Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.5 trasporti aerei |
Data: | 22/12/1998 |
Numero: | 2843 |
Sommario |
Art. 1. Soggetti aventi diritto. |
Art. 2. Presentazione delle domande e delle notificazioni. |
Art. 3. Contenuto delle domande e delle notificazioni. |
Art. 4. Data di efficacia delle domande e delle notificazioni. |
Art. 5. Notificazione delle sentenze arbitrali e delle raccomandazioni. |
Art. 6. Domande e notificazioni a norma dell'articolo 53 e dell'articolo 54 dell'accordo SEE. |
Art. 7. Abrogazione. |
Art. 8. Entrata in vigore. |
Articoli 2, 3 e 4 del protocollo 22 all'accordo SEE Articolo 2. |
§ 8.5.20 - Regolamento 22 dicembre 1998, n. 2843. [1]
Regolamento (CE) n. 2843/98 della Commissione relativo alla forma, al contenuto ed alle altre modalità delle domande e delle notificazioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, recanti applicazione delle regole di concorrenza al settore dei trasporti. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 30 dicembre 1998, n. L 354).
Art. 1. Soggetti aventi diritto.
1. Ogni impresa o associazione di imprese che partecipi ad accordi o pratiche concordate od ogni associazione di imprese che assuma decisioni può presentare domande e procedere a notificazioni in forza delle disposizioni seguenti:
a) l'articolo 12, ovvero l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68;
b) l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86;
c) l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87.
2. Se solo alcune delle imprese partecipanti di cui al paragrafo 1 presentano la domanda o la notificazione, esse ne informano le altre imprese interessate.
3. Se la domanda o la notificazione è firmata dai rappresentanti di persone fisiche o giuridiche, di imprese o di associazioni di imprese, essi giustificano mediante atto scritto i propri poteri di rappresentanza.
4. In caso di domanda o di notificazione collettiva, va designato un rappresentante comune investito del potere di comunicare e di ricevere documenti a nome di tutte le parti richiedenti o notificanti.
Art. 2. Presentazione delle domande e delle notificazioni.
1. Le domande di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87 relative all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato e le domande di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1017/68, all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86 ed all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87 sono presentate secondo le modalità prescritte nel formulario TR riprodotto nell'allegato I al presente regolamento. Il formulario TR può essere utilizzato anche per le domande di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 relative all'articolo 86 del trattato.
Le notificazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68 sono presentate mediante il formulario TR(B) riprodotto nell'allegato II al presente regolamento.
2. Le domande e le notificazioni collettive sono presentate mediante un unico formulario.
3. Le domande e le notificazioni sono presentate alla Commissione in un originale e 17 copie, la documentazione allegata in tre esemplari, all'indirizzo indicato sui formulari.
4. I documenti allegati sono presentati in originale o in copia. La parte richiedente o notificante è tenuta a certificare che le copie sono complete e conformi agli originali.
5. Le domande e le notificazioni sono redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale lingua costituisce per la parte richiedente o notificante la lingua procedurale. I documenti sono presentati nella lingua originale. Se la lingua originale non è una delle lingue ufficiali dell'Unione, deve allegarsi la traduzione nella lingua procedurale.
6. Qualora una domanda presentata in virtù dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86 ovvero dell'articolo 3, paragrafo 2 o dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87 non rientri nel campo di applicazione del regolamento o dei regolamenti a norma dei quali è stata presentata, la Commissione informa senza indugio il richiedente della sua intenzione di esaminare la domanda sulla base delle disposizioni del regolamento o dei regolamenti eventualmente applicabili al caso di specie; tuttavia, la data di presentazione della domanda deve essere quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4 del presente regolamento. Prima di procedere alla valutazione sulla base delle disposizioni dei regolamenti pertinenti, la Commissione comunica al richiedente le sue motivazioni e fissa un termine entro il quale il richiedente può presentare per iscritto eventuali osservazioni. Detto termine non può essere inferiore a due settimane e può essere prorogato.
Art. 3. Contenuto delle domande e delle notificazioni.
1. Le domande e notificazioni contengono le informazioni e i documenti connessi richiesti nei formulari. Le informazioni devono essere corrette e complete.
2. La Commissione può dispensare dall'obbligo di fornire una specifica informazione, inclusi i documenti, richiesta dai formulari qualora la ritenga non necessaria per l'esame del caso.
3. La Commissione conferma immediatamente per iscritto alla parte richiedente o notificante l'avvenuto ricevimento della domanda o notificazione e di ogni risposta alla lettera inviata dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.
Art. 4. Data di efficacia delle domande e delle notificazioni.
1. Salvo il disposto dei paragrafi da 2 a 5, le domande e le notificazioni hanno effetto dal momento della ricezione da parte della Commissione. La domanda o la notificazione inviata per plico raccomandato ha invece effetto dalla data del timbro postale del luogo di spedizione.
2. Se la Commissione constata che le informazioni contenute nella domanda o nella notificazione, inclusi i documenti, sono incomplete sotto il profilo sostanziale, ne informa senza indugio per iscritto la parte richiedente o notificante, impartendole un termine congruo per il completamento di dette informazioni. In tal caso la domanda o la notificazione ha effetto dal momento in cui la Commissione riceve i dati completi.
3. Qualsiasi modificazione essenziale dei fatti dichiarati nella domanda o nella notificazione, che la parte richiedente o notificante conosce o avrebbe dovuto conoscere, viene comunicata alla Commissione spontaneamente e immediatamente.
4. La comunicazione di dati inesatti o fuorvianti è equiparata ad una informazione incompleta.
5. Trascorso un mese dalla data di ricevimento della domanda o notificazione, se la Commissione non ha trasmesso alla parte richiedente o notificante l'informazione di cui al paragrafo
2, la domanda o notificazione ha effetto dalla data della sua ricezione.
Art. 5. Notificazione delle sentenze arbitrali e delle raccomandazioni.
1. Le sentenze arbitrali e le raccomandazioni di conciliatori accettate dalle parti vengono immediatamente notificate alla Commissione quando compongono controversie vertenti su pratiche delle conferenze di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, punti 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 4056/86.
