impugnazione

Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell’autorità di regolamentazione di impugnarla dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da ogni governo.

 

     Art. 15. Obbligo delle persone che compiono operazioni a titolo professionale

Chiunque compia professionalmente operazioni su prodotti energetici all’ingrosso avverte immediatamente l’autorità nazionale di regolamentazione qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che un’operazione configura una violazione dell’articolo 3 o dell’articolo 5.

 

Chiunque compia professionalmente operazioni su prodotti energetici all’ingrosso, istituisce e mantiene efficaci provvedimenti e procedure per individuare le violazioni all’articolo 3 o dell’articolo 5.

 

     Art. 16. Cooperazione a livello di Unione e a livello nazionale

1. L’Agenzia mira ad assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione svolgano i compiti di cui al presente regolamento in maniera coordinata e coerente.

 

L’Agenzia pubblica indicazioni non vincolanti in merito all’applicazione delle definizioni di cui all’articolo 2, come opportuno.

 

Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano con l’Agenzia e fra loro, anche a livello regionale, allo scopo di ottemperare ai loro obblighi conformemente al presente regolamento.

 

Le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti e le autorità nazionali garanti della concorrenza di uno Stato membro possono istituire idonee forme di cooperazione per garantire un’indagine e un’esecuzione efficaci ed efficienti e per contribuire a un approccio coerente e uniforme alle indagini, all’azione giudiziaria e all’attuazione effettiva del presente regolamento e delle pertinenti normative finanziare e in materia di concorrenza.

 

2. Le autorità nazionali di regolamentazione informano senza indugio l’Agenzia nel modo più dettagliato possibile qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nello Stato membro di riferimento o in un altro Stato membro siano o siano stati compiuti atti in violazione del presente regolamento.

 

Un’autorità nazionale di regolamentazione, qualora sospetti che atti che incidono sui mercati dell’energia all’ingrosso o sul prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso nello Stato membro di riferimento sono compiuti in un altro Stato membro, può chiedere all’Agenzia di adottare provvedimenti a norma del paragrafo 4 del presente articolo e, se gli atti incidono sugli strumenti finanziari soggetti all’articolo 9 della direttiva 2003/6/CE, ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.

 

3. Onde assicurare un approccio coordinato e coerente agli abusi nei mercati dell’energia all’ingrosso:

 

a) le autorità nazionali di regolamentazione informano l’autorità finanziaria competente del proprio Stato membro e l’Agenzia qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell’energia all’ingrosso siano o siano stati compiuti atti che costituiscono abusi di mercato ai sensi della direttiva 2003/6/CE e che incidono sugli strumenti finanziari soggetti all’articolo 9 di detta direttiva; a tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione possono creare forme adeguate di cooperazione con l’autorità finanziaria competente del loro Stato membro;

 

b) l’Agenzia informa l’ESMA e l’autorità finanziaria competente qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell’energia all’ingrosso siano o siano stati compiuti atti che costituiscono abusi di mercato ai sensi della direttiva 2003/6/CE e che incidono sugli strumenti finanziari soggetti all’articolo 9 di detta direttiva;

 

c) l’autorità finanziaria competente di uno Stato membro informa l’ESMA e l’Agenzia qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che in un altro Stato membro siano o siano stati compiuti atti, nei mercati dell’energia all’ingrosso, in violazione degli articoli 3 e 5;

 

d) le autorità nazionali di regolamentazione informano l’autorità nazionale garante della concorrenza del proprio Stato membro, la Commissione e l’Agenzia, qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell’energia all’ingrosso siano o siano stati commessi atti in violazione del diritto della concorrenza.

 

4. Al fine di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1 l’Agenzia, qualora, anche sulla base di prime analisi o valutazioni, sospetti che si sia verificata una violazione del presente regolamento, ha il potere:

 

a) di chiedere a una o più autorità nazionali di regolamentazione di fornire tutte le informazioni relative alla violazione sospettata;

 

b) di chiedere a una o più autorità nazionali di regolamentazione di avviare un’indagine sulla violazione sospettata e di adottare i necessari provvedimenti per porre rimedio a ogni violazione constatata. Ogni decisione in merito ai provvedimenti necessari per porre rimedio alle violazioni constatate spetta all’autorità nazionale di regolamentazione interessata;

 

c) laddove ritenga che la possibile violazione abbia o abbia avuto un impatto transfrontaliero, di istituire e coordinare un gruppo di indagine costituito da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione interessate per stabilire se il presente regolamento è stato violato e in quale Stato membro ciò sia avvenuto. Se del caso, l’Agenzia può anche sollecitare la partecipazione dei rappresentanti dell’autorità finanziaria competente o di un’altra autorità interessata di uno o più Stati membri al gruppo di indagine.

