§ II.2.9 - L.R. 13 ottobre 2011, n. 27.
Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese)


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:13/10/2011
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 4 della legge regionale 30 maggio 2011, n. 9
Art. 2.  Modifica all’articolo 5 della l.r. 9/2011
Art. 3.  Modifica all’articolo 11 della l.r. 9/2011


§ II.2.9 - L.R. 13 ottobre 2011, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese)

(B.U. 21 ottobre 2011, n. 165)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 30 maggio 2011, n. 9

1. Il comma 4 dell’articolo 4 (Consiglio direttivo) della legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese) è sostituito dal seguente:

“4. Partecipano alle riunioni del Consiglio con funzione consultiva:

a) l’Assessore regionale competente in materia di risorse naturali e di tutela delle acque;

b) l’Assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione;

c) il Presidente di ANCI Puglia e il Presidente UPI Puglia;

d) il Direttore generale dell’Autorità;

e) il Direttore amministrativo dell’Autorità, con funzioni di segretario;

f) il Direttore tecnico dell’Autorità.”.

 

2. Il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:

“6. Nell’ambito delle sue funzioni, il Consiglio, in particolare:

a) definisce con frequenza triennale gli indirizzi dell’azione dell’Autorità sul territorio regionale;

b) approva il programma annuale e il programma triennale delle attività e degli interventi, predisposti dal Direttore generale sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a);

c) approva il bilancio di previsione annuale e triennale;

d) approva il rendiconto riferito all’esercizio di cui alla lettera c);

e) approva il regolamento di cui all’articolo 3.

f) approva il piano d’ambito e la relativa tariffa per la gestione del servizio idrico integrato;

g) stabilisce, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le procedure per l’individuazione del soggetto gestore, nonché la durata dell’affidamento della gestione;

h) affida la gestione del servizio idrico integrato;

i) approva il regolamento e la carta del servizio idrico integrato;

j) modifica la tariffa per la gestione del servizio;

k) determina le spese per il funzionamento dell’ente;

l) nomina il Direttore generale.“.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 5 della l.r. 9/2011

1. Il comma 6 dell’articolo 5 (Direttore generale) della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:

“6. In particolare il Direttore generale:

a) predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, il regolamento previsto dall’articolo 3, da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo;

b) adotta l’atto di organizzazione di cui all’articolo 9;

c) nomina il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico di cui agli articoli 6 e 7;

d) predispone il bilancio di previsione annuale e triennale e il rendiconto;

e) procede alla definizione dei programmi annuali e pluriennali di intervento;

f) presenta annualmente al Consiglio direttivo una relazione sull’attività svolta e sugli obiettivi conseguiti;

g) sottoscrive la convenzione diretta a regolare i rapporti tra l’autorità e il gestore del servizio idrico integrato;

h) esercita l’attività di vigilanza sull’osservanza della convenzione da parte del gestore;

i) promuove l’adozione, da parte del gestore del servizio, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili;

j) effettua, con l’ausilio del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico, controlli economici e gestionali sull’attività del soggetto gestore verificando l’attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa.”.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 11 della l.r. 9/2011

1. Il comma 1 dell’articolo 11 (Personale) della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:

“1. Il personale dipendente già assunto a mezzo delle procedure di cui all’articolo 35 (Reclutamento del personale) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) e in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia, è trasferito all’Autorità idrica pugliese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività) del d.lgs. 165/2001.“.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.