Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 31/08/1993 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano. |
Art. 2. Imposta regionale sulla benzina. |
Art. 3. Determinazione dell'imposta. |
Art. 4. (Accertamento, versamento, sanzioni) |
Art. 5. (Norme attuative) |
§ 6.1.47 - Legge regionale 31 agosto 1993, n. 47.
Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina.
(B.U. 8 settembre 1993, n. 36).
Art. 1. Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano.
1. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della
Art. 2. Imposta regionale sulla benzina. [1]
1. E' istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, lettera c), della
Art. 3. Determinazione dell'imposta. [2]
1. L'imposta è dovuta nella misura massima consentita dalla
Art. 4. (Accertamento, versamento, sanzioni) [3]
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i termini di versamento, di accertamento, l'applicazione delle sanzioni, previste nella misura del 75 per cento dell'imposta evasa, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della
1. Il gettito derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 3 è destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di natura operativa e finanziaria necessari al fine di rendere più celere ed efficace il processo di messa in sicurezza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi, anche avvalendosi dei propri enti dipendenti e delle società a totale partecipazione regionale.
[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[3] Articolo sostituito dall'art. 1 della
[4] Articolo sostituito dall'art. 2 della