§ 1.2.27 - L.R. 11 ottobre 2011, n. 16.
Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:11/10/2011
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1
Art. 2.  Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)
Art. 3.  Modifica ed integrazione dell’articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della [...]
Art. 4.  Dichiarazione d’urgenza


§ 1.2.27 - L.R. 11 ottobre 2011, n. 16.

Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale) e modifica ed integrazione dell’articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)”.

(B.U. 17 ottobre 2011, n. 65)

 

Art. 1. Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007) [1]

1. All’articolo 9, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

“5. La disposizione di cui al comma 4 non trova applicazione nei confronti di coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, per i quali, nelle more dell’approvazione della legge regionale organica di disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente, dei componenti della Giunta e dei Consiglieri regionali, si applicano le disposizioni della legge 23 aprile 1981, n.154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).”.

 

     Art. 2. Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) [2]

1. All’articolo 9, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) dopo le parole “ della legge 18 gennaio 1992, n. 16” sono aggiunte le seguenti “e dell’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni”.

 

     Art. 3. Modifica ed integrazione dell’articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)

1. L’articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 è così modificato:

a) al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente “c) nei casi previsti dall’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.” [3];

b) al comma 3 le parole “e per la conseguente proclamazione del supplente, ai sensi dell’articolo 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108, istituita con l’articolo 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.” sono sostituite con le seguenti “e il conseguente affidamento della supplenza, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

 

     Art. 4. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2013, n. 118, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2013, n. 118, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2013, n. 118, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.