Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.4 altre imposte |
Data: | 03/12/2002 |
Numero: | 93 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 9.4.12 - Direttiva 3 dicembre 2002, n. 93. [1]
Direttiva n. 2002/93/CE del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.
(G.U.C.E. 7 dicembre 2002, n. L 331).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 28, paragrafo 6, della
(2) La
(3) Sulla base delle relazioni da redigere, anteriormente al 1° ottobre 2002, da parte degli Stati membri che hanno applicato tale aliquota ridotta, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2002, una relazione contenente una valutazione complessiva, corredata, se del caso, di una proposta che consenta di decidere a titolo definitivo sull'aliquota applicabile ai servizi ad alta intensità di lavoro.
(4) Tenuto conto dei termini necessari per procedere ad una valutazione complessiva e approfondita delle relazioni nazionali, occorre prorogare il periodo massimo di applicazione previsto, per la misura in oggetto, dalla
(5) La
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
All'articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] Numero della direttiva così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 23 gennaio 2003, n. L 18.