§ 9.4.12 - Direttiva 3 dicembre 2002, n. 93.
Direttiva n. 2002/93/CE del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:03/12/2002
Numero:93


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 9.4.12 - Direttiva 3 dicembre 2002, n. 93. [1]

Direttiva n. 2002/93/CE del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

(G.U.C.E. 7 dicembre 2002, n. L 331).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, l'aliquota ridotta di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino, può essere applicata anche ai servizi ad alta intensità di lavoro, di cui alle categorie dell'allegato K della menzionata direttiva, per un periodo massimo di tre anni tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002.

     (2) La decisione 2000/185/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE, autorizza gli Stati membri ad applicare, fino al 31 dicembre 2002, un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, per i quali hanno presentato una domanda conformemente alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE.

     (3) Sulla base delle relazioni da redigere, anteriormente al 1° ottobre 2002, da parte degli Stati membri che hanno applicato tale aliquota ridotta, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2002, una relazione contenente una valutazione complessiva, corredata, se del caso, di una proposta che consenta di decidere a titolo definitivo sull'aliquota applicabile ai servizi ad alta intensità di lavoro.

     (4) Tenuto conto dei termini necessari per procedere ad una valutazione complessiva e approfondita delle relazioni nazionali, occorre prorogare il periodo massimo di applicazione previsto, per la misura in oggetto, dalla direttiva 77/388/CEE.

     (5) La direttiva 77/388/CEE dovrebbe pertanto essere modificata in conformità,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     All'articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE, i termini «tre anni, tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002» sono sostituiti dai termini «quattro anni, tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003».

 

          Art. 2.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 


[1] Numero della direttiva così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 23 gennaio 2003, n. L 18.