Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.4 altre imposte |
Data: | 07/05/2002 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. La direttiva n. 77/388/CEE è temporaneamente modificata come segue: |
Art. 2. L’articolo 22, contenuto nell’articolo 28 novies della direttiva 77/388/CEE è così modificato: |
Art. 3. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° luglio 2003. Essi ne informano [...] |
Art. 4. |
Art. 5. Il Consiglio, in base a una relazione presentata dalla Commissione, riesamina le disposizioni dell’articolo 1 della presente direttiva anteriormente al 30 giugno 2006 e, conformemente [...] |
Art. 6. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
Art. 7. La presente direttiva è destinata agli Stati membri. |
§ 9.4.11 - Direttiva 7 maggio 2002, n. 38.
Direttiva n. 2002/38/CE del Consiglio che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.
(G.U.C.E. 15 maggio 2002, n. L 128).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l’articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) Le norme attualmente vigenti in materia di IVA per i servizi di radiodiffusione e di televisione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici a norma dell’articolo 9 della sesta
(2) Il corretto funzionamento del mercato interno impone l’eliminazione di tali distorsioni e l’introduzione di nuove norme armonizzate per questa categoria di attività. In particolare andrebbero prese misure per garantire che tali servizi siano soggetti a imposizione nella Comunità, ove siano prestati a titolo oneroso e utilizzati da consumatori stabiliti nella Comunità, e non siano soggetti a imposizione se utilizzati al di fuori della Comunità.
(3) A tal fine, è opportuno che i servizi di radiodiffusione e di televisione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici da paesi terzi a persone stabilite nella Comunità o dalla Comunità a destinatari stabiliti in paesi terzi siano soggetti a imposizione nel luogo del beneficiario dei servizi.
(4) Per definire i servizi prestati tramite mezzi elettronici si dovrebbero includere esempi di tali servizi nell’allegato della direttiva.
(5) Al fine di facilitare l’adempimento dei loro obblighi fiscali, agli operatori che forniscono servizi tramite mezzi elettronici, che non sono stabiliti nella Comunità e non devono esservi altrimenti identificati a fini fiscali, dovrebbe essere applicato un regime particolare. Secondo tale regime gli operatori che prestano siffatti servizi tramite mezzi elettronici a persone che non sono soggetti passivi all’interno della Comunità, possono optare, se non sono altrimenti identificati a fini fiscali nella Comunità, per l’identificazione in uno Stato membro.
(6) L’operatore non stabilito nella Comunità che desidera beneficiare del regime particolare dovrebbe soddisfare i requisiti in esso previsti e le pertinenti disposizioni in vigore nello Stato membro in cui i servizi sono utilizzati.
(7) Lo Stato membro di identificazione deve a talune condizioni poter escludere un operatore non stabilito da tale regime particolare.
(8) Se l’operatore non stabilito opta per il regime particolare, qualsiasi imposta sul valore aggiunto a monte pagata dall’operatore per le merci e i servizi da questi utilizzati per le sue attività soggette a imposizione contemplate dal regime particolare dovrebbe essere rimborsata dallo Stato membro in cui è stata pagata l’imposta sul valore aggiunto a monte, conformemente alle disposizioni della tredicesima
(9) Fatte salve le condizioni da essi stabilite, gli Stati membri dovrebbero consentire la presentazione di taluni elenchi riepilogativi e dichiarazioni tramite mezzi elettronici, e possono anche rendere obbligatorio il ricorso ai mezzi elettronici.
(10) Tali disposizioni relative all’introduzione di dichiarazioni fiscali e elenchi riepilogativi per via elettronica dovrebbero essere adottate su base permanente. E’ auspicabile adottare tutte le altre disposizioni per un periodo provvisorio di tre anni, prorogabile per motivi pratici, ma le disposizioni saranno comunque riesaminate, in base all’esperienza acquisita, entro tre anni a decorrere dal 1° luglio 2003.
(11) La
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La
1) all’articolo 9
a) al paragrafo 2, lettera e), il punto finale è sostituito da una virgola e sono aggiunti i seguenti trattini:
(Omissis).
b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:
(Omissis).
c) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
(Omissis).
d) il paragrafo 4 è così modificato:
(Omissis).
2) all’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), è aggiunto il seguente comma:
(Omissis).
3) è aggiunto il seguente articolo:
(Omissis).
L’articolo 22, contenuto nell’articolo 28 novies della
1) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalle disposizioni seguenti:
(Omissis).
2) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
(Omissis).
3) al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
(Omissis).
4) al paragrafo 6, lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
L'articolo 1 si applica fino al 31 dicembre 2006.
Il Consiglio, in base a una relazione presentata dalla Commissione, riesamina le disposizioni dell’articolo 1 della presente
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
La presente direttiva è destinata agli Stati membri.
ALLEGATO
(Omissis).
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della