§ 9.3.80 - Direttiva 12 febbraio 2002, n. 10.
Direttiva n. 2002/10/CE del Consiglioche modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:12/02/2002
Numero:10


Sommario
Art. 1.      La direttiva 92/79/CEE è modificata come segue
Art. 2.      La direttiva 92/80/CEE è modificata come segue
Art. 3.      La direttiva 95/59/CE è modificata come segue
Art. 4.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 2002. Essi ne [...]
Art. 5.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 6.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 9.3.80 - Direttiva 12 febbraio 2002, n. 10.

Direttiva n. 2002/10/CE del Consiglioche modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati.

(G.U.C.E. 16 febbraio 2002, n. L 46).

 

     Il Consiglio dell’Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) E’ stato effettuato un esame approfondito delle aliquote e della struttura delle accise gravanti sui tabacchi, in conformità dell’articolo 4 della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, nonché dell’articolo 4 della direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette.

     (2) La prima relazione della Commissione in merito, del 13 settembre 1995, si era limitata ad attirare l’attenzione su talune difficoltà riscontrate nell’attuazione delle direttive, senza proporre soluzioni specifiche.

     (3) La seconda relazione della Commissione, del 15 maggio 1998, ha esaminato le modifiche tecniche necessarie, consistenti principalmente in adeguamenti dell’incidenza dell’imposta minima globale applicabile alle sigarette, senza tuttavia modificare la struttura e le aliquote delle accise. La relazione, presentata al Consiglio il 18 maggio 1998, comprendeva una proposta di modifica mediante direttiva.

     (4) Le proposte formulate dalla Commissione sono state in gran parte recepite nella direttiva 1999/81/CE del Consiglio, del 29 luglio 1999, che modifica la direttiva 92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, la direttiva 92/80/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e la direttiva 95/59/CE relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati.

     (5) Da un’analisi dell’andamento dei prezzi e delle aliquote d’accisa dei tabacchi nella Comunità emerge che persistono notevoli differenze tra i vari Stati membri che potrebbero perturbare il funzionamento del mercato interno attuale e post-allargamento.

     (6) Una maggiore convergenza delle aliquote fiscali applicate negli Stati membri contribuirebbe a ridurre le frodi e il contrabbando nella Comunità. L’introduzione di un importo minimo fisso, in euro, in aggiunta all’incidenza minima del 57% sul prezzo di vendita al minuto delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, garantirà l’applicazione di un livello minimo di accisa a tali sigarette. Gli Stati membri ai quali l’introduzione immediata di tale importo minimo fisso, in euro, creerebbe difficoltà per motivi economici dovrebbero essere autorizzati a rinviare l’attuazione di questa nuova prescrizione fino al 31 dicembre 2004 al più tardi. Gli Stati membri che già applicano un livello elevato di tassazione dovrebbero godere di una maggiore flessibilità nella definizione delle aliquote. Dovrebbe essere previsto un ulteriore aumento degli importi minimi fissi il 1° luglio 2006. In considerazione dei problemi economici che potrebbero derivare dall’applicazione a tale data di questo importo maggiorato, il Regno di Spagna e la Repubblica ellenica dovrebbero essere autorizzati a differirne l’attuazione fino al 31 dicembre 2007.

     (7) A norma del trattato, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Sia le sigarette che il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette sono dannosi per la salute dei consumatori. Gli oneri fiscali sono uno dei principali elementi del prezzo dei tabacchi, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Per tale motivo è necessario avvicinare gradualmente le aliquote minime applicabili al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette a quelle applicabili alle sigarette.

     (8) Al fine di evitare una diminuzione degli importi delle aliquote d’accisa comunitarie minime applicabili ai sigari, ai sigaretti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette e agli altri tabacchi da fumo, è necessario aumentare gradualmente le aliquote minime espresse in forma di importo specifico.

     (9) Qualsiasi armonizzazione della struttura delle accise dovrebbe prevenire eventuali distorsioni della concorrenza tra le varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti al medesimo gruppo e quindi facilitare l’accesso ai mercati nazionali degli Stati membri.

     (10) Ai fini di una tassazione uniforme ed equa, la definizione di sigari e sigaretti contenuta nella direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, dovrebbe essere adattata in modo che un tipo di sigaro simile sotto molti aspetti alla sigaretta sia trattato come una sigaretta ai fini dell’accisa.

     (11) La Repubblica federale di Germania dovrebbe essere autorizzata a rinviare l’attuazione di tale nuova definizione fino al 31 dicembre 2007 al più tardi, tenuto conto delle difficoltà economiche che potrebbero derivare per gli operatori tedeschi interessati da un’attuazione immediata.

     (12) Gli Stati membri dovrebbero poter disporre di mezzi più efficaci per far fronte a pratiche commerciali sleali o all’introduzione sul mercato di prodotti destabilizzanti per quest’ultimo. Tale obiettivo può essere raggiunto autorizzando gli Stati membri ad applicare alle sigarette un’accisa minima, a condizione che non sia superiore all’accisa gravante sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

     (13) E’ necessario prevedere un meccanismo di riesame periodico. Tuttavia, una scadenza quadriennale permetterebbe di valutare meglio le modifiche introdotte in applicazione della presente direttiva.

     (14) Le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza,

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     La direttiva 92/79/CEE è modificata come segue:

     1) L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     La direttiva 92/80/CEE è modificata come segue:

     1) All’articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

     2) L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     La direttiva 95/59/CE è modificata come segue:

     1) All’articolo 3, i punti 3 e 4, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     2) All’articolo 16, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     2. In deroga al paragrafo 1:

     - la Repubblica federale di Germania è autorizzata a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 3, punto 1) della presente direttiva al più tardi entro il 1° gennaio 2008,

     - il Regno di Spagna e la Repubblica ellenica sono autorizzati a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 1 della presente direttiva (tenuto conto dell’articolo 2, paragrafo 1 della presente direttiva (tenuto conto dell’articolo 2, paragrafo 1, seconda frase della direttiva 92/79/CEE) al più tardi entro il 1° gennaio 2008.

     3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     4. Gli Stati membri comunicano il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 5.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.