Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.3 imposte indirette |
Data: | 10/02/2004 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 9.3.95 – Direttiva 10 febbraio 2004, n. 15.
Direttiva n. 2004/15/CE del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.
(G.U.U.E. 21 febbraio 2004, n. L 52).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 28, paragrafo 6, della
(2) La
(3) Sulla base delle relazioni di valutazione elaborate dagli Stati membri che hanno partecipato all'esperimento, la Commissione ha presentato la sua relazione di valutazione complessiva, il 2 giugno 2003.
(4) Conformemente alla comunicazione sulla strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno, la Commissione ha adottato una proposta relativa alla revisione globale delle aliquote IVA ridotte, mirante ad una loro semplificazione e razionalizzazione.
(5) Poiché il Consiglio non è giunto ad un accordo sul contenuto della proposta, occorre, per evitare un'insicurezza giuridica a partire dal 1° gennaio 2004, dare al Consiglio il tempo necessario per statuire sulla proposta di revisione globale dell'aliquota IVA ridotta; occorre pertanto prorogare il periodo massimo di applicazione previsto, per la disposizione in oggetto, dalla
(6) Per garantire un'applicazione senza interruzioni dell'articolo 28, paragrafo 6, della
(7) L'esecuzione della presente direttiva non comporta alcuna modifica delle disposizioni legislative degli Stati membri.
(8) È opportuno pertanto modificare la direttiva 77/388/ CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
All'articolo 28, paragrafo 6, primo trattino, della
La presente direttiva entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.