2. L'obbligo di notificazione incombe ad ogni parte della controversia composta dalla sentenza o dalla raccomandazione.
3. Le notificazioni sono effettuate immediatamente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero consegnandole personalmente dietro ricevuta. Esse vanno redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
4. I documenti allegati sono presentati in originale o in copia. Le copie devono essere certificate conformi agli originali. I documenti sono presentati nella lingua originale. Se la lingua originale non è una delle lingue ufficiali dell'Unione, deve allegarsi la traduzione in una di dette lingue ufficiali.
5. Se le notificazioni sono firmate dai rappresentanti di imprese, associazioni di imprese o di persone fisiche o giuridiche, essi provano mediante atto scritto l'esistenza dei propri poteri di rappresentanza.
Art. 6. Domande e notificazioni a norma dell'articolo 53 e dell'articolo 54 dell'accordo SEE.
Le domande e notificazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ed all'articolo 5, paragrafo 1, presentate a norma dell'articolo 53 e dell'articolo 54 dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono essere redatte in una lingua ufficiale dell'Unione o in una delle lingue ufficiali degli Stati EFTA.
Art. 7. Abrogazione.
I regolamenti (CEE) n. 1629/69, (CEE) n. 4260/88 e (CEE) n. 4261/88 sono abrogati.
Art. 8. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
FORMULARIO TR
PARTE INTRODUTTIVA
Il formulario TR costituisce in quanto allegato parte integrante del
Il presente formulario non è un formulario da compilare.
Per facilitare l'utilizzazione del formulario TR si precisa in appresso:
- in quali casi occorre presentare una domanda (sezione A);
- a quale autorità (la Commissione o l'Autorità di vigilanza EFTA) occorre presentare la domanda (sezione B);
- quali obiettivi possono essere perseguiti con la domanda (sezione C);
- quali indicazioni devono essere fornite nella domanda (punti D, E ed F);
- chi può presentare la domanda (sezione G);
- come presentare la domanda (sezione H);
- come può essere tutelato il segreto d'impresa (sezione I);
- come devono essere interpretate certe nozioni tecniche utilizzate nella parte operativa del formulario TR (sezione J); e
- qual'é il seguito del procedimento dopo il deposito della domanda (sezione K).
A. In quali casi occorre presentare una domanda
I. Finalità delle norme del trattato CE e dell'accordo
SEE in materia di concorrenza
1. Finalità della normativa CE in materia di concorrenza Scopo di tale normativa è di impedire che intese o posizioni dominanti provochino distorsioni di concorrenza nel mercato comune; essa si applica ad ogni impresa che operi direttamente o indirettamente nel mercato comune, qualunque sia il paese in cui abbia sede.
L'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE (il testo degli articoli 85 e 86 è riprodotto nell'allegato I) vieta le pratiche concordate restrittive (intese) che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri; a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, sono nulli di pieno diritto gli accordi e le decisioni che contemplino siffatte restrizioni (peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, se le clausole restrittive di un accordo sono separabili dalle altre, solo le clausole restrittive sono nulle); il paragrafo 3 dell'articolo 85 conferisce d'altra parte alla Commissione il potere di esentare le intese restrittive che abbiano determinati effetti positivi, qualora siano soddisfatte alcune condizioni. L'articolo 86 vieta l'abuso di posizione dominante che possa pregiudicare il commercio tra Stati membri.
Le iniziali procedure di applicazione degli articoli 85 e 86, che prevedono il rilascio di «attestazioni negative» e la concessione di esenzioni in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, sono state stabilite dal regolamento n. 17. Tuttavia, il regolamento n. 141 [1] ha reso inapplicabile al settore dei trasporti il regolamento n. 17. Le procedure relative all'applicazione delle regole di concorrenza CE nel settore dei trasporti sono successivamente state stabilite con il regolamento n. 1017/68 per i trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, con il regolamento (CEE) n. 4056/86 per i trasporti marittimi e con il regolamento (CEE) n. 3975/87 per i trasporti aerei (i riferimenti a questi e ad altri atti citati nel presente formulario o pertinenti ai fini della presentazione di domande utilizzando tale formulario, figurano all'allegato II dello stesso).
I regolamenti (CEE) n. 4056/86 e 3975/87, alla stregua del regolamento n. 17, fanno riferimento agli articoli 85 e 86 del trattato CE. Il regolamento (CEE) n. 1017/68, al contrario, introduce regole di concorrenza sostanziali nel settore dei trasporti interni. Gli articoli 2, 7, 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 1017/68 contengono disposizioni che, fatte salve variazioni minime, rispecchiano rispettivamente quelle dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 85 e quelle dell'articolo 86 del trattato [2].
2. Finalità della normativa SEE in materia di concorrenza La normativa in materia di concorrenza dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), concluso tra la Comunità, gli Stati membri e gli Stati dell'EFTA [3] è fondata sugli stessi principi delle regole di concorrenza comunitarie ed ha la stessa finalità, ossia impedire che le intese e gli abusi di posizione dominante provochino distorsioni di concorrenza nel SEE. Tale normativa si applica ad ogni impresa che operi, direttamente o indirettamente, nello SEE, dovunque essa abbia sede. L'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE (il testo degli articoli 53, 54 e 56 dell'accordo è riprodotto nell'allegato I) vieta gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate restrittive (intese) che possano pregiudicare il commercio tra la Comunità e uno o più Stati EFTA (o tra Stati EFTA); a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, sono nulli gli accordi e le decisioni che contemplino siffatte restrizioni (peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, se le clausole restrittive di un contratto sono separabili dalle altre, solo le clausole restrittive sono nulle); il paragrafo 3 dell'articolo 53 dispone tuttavia che possano essere esentate, a talune condizioni, le intese che abbiano determinati effetti positivi. L'articolo 54 vieta l'abuso di posizione dominante che possa pregiudicare il commercio tra la Comunità e uno o più Stati EFTA (o tra Stati EFTA). Le procedure di applicazione della normativa SEE in materia di concorrenza nel settore dei trasporti sono contenute nel regolamento (CEE) n. 1017/68 per i trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, nel regolamento (CEE) n. 4056/86 per i trasporti marittimi e nel regolamento (CEE) n. 3975/87 per i trasporti aerei, integrati, ai fini del SEE, dai protocolli 21, 22 e 23 dell'accordo SEE.
