Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.3 imposte indirette |
Data: | 03/12/2002 |
Numero: | 954 |
Sommario |
Art. 1. La decisione 2000/185/CE è modificata come segue |
Art. 2. Il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica [...] |
§ 9.3.82 - Decisione 3 dicembre 2002, n. 954.
Decisione n. 2002/954/CE del Consiglio che proroga la durata di applicazione della decisione 2000/185/CE che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE.
(G.U.C.E. 7 dicembre 2002, n. L 331).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) A norma della
(2) Sulla base delle relazioni da redigere anteriormente al 1° ottobre 2002, da parte degli Stati membri che hanno applicato tale aliquota ridotta, la Commissione presenta, anteriormente al 31 dicembre 2002, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione complessiva, corredata, se del caso, di una proposta che consenta di decidere a titolo definitivo sull'aliquota applicabile ai servizi ad alta intensità di lavoro.
(3) Tenuto conto dei termini necessari per procedere ad una valutazione complessiva e approfondita delle relazioni nazionali, il periodo massimo di applicazione previsto, per la misura in oggetto, dalla
(4) Occorre prorogare anche la durata di applicazione della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) all'articolo 1, primo comma, i termini «tre anni, tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002» sono sostituiti dai termini «quattro anni, tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003»;
2) all'articolo 3, secondo comma, la data del «31 dicembre 2002» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2003».
Il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.