Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.3 inquinamento del suolo |
Data: | 11/07/2011 |
Numero: | 157 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Autorità competenti |
Art. 4. Obblighi dei gestori |
Art. 5. Pubblicità dei dati e sensibilizzazione |
Art. 6. Relazione alla Commissione |
Art. 7. Norme finali |
§ 56.3.59 - D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157.
Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE.
(G.U. 26 settembre 2011, n. 224 - S.O. n. 212)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della
Visto il
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Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
Visto il parere della Conferenza Unificata, espresso nella riunione del 29 aprile 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 marzo 2011;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione del
a) l'individuazione delle autorità competenti;
b) gli obblighi dei gestori;
c) i contenuti della comunicazione;
d) la pubblicità dei dati e la sensibilizzazione del pubblico.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del
Art. 3. Autorità competenti
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 1, del
2. Le autorità competenti alla valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del presente decreto, sono:
a) per i complessi in cui almeno un impianto svolge un'attività di cui all'allegato VIII al
b) per i complessi non compresi nella lettera a), la stessa autorità prevista alla medesima lettera a), salvo diversa indicazione della regione o della provincia autonoma in cui il complesso è localizzato che deve essere notificata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, le autorità di cui al comma 2, lettere a) e b), diverse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmettono all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale un rapporto di valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori, per quanto attiene alla loro completezza, esattezza e conformità all'allegato II al presente decreto. Il rapporto di valutazione deve uniformarsi ai criteri e al formato indicati nell'allegato I al presente decreto.
4. Nei casi in cui, l'autorità competente ai sensi del comma 2 è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, questo si avvale, per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 5, dell'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e del sistema delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. L'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il rapporto di cui al comma 3, entro la data ivi prevista.
5. Ai fini di quanto previsto all'articolo 5, comma 5, del
6. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2, del
7. L'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale predispone, inoltre, una relazione di sintesi dei rapporti di valutazione trasmessi dalle Autorità competenti. Tale relazione dovrà essere inviata alle suddette Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno.
Art. 4. Obblighi dei gestori
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore tenuto agli obblighi di cui all'articolo 5 del
2. L'allegato II al presente decreto stabilisce il formato, i contenuti, e la modalità della comunicazione di cui al comma 1.
3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di adeguarli a nuove disposizioni comunitarie in materia.
Art. 5. Pubblicità dei dati e sensibilizzazione
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale assicurano, nel rispetto del
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale promuovono la sensibilizzazione del pubblico riguardo al Registro europeo di cui all'articolo 1 del
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare viene stabilito il formato, i contenuti e le modalità per la loro più ampia diffusione tra il pubblico del Registro nazionale di cui al comma 1.
Art. 6. Relazione alla Commissione
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 16, comma 1 del
Art. 7. Norme finali
1. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 13, foglio n. 294
Rapporto di valutazione della qualità della dichiarazione PRTR
Linee guida e Questionario per la dichiarazione PRTR