II. Portata delle regole di concorrenza del trattato
CE e dell'accordo SEE
L'applicazione degli articoli 2, 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 1017/68,
degli articoli 85 e 86 del trattato CE e degli articoli 53 e 54
dell'accordo SEE dipende dalle circostanze del caso di specie. Essa
presuppone che l'intesa o la pratica presentino tutti i requisiti indicati
dalla norma pertinente. Occorre quindi procedere a tale esame
preliminarmente ad ogni domanda.
1. Attestazione negativa
Nel settore dei trasporti, la procedura di attestazione negativa è stata
introdotta solo per i trasporti aerei. Il suo scopo è quello di permettere
alle imprese di verificare se la Commissione ritiene che la loro intesa o
il loro comportamento siano vietati dall'articolo 85, paragrafo 1, o
dall'articolo 86 del trattato CE o dall'articolo 53, paragrafo 1, o
dall'articolo 54 dell'accordo SEE. Questa procedura è disciplinata
dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87.
L'attestazione negativa riveste la forma di una decisione con la quale la
Commissione accerta che, in base agli elementi a sua conoscenza, non ha
motivo di intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, o
dell'articolo 86 del trattato CE, o a norma dell'articolo 53, paragrafo 1,
o dell'articolo 54 dell'accordo SEE, nei riguardi di un'intesa o di un
comportamento.
Non vi è, tuttavia, interesse a presentare una domanda quando è manifesto
che l'intesa o il comportamento non è vietato in virtù delle norme
succitate. Dal canto suo la Commissione non è tenuta a rilasciare
un'attestazione negativa. (L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE)
n. 3975/87 dispone che la Commissione «può» accertare. Essa adotta tali
decisioni solo ove sia necessario risolvere un problema importante
d'interpretazione. Negli altri casi essa risponde alla domanda con una
lettera amministrativa).
La Commissione ha pubblicato alcune comunicazioni relative
all'interpretazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE. Vi si
definiscono alcune categorie di intese che, per loro natura, o in quanto
accordi d'importanza minore non sono colpite dal divieto [4].
2. Esenzione
La procedura di esenzione in applicazione dell'articolo 5 del regolamento
(CEE) n. 1017/68, dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE e
dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE permette alle imprese di
concludere una intesa che presenta dei vantaggi economici ma che, in
assenza di esenzione, sarebbe vietata dall'articolo 2 del regolamento (CEE)
n. 1017/68, dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE o dall'articolo
53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Questa procedura è disciplinata dagli
articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 1017/68, dagli articoli 12 e 13
del regolamento (CEE) n. 4056/86 e dagli articoli 5 e 6 del regolamento
(CEE) n. 3975/87. L'esenzione riveste la forma di una decisione con la
quale la Commissione dichiara l'articolo 2 del regolamento (CEE) n.
1017/68, l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE o l'articolo 53,
paragrafo 3, dell'accordo SEE inapplicabile all'intesa descritta nella
decisione. La Commissione è tenuta ad indicare il periodo di validità della
decisione, può sottoporre tale decisione a condizioni ed oneri, può anche
revocarla, modificarla o vietare determinati comportamenti ai partecipanti
in alcune circostanze, in particolare qualora la decisione riposi su
indicazioni inesatte o la situazione di fatto sia mutata sotto il profilo
sostanziale.
I regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87
prevedono una procedura di opposizione che consente di trattare le domande
presentate in tempi rapidi. Se, sulla base del regolamento applicabile, una
domanda è ricevibile, se è completa e se l'accordo oggetto della domanda
non ha dato luogo all'avvio di una procedura su denuncia o d'ufficio, la
Commissione pubblica il contenuto essenziale della richiesta nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee ed invita i terzi interessati, gli Stati
membri e gli Stati EFTA, qualora la richiesta riguardi l'accordo SEE, a
presentare le proprie osservazioni. Se la Commissione, entro 90 giorni
dalla data di tale pubblicazione, non notifica ai richiedenti che vi sono
seri dubbi circa l'applicabilità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n.
1017/68, dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE o dell'articolo 53,
paragrafo 3, dell'accordo SEE, l'accordo viene considerato esente dal
divieto per il periodo anteriore e per tre anni al massimo a decorrere dal
giorno della pubblicazione per le domande presentate a norma del
regolamento (CEE) n. 1017/68, e per un massimo di sei anni a decorrere
dalla data della pubblicazione per le richieste presentate a norma dei
regolamenti (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87.
La Commissione ha adottato diversi regolamenti di esenzione per categoria
di accordi nel settore dei trasporti aerei e dei trasporti marittimi [5].
Una decisione di esenzione in virtù dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE)
n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 può essere retroattiva. Qualora la
Commissione accerti che gli accordi notificati sono effettivamente vietati
senza possibilità di esenzione e adotti di conseguenza una decisione ad
essi contraria, i partecipanti restano tuttavia, nel periodo intercorrente
tra la data della domanda e quella della decisione, al riparo dalla
irrogazione di ammende per i comportamenti descritti nella domanda
[articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4056/86 ed articolo 12,
paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87]. Un'analoga immunità
dall'irrogazione di ammende non è prevista dal regolamento (CEE) n.
1017/68.
B. A quale autorità ci si deve rivolgere
Le domande devono essere depositate presso l'autorità competente in
materia. La Commissione è competente per l'applicazione delle regole di
concorrenza del trattato CE. Esiste per contro una competenza concorrente
per l'applicazione delle regole di concorrenza dell'accordo SEE.
Le competenze della Commissione e dell'Autorità di vigilanza EFTA per
quanto riguarda l'applicazione delle regole del SEE in materia di
concorrenza sono disciplinate dall'articolo 56 dell'accordo SEE. Le domande
di attestazione negativa relative ad accordi, decisioni o pratiche
concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri devono
essere indirizzate alla Commissione, a meno che la loro incidenza sul
commercio tra Stati membri della CE o sulla concorrenza all'interno della
Comunità sia trascurabile ai sensi della comunicazione della Commissione
del 1997 sugli accordi di importanza minore [6]. Sono parimenti di
competenza della Commissione gli accordi, le decisioni e le intese che
incidono sul commercio tra uno Stato membro della CE e uno o più Stati EFTA
se le imprese interessate realizzano all'interno della Comunità oltre il 67
% del loro fatturato complessivo per il SEE sul territorio della Comunità
[7]. Tuttavia se l'incidenza di tali accordi, decisioni e pratiche sul
commercio tra Stati membri o sulla concorrenza all'interno della Comunità
non è sensibile, la domanda va indirizzata, se del caso, all'Autorità di
vigilanza EFTA. Tutti gli altri casi di accordi, decisioni e pratiche
concordate che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 53
dell'accordo SEE devono essere notificati all'Autorità di vigilanza EFTA
(il cui indirizzo è riportato nell'appendice III).