 

5. Un’autorità nazionale di regolamentazione che riceve una richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 4, lettera a), oppure una richiesta di avviare un’indagine su una sospettata violazione ai sensi del paragrafo 4, lettera b), adotta immediatamente le misure necessarie per soddisfare tale richiesta. Qualora detta autorità nazionale di regolamentazione non sia in condizioni di fornire immediatamente le informazioni richieste, ne deve comunicare all’Agenzia le motivazioni senza ulteriore indugio.

 

In deroga al primo comma, un’autorità nazionale di regolamentazione può rifiutare di dar seguito a una richiesta se:

 

a) il suo soddisfacimento potrebbe arrecare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza dello Stato membro destinatario della richiesta;

 

b) sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità di tale Stato membro; o

 

c) nello Stato membro destinatario della richiesta sia già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle predette persone per le stesse azioni.

 

In tali casi l’autorità nazionale di regolamentazione ne dà comunicazione all’Agenzia, fornendo informazioni quanto più esaurienti possibili in merito al procedimento o alla sentenza.

 

Le autorità nazionali di regolamentazione partecipano al gruppo di indagine convocato ai sensi del paragrafo 4, lettera c), offrendo tutta l’assistenza necessaria. Il gruppo di indagine è soggetto al coordinamento dell’Agenzia.

 

6. L’ultima frase dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009 non si applica all’Agenzia quando quest’ultima espleta le sue funzioni nell’ambito del presente regolamento.

 

     Art. 17. Segreto professionale

1. Tutte le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse ai sensi del presente regolamento sono soggette alle condizioni di segreto professionale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

 

2. L’obbligo di segreto professionale si applica:

 

a) alle persone che lavorano o hanno lavorato per l’Agenzia;

 

b) ai revisori dei conti e agli esperti che agiscono per conto dell’Agenzia;

 

c) alle persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità nazionali di regolamentazione o per altre autorità competenti;

 

d) ai revisori dei conti e agli esperti incaricati dalle autorità nazionali di regolamentazione o da altre autorità competenti, che ricevono informazioni riservate conformemente al presente regolamento.

 

3. Le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 2 nell’esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, se non in una forma sommaria o aggregata tale da non consentire l’identificazione dei singoli operatori di mercato o mercati, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altri atti legislativi pertinenti dell’Unione.

 

4. Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, l’Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, l’ESMA, gli organismi oppure le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell’espletamento delle loro mansioni e per l’esercizio delle loro funzioni. Le altre autorità, organismi, persone possono avvalersi di tali informazioni per le finalità per cui sono state loro trasmesse o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l’esercizio di tali funzioni. L’autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi previo consenso dell’Agenzia, delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità finanziarie competenti degli Stati membri, dell’ESMA, degli organismi o delle persone che comunicano le informazioni.

 

5. Il presente articolo non osta a che un’autorità di uno Stato membro possa scambiare o trasmettere, conformemente al diritto nazionale, informazioni riservate a condizione che non siano ricevute da un’autorità di un altro Stato membro o dall’Agenzia a norma del presente regolamento.

 

     Art. 18. Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l’applicazione. Le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall’attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato.

 

Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 29 giugno 2013 e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.

 

Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità nazionale di regolamentazione possa divulgare al pubblico le misure o le sanzioni applicate per la violazione del presente regolamento, salvo il caso in cui la divulgazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

 

     Art. 19. Relazioni internazionali

Nella misura in cui è necessario a conseguire le finalità del presente regolamento e fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione, fra cui il servizio europeo per l’azione esterna, l’Agenzia può sviluppare contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi, in particolare quelli che hanno un impatto sul mercato dell’Unione dell’energia all’ingrosso, al fine di promuovere l’armonizzazione del quadro normativo. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l’Unione e i suoi Stati membri né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi.

 

     Art. 20. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 dicembre 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di potere di cui all’articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6 entra in vigore se né il Parlamento europeo né il Consiglio ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stata loro notificata, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 21. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

     Art. 22. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

L’articolo 8, paragrafo 1, paragrafo 3, primo comma, e paragrafi 4 e 5 si applicano a decorrere da sei mesi successivi alla data alla quale la Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 6 di detto articolo.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU C 132 del 3.5.2011, pag. 108.

 

[2] Posizione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 ottobre 2011.

 

[3] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

 

[4] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

 

[5] GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

 

[6] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

 

[7] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

 

[8] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

 

[9] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

 

[10] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

 

[11] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

 

[12] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

 

[13] GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.

 

[14] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

 

[15] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

 

 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

 

La Commissione ritiene che le soglie per la comunicazione delle transazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e delle informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera a), non possano essere stabilite con l’adozione di atti di esecuzione.

 

Se del caso la Commissione presenterà una proposta legislativa mirata a fissare tali soglie.

 

 

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

 

Il legislatore dell'UE ha conferito alla Commissione competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291 del TFUE in relazione alle misure previste all'articolo 8. Ciò è giuridicamente vincolante per la Commissione nonostante la dichiarazione da essa resa riguardo all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 8, paragrafo 6, lettera a).