§ 9.4.62 - Direttiva 27 giugno 2006, n. 58.
Direttiva n. 2006/58/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2002/38/CE relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:27/06/2006
Numero:58


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 9.4.62 - Direttiva 27 giugno 2006, n. 58.

Direttiva n. 2006/58/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2002/38/CE relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici

(G.U.U.E. 28 giugno 2006, n. L 174).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva n. 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici, in particolare l'articolo 5,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) È stato realizzato il riesame previsto dall’articolo 5 della direttiva n. 2002/38/CE.

     (2) Da tale riesame risulta che le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva n. 2002/38/CE hanno funzionato in modo soddisfacente e hanno raggiunto il loro obiettivo.

     (3) Il 29 dicembre 2003 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva concernente il luogo delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi, modificata dalla proposta del 22 luglio 2005 per includere la prestazione di servizi da parte di soggetti passivi a persone che non sono soggetti passivi. A norma della proposta modificata tutti i servizi di radiodiffusione e televisione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici saranno tassati nel luogo di consumo.

     (4) Il 4 novembre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva intesa a semplificare gli obblighi in materia di IVA che introdurrà un meccanismo elettronico più generale di quello previsto dalla direttiva n. 2002/38/CE al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi fiscali in relazione ai servizi transfrontalieri.

     (5) Sebbene siano stati compiuti notevoli progressi per adottare, sulla scorta delle succitate proposte legislative, le necessarie misure più ampie che sostituiranno quelle di cui all'articolo 1 della direttiva n. 2002/38/CE, non è stato possibile adottare tali misure prima dello scadere di queste ultime il 30 giugno 2006.

     (6) In previsione dell'adozione delle misure più ampie nel breve o nel medio periodo e alla luce dei risultati della succitata procedura di riesame, è necessario che, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e per continuare a garantire l’eliminazione delle distorsioni, le disposizioni applicabili ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici di cui all'articolo 1 della direttiva n. 2002/38/CE rimangano in vigore fino al 31 dicembre 2006.

     (7) L'articolo 5 della direttiva n. 2002/38/CE prevede che il Consiglio decida questa proroga per motivi pratici, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione.

     (8) La direttiva n. 2002/38/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

     (9) Data l'urgenza della questione, per evitare un vuoto legislativo, è essenziale prevedere una deroga al periodo di 6 settimane di cui al punto I.3. del Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'articolo 4 della direttiva n. 2002/38/CE è sostituito dal seguente:

     «Articolo 4

     L'articolo 1 si applica fino al 31 dicembre 2006.»

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o luglio 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.