Le domande di attestazione negativa a norma dell'articolo 54 dell'accordo
SEE vanno presentate alla Commissione se la posizione dominante esiste solo
nella Comunità e all'Autorità di vigilanza EFTA se esiste solo nel
territorio degli Stati EFTA o in una parte sostanziale di tale territorio.
Solo se la posizione dominante si estende ad entrambi i territori vanno
applicate le regole descritte sopra per quanto riguarda l'articolo 53.
La Commissione si fonda, per la sua valutazione, sulle regole di
concorrenza del trattato CE. Qualora il caso rientri nel campo
d'applicazione dell'accordo SEE e sia attribuito alla Commissione in virtù
dell'articolo 56 dell'accordo stesso, questa applica simultaneamente le
regole del SEE.
C. Finalità del formulario
Il formulario TR elenca le domande cui si deve rispondere e le informazioni
e i documenti da fornire per richiedere:
- un'attestazione negativa in relazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE e all'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87, nei riguardi di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate;
- una dichiarazione di esenzione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE nei confronti di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate.
Le domande di esenzione relative ai regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 vanno presentate impiegando il formulario TR (cfr. articolo 2, paragrafo 1, del regolamento).
Lo stesso formulario può essere impiegato anche dalle imprese che intendono chiedere un'attestazione negativa in relazione all'articolo 86 del trattato CE o all'articolo 54 dell'accordo SEE, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87 (cfr. articolo 2, paragrafo 1, del regolamento). Le domande di attestazione negativa in relazione all'articolo 86 non devono obbligatoriamente essere presentate impiegando il formulario TR. Tuttavia, si raccomanda di fornire tutte le informazioni ivi richieste per essere sicuri che la domanda fornisca un quadro completo della situazione [cfr. articolo 2, paragrafo 1, lettera a), seconda fase, del regolamento].
Sono parimenti valide le richieste e le notifiche presentate con il modulo TR emesso dalle parti contraenti EFTA. Tuttavia, se gli accordi o i comportamenti di cui trattasi ricadono unicamente nel campo applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE, e non hanno quindi alcuna rilevanza ai fini del SEE, è preferibile utilizzare il presente modulo elaborato dalla Commissione.
D. Quali parti del formulario occorre compilare
Le imprese che intendano presentare una domanda devono completare tutti i
tre capi della parte operativa del presente formulario. Le notificazioni a
norma del regolamento n. 17 di accordi riguardanti la costituzione di
un'impresa comune avente natura di cooperazione a carattere strutturale
possono beneficiare di una procedura accelerata. Tale procedura accelerata
non si applica alle domande presentate a norma dei regolamenti (CEE) n.
1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 in quanto la procedura di
opposizione stabilita da detti regolamenti prevede il rispetto di un
calendario preciso.
E. Necessità di indicazioni complete
La ricezione, da parte della Commissione, di una domanda valida produce due
conseguenze principali. In primo luogo, in virtù dei regolamenti (CEE) n.
4056/86 e (CEE) n. 3975/87, offre l'immunità contro l'imposizione di
eventuali ammende, a decorrere dalla data di ricezione, nel caso di domanda
di esenzione (cfr. articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n.
4056/86 e articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3975/87). In
secondo luogo, fino al momento in cui non le sia pervenuta una domanda
valida, la Commissione non è «in possesso di tutti gli elementi della
pratica» come necessario affinché possa pubblicare il contenuto essenziale
della domanda ai sensi della procedura di opposizione di cui all'articolo
12 del regolamento (CEE) n. 1017/68, all'articolo 12 del regolamento (CEE)
n. 4056/86 ed all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87.
Una domanda deve essere completa (cfr. articolo 3, paragrafo 1, del
regolamento). La regola ammette due eccezioni. In primo luogo, se le
informazioni o documenti richiesti dal formulario non sono, in tutto o in
parte, a disposizione dell'interessato o ragionevolmente reperibili, la
Commissione riterrà la domanda completa e pertanto valida nonostante la
mancanza di tali informazioni, a condizione che la non disponibilità delle
informazioni stesse venga motivata e che l'impresa fornisca al posto dei
dati mancanti le proprie migliori stime, indicando le fonti su cui si
basano. Vanno altresì fornite indicazioni sulle sedi presso le quali la
Commissione potrebbe ottenere le informazioni o i documenti mancanti.
In secondo luogo, la Commissione richiede che siano fornite soltanto le
informazioni pertinenti ai fini dell'istruzione del caso notificato. In
taluni casi non tutte le informazioni richieste dal presente formulario
saranno necessarie per tale scopo. Pertanto la Commissione può dispensare
dall'obbligo di fornire talune delle informazioni richieste dal presente
formulario (cfr. articolo 3, paragrafo 2, del regolamento). Scopo di questa
disposizione è consentire, laddove necessario, che ciascuna domanda venga
adattata al caso specifico in maniera tale che siano forniti soltanto i
dati strettamente necessari. Si è inteso così dispensare le imprese, in
particolare le piccole e medie imprese, da inutili oneri amministrativi.
Nei casi in cui le informazioni o i documenti richiesti dal presente
formulario non siano forniti per questo motivo, occorrerà indicare nella
domanda le ragioni per le quali l'impresa ritiene che una data informazione
non sia rilevante ai fini dell'esame del caso.
Se le informazioni contenute nella domanda appaiono incomplete sotto il
profilo sostanziale, la Commissione, entro un mese dalla ricezione della
domanda, lo farà presente per iscritto alle parti richiedenti o notificanti
o ai loro rappresentanti, informandoli della natura delle informazioni
mancanti. In tal caso, la domanda avrà efficacia a decorrere dalla data in
cui la Commissione avrà ricevuto le informazioni complete. Qualora la
Commissione non abbia informato entro il termine di un mese le parti
richiedenti o notificanti che la domanda è incompleta sotto il profilo
sostanziale, la domanda stessa sarà considerata completa e valida (cfr.
articolo 4 del regolamento).
