§ 3.2.83 - L.R. 7 marzo 2011, n. 5.
Agevolazioni a favore dei testimoni di giustizia e loro famiglie.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:07/03/2011
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Interventi a sostegno dei beneficiari)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 3.2.83 - L.R. 7 marzo 2011, n. 5. [1]

Agevolazioni a favore dei testimoni di giustizia e loro famiglie.

(B.U. 1 marzo 2011, n. 4 - S.S. 15 marzo 2011, n. 2)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Calabria, in armonia con il proprio Statuto e con la legislazione nazionale e comunitaria, promuove e realizza forme di sostegno e di incentivazione per le persone che sono qualificate come testimoni di giustizia in procedimenti penali incardinati presso le autorità giudiziarie della Calabria, ai sensi della legge 13/2/2001 n. 45 e della legge 15/3/1991 n. 82, nell'ambito del più generale sostegno alla strategia di contrasto alla 'ndrangheta e alla criminalità organizzata e di difesa della legalità in Calabria.

 

     Art. 2. (Interventi a sostegno dei beneficiari)

1. La Regione Calabria, riconosce ai testimoni di giustizia individuati ai sensi della legge 13/2/2001 n. 45 e della legge 15/3/1991 n. 82, e in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1 della legge 13/8/2010 n. 136, l'attribuzione di punteggi di premialità e di preferenzialità nei concorsi pubblici per assunzione e nelle procedure selettive di personale comunque attivate dalla Regione e dagli Enti sub-regionali purché in possesso dei requisiti di legge richiesti per il profilo di accesso.

 

2. [I benefici, di cui al comma 1 sono estesi anche ai familiari conviventi delle vittime della criminalità organizzata, riconosciute tali ai sensi della legge n. 302 del 20 ottobre 1990] [2].

 

3. La perdita dello status di testimone di giustizia nei casi previsti dalla legge comporta la decadenza dai titoli di preferenza e la rescissione del contratto di lavoro previsti dal comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 60 della L.R. 26 aprile 2018, n. 9.

[2] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 3 febbraio 2012, n. 5.