§ 6.1.47 - Legge regionale 31 agosto 1993, n. 47.
Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:31/08/1993
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano.
Art. 2.  Imposta regionale sulla benzina.
Art. 3.  Determinazione dell'imposta.
Art. 4.  (Accertamento, versamento, sanzioni)
Art. 5.  (Norme attuative)


§ 6.1.47 - Legge regionale 31 agosto 1993, n. 47.

Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina.

(B.U. 8 settembre 1993, n. 36).

 

Art. 1. Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano.

     1. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158 ed istituita e disciplinata dal Capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5 del decreto legge 19 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è fissata in misura pari alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo di gas erogato.

 

     Art. 2. Imposta regionale sulla benzina. [1]

     1. E' istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, lettera c), della legge 158/1990 ed al Capo III del decreto legislativo n. 398/1990.

 

     Art. 3. Determinazione dell'imposta. [2]

     1. L'imposta è dovuta nella misura massima consentita dalla legge 158/1990, dai soggetti consumatori della benzina ed è riscossa dal soggetto erogatore che deve versarla alla Regione Piemonte, entro 30 giorni dall'introito della somma, sulla base dei quantitativi erogati risultanti dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.

 

     Art. 4. (Accertamento, versamento, sanzioni) [3]

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i termini di versamento, di accertamento, l'applicazione delle sanzioni, previste nella misura del 75 per cento dell'imposta evasa, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre le indennità di mora e gli interessi, nei limiti stabiliti dalla legislazione statale e regionale.

 

     Art. 5. (Norme attuative) [4]

1. Il gettito derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 3 è destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di natura operativa e finanziaria necessari al fine di rendere più celere ed efficace il processo di messa in sicurezza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi, anche avvalendosi dei propri enti dipendenti e delle società a totale partecipazione regionale.


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2020, n. 31.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2020, n. 31.

[3] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2020, n. 31.

[4] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 luglio 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2020, n. 31.