+ importante inoltre che le imprese informino la Commissione di ogni
modifica essenziale intervenuta nella situazione di fatto anche se ne sono
venute a conoscenza dopo la presentazione della domanda. In particolare, la
Commissione deve essere informata spontaneamente e immediatamente di ogni
modifica apportata ad ogni accordo, decisione o pratica oggetto della
domanda (cfr. articolo 4, paragrafo 3, del regolamento). La mancata
comunicazione alla Commissione di mutamenti di elementi pertinenti può
comportare l'invalidità dell'eventuale decisione di attestazione negativa o
la revoca della decisione di esenzione [8] adottata dalla Commissione sulla
base della domanda.
F. Necessità di informazioni esatte
Oltre al requisito della completezza della domanda, è importante che le
informazioni fornite siano esatte (vedi articolo 3, paragrafo 1 del
regolamento). La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle
imprese ed alle associazioni di imprese ammende variabili fino ad un
massimo di 5 000 ECU quando, intenzionalmente o per negligenza, forniscano
in una domanda indicazioni inesatte o fuorvianti [cfr. articolo 22,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1017/68, articolo 19,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 4056/86 ed articolo 12,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3975/87]. Tali
indicazioni sono considerate inoltre incomplete (cfr. articolo 4, paragrafo
4, del regolamento).
G. Soggetti che possono presentare domande
Ciascuna delle imprese partecipanti ad un accordo, ad una decisione o ad
una pratica concordata del tipo descritto agli articoli 85 o 86 del
trattato e agli articoli 53 o 54 dell'accordo SEE, può presentare una
domanda di attestazione negativa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n. 3975/87. Ciascuna delle imprese partecipanti ad un
accordo, ad una decisione o ad una pratica concordata del tipo descritto
agli articoli 2 e 5 del regolamento (CEE) n. 1017/68, all'articolo 85 del
trattato CE o all'articolo 53 dell'accordo SEE, può presentare una domanda
finalizzata alla pronuncia di una dichiarazione di esenzione. Anche
un'associazione di imprese può presentare una domanda per conto dei suoi
membri in relazione ad accordi conclusi o a decisioni adottate nell'ambito
dell'organizzazione o dell'attività dell'associazione.
Per quanto riguarda gli accordi e pratiche concordate tra imprese è prassi
corrente che tutte le società coinvolte presentino una domanda congiunta.
Questo modo di procedere non è però obbligatorio, benché la Commissione lo
raccomandi, essendo per lei molto utile disporre, con la domanda o
notifica, dei punti di vista di tutte le parti direttamente interessate.
Ognuno dei partecipanti ad un'intesa può introdurre una domanda
individuale, ma in questo caso la parte notificante dovrebbe, di massima,
informare le altre parti dell'accordo, decisione o pratica notificata (cfr.
articolo 1, paragrafo 2, del regolamento) e inviare loro copia del
formulario compilato, dopo aver omesso le informazioni riservate e i dati
protetti dal segreto d'ufficio (cfr. sotto, punto 1.2).
Nel caso in cui venga presentata una domanda congiunta, è altresì diventata
pratica corrente la nomina di un rappresentante comune incaricato di agire
in nome di tutte le imprese interessate, sia per la presentazione della
domanda o notifica che per i successivi contatti con la Commissione. Anche
in questo caso, si tratta di una prassi utile, ma non obbligatoria, e tutte
le imprese che presentano una domanda congiunta hanno facoltà di
sottoscriverla individualmente.
H. Modalità di presentazione della domanda
Le domande devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione
europea o di uno Stato EFTA (cfr. articolo 2, paragrafo 5 e articolo 6 del
regolamento). Per rendere più rapida la procedura, tuttavia, si invita ad
utilizzare, in caso di domanda all'Autorità di vigilanza EFTA una delle
lingue ufficiali di uno Stato EFTA oppure la lingua di lavoro della stessa
Autorità di vigilanza EFTA, ossia l'inglese, ovvero, in caso di domanda
alla Commissione, una delle lingue ufficiali dell'Unione o degli Stati EFTA
o la lingua di lavoro dell'Autorità di vigilanza EFTA. La lingua della
domanda o notifica sarà in seguito la lingua procedurale per tutte le parti
richiedenti.
Le imprese, semplicemente, devono fornire le informazioni richieste dal
presente formulario, impiegando la stessa numerazione delle varie sezioni e
dei punti, firmare una dichiarazione del tenore di quella contenuta nella
sezione 13 ed allegare la relativa documentazione.
La documentazione allegata deve essere comunicata in lingua originale; se
non si tratta di una lingua ufficiale dell'Unione, deve essere tradotta
nella lingua procedurale. La documentazione può essere fornita in originale
o in copia (cfr. articolo 2, paragrafo 4, del regolamento).
Tutte le informazioni richieste nel presente formulario devono, salvo
indicazione contraria, riferirsi all'anno civile precedente quello della
domanda. Qualora, per validi motivi, non siano disponibili dati per tale
periodo di riferimento (ad esempio perché l'esercizio contabile non
coincide con l'anno civile o i dati per l'anno precedente non sono ancora
disponibili), vanno fornite le più recenti informazioni disponibili,
spiegando perché non possono essere comunicati i dati riferiti all'anno
civile precedente quello della domanda.
Le informazioni di natura finanziaria possono essere fornite nella moneta
in cui è denominato il bilancio ufficialmente certificato dell'impresa/e
interessata/e, ovvero in ecu. In quest'ultimo caso il tasso di cambio
impiegato per la conversione deve essere il tasso di cambio medio negli
anni o periodi considerati.
Le domande vanno presentate in un originale e in 17 copie, e corredate di
allegati in tre esemplari contenenti la documentazione a sostegno (cfr.
articolo 2, paragrafo 3, del regolamento).
La domanda di attestazione negativa dev'essere spedita al seguente
indirizzo:
Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Concorrenza (DG IV)
Cancelleria
Rue de la Loi 200/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
oppure può essere consegnata a mano, durante l'orario di lavoro ufficiale
di ogni giorno lavorativo, al seguente indirizzo:
Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Concorrenza (DG IV)
Cancelleria
Avenue de Cortenberg 158/Kortenberglaan 158
B-1040 Bruxelles
I. Riservatezza
L'articolo 214 del trattato CE, l'articolo 27 del regolamento (CEE) n.
