Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 26/07/2011 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47) |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 47/1993) |
Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 6.1.247 - L.R. 26 luglio 2011, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina).
(B.U. 28 luglio 2011, n. 30)
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 delle
"Art. 4. (Accertamento, versamento, sanzioni)
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i termini di versamento, di accertamento, l'applicazione delle sanzioni, previste nella misura del 75 per cento dell'imposta evasa, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
"Art. 5. (Norme attuative)
1. Il gettito derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 3 è destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di natura operativa e finanziaria necessari al fine di rendere più celere ed efficace il processo di messa in sicurezza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi, anche avvalendosi dei propri enti dipendenti e delle società a totale partecipazione regionale.".
Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.