Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.3 imposte indirette |
Data: | 28/02/2000 |
Numero: | 185 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Gli Stati membri di cui all'articolo 1 redigono, entro il 1° ottobre 2002, e trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata contenente una valutazione complessiva dell'efficacia del [...] |
Art. 3. |
Art. 4. Gli Stati membri di cui all'articolo 1 sono destinatari della presente decisione |
§ 9.3.62 - Decisione 28 febbraio 2000, n. 185.
Decisione (CE) n. 2000/185 del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE.
(G.U.C.E. 4 marzo 2000, n. L 059).
A norma dell'articolo 28, paragrafo 6, della
1) il Regno del Belgio per i settori di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato K della
- piccoli servizi di riparazione di:
a) biciclette;
b) calzature e articoli in pelle;
c) indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);
- riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private di età superiore ai cinque anni, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;
2) la Repubblica ellenica per i settori di cui al punto 1, ultimo trattino, e al punto 4 dell'allegato K della
- riparazione di indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);
- servizi di assistenza domiciliare;
3) il Regno di Spagna per i settori di cui ai punti 2 e 5 dell'allegato K della
- lavori in muratura per la riparazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;
- parrucchieri;
4) la Repubblica francese per i settori di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato K della
- riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private la cui costruzione sia stata completata da più di due anni, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;
- servizi di assistenza domiciliare;
- pulitura di vetri e pulizie presso privati;
5) la Repubblica italiana per i settori di cui ai punti 2 e 4 dell'allegato K della
- riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;
- servizi di assistenza domiciliare;
6) il Granducato di Lussemburgo per i settori di cui ai punti 1, 3 e 5 dell'allegato K della
- piccoli servizi di riparazione di:
a) biciclette;
b) calzature e articoli in pelle;
c) indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);
- parrucchieri;
- pulitura di vetri e pulizie presso privati;
7) il Regno dei Paesi Bassi per i settori di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato K della
- piccoli servizi di riparazione di:
a) biciclette;
b) calzature e articoli in pelle;
c) indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);
- parrucchieri;
- lavori di pittura e stucco per riparazione e la ristrutturazione di abitazioni private di più di quindici anni, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura.
8) la Repubblica portoghese per i settori di cui ai punti 2 e 4 dell'allegato K della
- riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;
- servizi di assistenza domiciliare;
9) il Regno Unito per un settore, di cui al punto 2 dell'allegato K della
- riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura.
Gli Stati membri di cui all'articolo 1 redigono, entro il 1° ottobre 2002, e trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata contenente una valutazione complessiva dell'efficacia del provvedimento, in termini di creazione di nuovi posti di lavoro e di efficienza.
La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000 e cessa di avere effetto il 31 dicembre 2005 [4].
Gli Stati membri di cui all'articolo 1 sono destinatari della presente decisione.
[1] Articolo così modificato dall’art. 1 della
[2] Alinea così modificato dall’art. 1 della
[3] Articolo così modificato dall’art. 1 della
[4] Comma così modificato dall’art. 1 della