1017/68, l'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4056/86 e l'articolo 17 del
regolamento (CEE) n. 3975/87, l'articolo 9 del protocollo 23 dell'accordo
SEE, l'articolo 122 dell'accordo SEE e l'articolo 27 del capitolo VI,
l'articolo 24 del capitolo IX e l'articolo 17 del capitolo XI del
protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA che istituisce un'Autorità di
vigilanza e una Corte di giustizia fanno obbligo alla Commissione, agli
Stati membri, all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA di non
divulgare le informazioni che per loro natura sono protette dal segreto
d'ufficio.
D'altra parte, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e
(CEE) n. 3975/87, la Commissione deve pubblicare il contenuto essenziale di
una domanda di esenzione. Tale pubblicazione « . . deve tener conto
dell'interesse delle imprese e che non vengano divulgati i segreti relativi
ai loro affari» [cfr. articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.
1017/68, articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4056/86 e
articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87].
Prima di pubblicare il contenuto essenziale di una domanda, la Commissione
sottopone ai richiedenti una copia del testo proposto.
A questo riguardo l'impresa che ritenga che la pubblicazione delle
informazioni richieste o la loro divulgazione a terzi sarebbe lesiva dei
suoi interessi è invitata a fornire tali informazioni in uno o più allegati
separati, contrassegnando ogni pagina con l'indicazione «segreto d'affari».
L'impresa indicherà inoltre i motivi per cui ritiene che le informazioni
siano da qualificare come riservate o segrete e non debbono essere
divulgate o pubblicate.
J. Seguito del procedimento
La domanda è registrata dalla cancelleria della Direzione generale
Concorrenza (DG IV). Essa ha effetto a partire dalla ricezione da parte
della Commissione, ovvero alla data del timbro postale nel caso di plico
raccomandato (cfr. articolo 4, paragrafo 1, del regolamento). Le domande
incomplete sono tuttavia disciplinate da norme speciali (cfr. sub E).
La Commissione, per ciascuna domanda, invia un avviso di ricevimento
scritto, con l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla
pratica. Tale numero dovrà essere sempre indicato in tutta la successiva
corrispondenza concernente la domanda. L'invio dell'avviso di ricevimento
non implica che la domanda sia da ritenersi valida.
La Commissione può procurarsi ulteriori informazioni presso le parti o
presso terzi e può suggerire alle parti di modificare l'accordo al fine di
renderlo accettabile.
La Commissione può opporsi ad una domanda di esenzione qualora nutra seri
dubbi sul fatto che gli accordi in causa dovrebbero beneficiare di una
decisione di esenzione.
Se, dopo aver sollevato seri dubbi nell'ambito della procedura di
opposizione, la Commissione intende adottare una decisione di esenzione,
essa deve pubblicare il contenuto essenziale della domanda e invitare i
terzi interessati a presentare le loro osservazioni [cfr. articolo 26,
paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1017/68, articolo 23, paragrafo 3,
del regolamento (CEE) n. 4056/86 e articolo 16, paragrafo 3, del
regolamento (CEE) n. 3975/87]. Successivamente il progetto preliminare di
decisione deve essere presentato, per essere discusso, al comitato
consultivo competente, composto di funzionari delle autorità competenti
degli Stati membri. Se il caso rientra nel campo d'applicazione
dell'accordo SEE, rappresentanti dell'Autorità di vigilanza EFTA e degli
Stati EFTA sono invitati a partecipare. Solo in questo momento, e salvo il
prodursi di eventi che modifichino la sua volontà, la Commissione può
emanare una decisione.
Talvolta le pratiche vengono archiviate senza che sia adottata una
decisione formale, ad esempio perché si constata che all'accordo si applica
un'esenzione per categoria o perché non richiedono, in quel momento, un
intervento della Commissione. In tali casi viene spedita una lettera
amministrativa. Per quanto una lettera amministrativa non sia una decisione
della Commissione, essa indica nondimeno il modo in cui i servizi della
Commissione valutano il caso sulla base dei fatti a loro conoscenza; ciò
significa che, ad esempio, se si sostenesse che un contratto è nullo a
norma dell'articolo 85, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 53,
paragrafo 2, dell'accordo SEE, la Commissione potrebbe se necessario
adottare una decisione atta a chiarire la situazione giuridica.
K. Definizioni impiegate nella parte operativa del
presente formulario
Accordo: il termine «accordo» designa tutte le forme d'intesa cioè gli
accordi fra imprese, decisioni di associazioni e le pratiche concordate.
Anno: il termine indica l'anno civile, salvo indicazione contraria.
Gruppo: ai fini del presente formulario, si considera che esiste una
relazione di gruppo quando un'impresa detiene in un'altra impresa:
- più della metà del capitale sociale o del patrimonio aziendale, o
- il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, o
- il potere di designare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, ovvero
- il diritto di gestire gli affari dell'impresa.
Un'impresa comune controllata congiuntamente da una pluralità di altre imprese fa parte, ai fini del presente formulario, del gruppo di ognuna di queste imprese.
Accordo notificato: è tale l'accordo oggetto di una domanda inoltrata per mezzo del presente formulario.
Mercato rilevante del prodotto: la domanda 5.1 del presente formulario prevede che l'impresa o la persona che presenta la domanda definisca il mercato rilevante, ossia il mercato dei beni e/o dei servizi verosimilmente destinato a subire gli effetti dell'accordo. Questa definizione viene in seguito impiegata come base di una serie di altre domande. Le definizioni in tal modo fornite dalle parti richiedenti sono designate nel presente formulario come mercato/i rilevante/i del prodotto.
Mercato geografico rilevante: la domanda 5.2 del presente formulario prevede che l'impresa o la persona che presenta la domanda definisca il mercato geografico rilevante verosimilmente destinato a subire gli effetti dell'accordo. Le definizioni in questione costituiscono quindi la base per numerose altre domande contenute nel presente formulario. Le definizioni in tal modo fornite dalle parti richiedenti sono designate nel presente formulario come mercato/i geografico/i rilevante/i.
