§ 3.2.87 - L.R. 3 febbraio 2012, n. 5.
Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – Integrazione alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:03/02/2012
Numero:5


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 3.2.87 - L.R. 3 febbraio 2012, n. 5. [1]

Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – Integrazione alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31.

(B.U. 1 febbraio 2012, n. 2 - S.S. 10 febbraio 2012, n. 2)

 

Art. 1.

1. Il titolo della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008 è integrato apponendo alla fine le parole «nonché a favore dei testimoni di giustizia».

 

     Art. 2.

1. Alla legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

 

«Art. 11 bis. (Ulteriori benefici)

1. I benefici regionali, ove non diversamente previsto dalla normativa statale di riferimento, sono attribuiti a quanti abbiano riportato una invalidità permanente e ai superstiti delle vittime, riconosciuti tali ai fini della concessione delle provvidenze di cui alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), 20 ottobre1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), 23 novembre 1998, n. 407 (Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purché in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) residenza in Calabria al momento dell'evento;

b) evento per il quale ha competenza un'autorità giudiziaria avente sede nel territorio calabrese.

2. I benefici di cui al presente articolo consistono in:

a) assunzione nell'amministrazione regionale, nei limiti della normativa nazionale e regionale vigente, in materia di accesso al pubblico impiego;

b) contributi a compensazione, fino a un massimo del 25 per cento, di quanto corrisposto a titolo di tributi regionali;

c) agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale;

d) titoli di assoluta preferenza per vittime individuate dalla presente legge nei bandi regionali, provinciali e comunali che assegnano contributi di qualsiasi tipo in attuazione di politiche abitative e di edilizia residenziale.

3. Per coloro che hanno riportato una invalidità permanente, l'entità dei benefici può essere commisurata al grado di invalidità, secondo quanto sarà stabilito nel regolamento attuativo.

4. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione e di erogazione dei benefici previsti».

 

     Art. 3.

1. All'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008, è aggiunto il seguente comma: «1 bis. La Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno trasmette alle Commissioni consiliari competenti la "Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008", riferita all'anno finanziario precedente».

 

     Art. 4.

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008 è sostituito dal seguente:

 

«Art. 16

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2011 in Euro 450.000,00 si provvede nei limiti della disponibilità già esistente all'UPB 7.2.01.02 (capitolo 72010206) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

2. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalle presente legge, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del Bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna».

 

     Art. 5.

1. Alla legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008, è aggiunto il seguente:

 

«Art. 17 bis. (Testimoni di giustizia)

1. Ove consentito dalla vigente normativa di settore, i benefici della presente legge sono estesi ai testimoni di giustizia, la cui qualifica venga riconosciuta dalla Commissione ex articolo 10 decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, e che comunque risultino estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali."

 

     Art. 6.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 2011 n. 5 è abrogato.

 

     Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 60 della L.R. 26 aprile 2018, n. 9.