§ 9.3.61 - Direttiva 29 luglio 1999, n. 81.
Direttiva (CE) n. 1999/81 del Consiglio che modifica la direttiva 92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, la direttiva [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:29/07/1999
Numero:81


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 1999. Essi ne [...]
Art. 5.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 6.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 9.3.61 - Direttiva 29 luglio 1999, n. 81.

Direttiva (CE) n. 1999/81 del Consiglio che modifica la direttiva 92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, la direttiva 92/80/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e la direttiva 95/59/CE relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati.

(G.U.C.E. 11 agosto 1999, n. L 211).

 

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 5.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 


[1] Modifica la direttiva (CEE) n. 92/79.

[2] Modifica la direttiva (CEE) n. 92/80.

[3] Modifica la direttiva (CE) n. 95/59.