Mercato geografico e del prodotto rilevante: combinando le loro risposte alla domanda 5, si ha la definizione che le parti danno del mercato o dei mercati rilevanti interessati dall'accordo notificato. Questa definizione viene in seguito impiegata come base di una serie di altre domande. Le definizioni in tal modo fornite dalle parti richiedenti sono designate nel presente formulario come mercato/i geografico/i e del prodotto rilevante/i. Parti e richiedenti: il termine «parti» è impiegato con riferimento a tutte le imprese partecipanti all'accordo notificato. Poiché una domanda può essere presentata anche da una sola delle imprese partecipanti ad un accordo, il termine «richiedenti» è impiegato per designare esclusivamente l'impresa o le imprese che presentano effettivamente la domanda.
PARTE OPERATIVA
La prima pagina della domanda deve contenere l'espressione «DOMANDA
presentata=?sulla» e, a seconda del caso, una o più delle indicazioni
seguenti:
- «DOMANDA di=?esenzione»
- «DOMANDA di=?esenzione»
- «DOMANDA di=?attestazione».
CAPO I
Sezioni relative alle parti, ai loro gruppi
e all'accordo
Sezione 1
Identità delle imprese o persone che presentano
la domanda
1.1. Elencare le imprese in nome e per conto delle quali viene presentata la domanda, indicandone la ragione o denominazione sociale, nonché il nome commerciale, abbreviato o utilizzato correntemente (se diverso dalla ragione o denominazione sociale).
1.2. Se la domanda è presentata esclusivamente per conto di una o di alcune delle imprese partecipanti all'accordo oggetto della notifica, si prega di confermare che le imprese restanti ne sono state informate e hanno ricevuto copia del presente formulario, previa omissione delle informazioni riservate o protette dal segreto d'ufficio [9]. (Allegare in tal caso alla domanda copia della versione non riservata della domanda che sarà stata comunicata alle altre parti).
1.3. Nel caso in cui venga presentata una domanda congiunta, è stato nominato un rappresentante comune [10] [11].
Se la risposta è sì, fornire le indicazioni specificate ai punti da 1.3.1 a 1.3.3.
Se la risposta è negativa, fornire le medesime informazioni per ciascun rappresentante incaricato di agire per l'una o l'altra delle parti dell'accordo, specificando chi esso rappresenti.
1.3.1. Nome del rappresentante.
1.3.2. Indirizzo del rappresentante.
1.3.3. Numero di telefono e di fax del rappresentante.
1.4. Nel caso in cui siano stati nominati uno o più rappresentanti, alla domanda deve essere allegata copia della procura ad agire per conto dell'impresa/e che presenta/ano la domanda.
Sezione 2
Informazioni relative alle parti e ai gruppi
cui appartengono
2.1. Per ciascuna delle parti dell'accordo notificato indicare denominazione, indirizzo e paese della sede sociale.
2.2. Natura dell'attività di ciascuna delle parti.
2.3. Per ogni parte indicare il nome, indirizzo, numero di telefono e di fax della persona da contattare, nonché carica da essa occupata nell'impresa.
2.4. Gruppo di imprese cui le parti appartengono. Indicare il settore di attività di ciascun gruppo e il suo fatturato mondiale [12].
Sezione 3
Questioni procedurali
3.1. Si prega di indicare se in relazione alla notificazione sono stati presi contatti formali con altre autorità competenti in materia di concorrenza. In caso affermativo, indicare la denominazione dell'autorità, il nome della persona o del servizio cui ci si è rivolti e la natura del contatto. Si prega inoltre di menzionare qualsiasi altro procedimento o contatto informale, di cui le parti notificanti siano a conoscenza, intercorso con la Commissione o l'Autorità di vigilanza EFTA e qualsiasi altro precedente procedimento facente capo ad autorità o istanze giudiziarie nazionali di Stati della CE o dell'EFTA in relazione all'accordo notificato o ad altri accordi connessi.
3.2. Qualora si sostenga che il suo notificato debba essere esaminato d'urgenza, si prega di indicarne i motivi.
3.3. Indicare se le parti intendono presentare a corredo della notifica ulteriori dati o argomentazioni non ancora disponibili e, in caso affermativo, su quali punti [13].
Sezione 4
Descrizione particolareggiata dell'accordo
4.1. Fornire una descrizione della natura, del contenuto e degli obiettivi perseguiti dall'accordo notificato.
4.2. Si descrivano le disposizioni contenute nell'accordo che possano restringere la libertà dei partecipanti di prendere decisioni commerciali autonome, per esempio in materia di:
- prezzi di acquisto e di vendita, sconti e altre condizioni commerciali;
- quantitativi di servizi da offrire;
- sviluppo tecnico o investimenti;
- scelta dei mercati o delle fonti di approvvigionamento;
- acquisti da o vendite a terzi;
- scelta delle condizioni da applicare per la prestazione di servizi equivalenti;
- offerta di un insieme di servizi separatamente o in un unico pacchetto.
Qualora si richieda il beneficio di una procedura di opposizione, prevista da un regolamento di esenzione per categoria, identificare in questo elenco le restrizioni che eccedono quelle automaticamente esentate in virtù del regolamento pertinente.
4.3. Indicare quali siano gli Stati membri della Comunità e gli Stati EFTA [14] il cui commercio rischia di essere influenzato dall'intesa. Si prega di motivare la risposta a questa domanda, fornendo, laddove necessario, i dati relativi ai flussi commerciali. Indicare inoltre se può esserne influenzato il commercio tra la Comunità o il SEE e uno o più paesi terzi, anche in questo caso motivando la risposta.
CAPO II
Descrizione del mercato
Sezione 5
Mercato rilevante
Il mercato rilevante del prodotto di cui trattasi comprende tutti i beni e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati [15].
Di norma, si considerano pertinenti per la determinazione del mercato rilevante del prodotto e sono pertanto da prendere in considerazione nella presente analisi i seguenti fattori [16]:
- il grado di somiglianza tra i servizi o prodotti in questione,
- le differenze di prezzo fra due servizi o prodotti,
- il costo del passaggio dall'uno all'altro di due servizi o prodotti potenzialmente in concorrenza,
- le preferenze stabilite o consolidate dei consumatori per un tipo o categoria di servizio o prodotto rispetto ad un altro.
- le classificazioni dei servizi o prodotti (per esempio classificazioni delle camere di commercio e simili).
Il mercato geografico rilevante comprende il territorio in cui le imprese interessate contribuiscono all'offerta di beni o servizi, ove le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che si può distinguere dalle zone limitrofe in particolare perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.
Tra gli elementi per la determinazione del mercato geografico rilevante rientrano la natura e le caratteristiche dei servizi o prodotti di cui trattasi, l'esistenza di barriere all'entrata o di preferenze dei consumatori e sensibili differenze delle quote di mercato delle imprese o differenze di prezzo sostanziali tra territori limitrofi [17].
5.1. Alla luce di quanto sopra, illustrare la definizione di mercato/i rilevante/i del prodotto che le parti ritengono debba costituire la base dell'esame della domanda da parte della Commissione.
Nella risposta, si prega di indicare le ragioni alla base delle ipotesi o delle conclusioni esposte e di spiegare in che modo si è tenuto conto dei fattori pertinenti suindicati. In particolare, specificare quali sono i prodotti o i servizi specifici sui quali incide, direttamente o indirettamente, l'accordo e quali sono le categorie di servizi o prodotti che sono considerate sostituibili nella predetta definizione del mercato. Nelle domande successive, ci si riferirà alla definizione (o definizioni) di cui sopra come «il/i mercato/i rilevante/i del prodotto di cui trattasi».
5.2. Illustrare la definizione del/dei mercato/i geografico/i rilevante/i che le parti ritengono debba costituire la base dell'esame della domanda da parte della Commissione.
Nella risposta, si prega di indicare le ragioni alla base delle ipotesi o delle conclusioni esposte e di spiegare in che modo si è tenuto conto dei fattori pertinenti suindicati. Elencare tutti i paesi in cui le parti sono attive nel/nei mercato/i rilevante/i del prodotto di cui trattasi e, qualora si ritenga che il mercato geografico sia più vasto del singolo Stato membro della CE o del territorio dello Stato EFTA nel quale operano le parti dell'accordo, indicare le ragioni a sostegno di questa tesi. Nelle domande successive, ci si riferirà alla definizione (o definizioni) di cui sopra come «il/i mercato/i geografico/i rilevante/i».
Sezione 6
Società del gruppo attive sui medesimi
mercati delle parti
6.1. Per ciascuna delle parti dell'accordo notificato fornire un elenco di tutte le imprese appartenenti al medesimo gruppo:
6.1.1. attive nel/i mercato/i geografico/i rilevante/i;
6.1.2. attive in mercati contigui al mercato/i rilevante/i del prodotto (cioè attive in prodotti/servizi che rappresentano sostituti imperfetti e parziali dei prodotti compresi nella definizione data del mercato rilevante del prodotto).
+ necessario indicare nominativamente tali imprese anche se vendono il prodotto o servizio in questione in altre aree geografiche, diverse da quelle in cui operano le parti dell'accordo notificato. Si prega di indicare la denominazione, la sede, i prodotti o i servizi specifici e l'ambito geografico dell'attività di ciascun membro del gruppo.
Sezione 7
Posizione delle parti sul(i) mercato(i)
dei prodotti rilevante(i)
Le informazioni richieste nella presente sezione devono essere fornite
riferendosi ai gruppi cui appartengono le parti e non alle singole imprese
direttamente interessate dall'accordo notificato.
7.1. Per ciascun mercato rilevante del prodotto indicato nella risposta alla domanda 6.1 si prega di specificare:
7.1.1. le quote di mercato delle parti sul mercato geografico rilevante, nei tre anni precedenti;
7.1.2. se diverse, le quote di mercato delle parti: a) nell'insieme del SEE, b) nella CE, c) nel territorio degli Stati EFTA e d) in ciascuno Stato membro della CE e in ciascuno Stato EFTA nei tre anni precedenti [18]. Laddove le quote di mercato siano inferiori al 20 %, indicare semplicemente nella presente sezione la fascia corrispondente: 0-5 %, 5-10 %, 15-20 %.
Nelle risposte a queste domande, la quota di mercato può essere calcolata in termini di valore o di volume. + necessario documentare i dati indicati. Pertanto, per ciascuna risposta, occorre indicare il valore/volume del mercato complessivo e i dati relativi al fatturato/volume delle vendite corrispondente di ciascuna delle parti in questione. + altresì necessario indicare la fonte, o le fonti, dei dati (come ad esempio: statistiche ufficiali, stime, ecc.) e, laddove possibile, allegare copia dei documenti da cui provengono i dati indicati.
Sezione 8
Posizione dei concorrenti e dei clienti sul mercato
del prodotto di cui trattasi
Le informazioni richieste nella presente sezione devono essere fornite
riferendosi all'insieme delle parti e non alle singole imprese direttamente
interessate dall'accordo notificato.
Occorre rispondere alle domande che seguono per tutti i mercati rilevanti,
del prodotto e geografici, in cui le parti detengano una quota di mercato
complessiva superiore al 15%.
8.1. Indicare i cinque maggiori concorrenti delle parti. Si prega di identificare le imprese e di fornire la miglior stima possibile della loro quota di mercato in detti spazi geografici. Indicare anche l'indirizzo, i numeri di telefono e di fax e se possibile il nome di una persona da contattare, per ciascuna impresa indicata.
8.2. Indicare i cinque maggiori clienti di ciascuna delle parti, precisando nella denominazione, l'indirizzo, i numeri di telefono e di fax nonché il nome di una persona da contattare.
Sezione 9
Ingresso sul mercato e concorrenti potenziali sotto
il profilo del prodotto e geografico
Occorre rispondere alle domande che seguono per tutti i mercati rilevanti,
del prodotto e geografici, in cui le parti detengano una quota di mercato
complessiva superiore al 15%:
9.1. Descrivere i diversi fattori che influenzano nel caso specifico l'ingresso sul/i mercato/i del prodotto di cui trattasi (ossia gli ostacoli che possono impedire alle imprese che attualmente non prestano servizi appartenenti al o ai mercati del prodotto di cui trattasi di entrare in tale/i mercato/i) tenendo conto, ove di pertinenza, dei seguenti elementi:
- in che misura l'ingresso sui mercati è condizionato dal requisito di un'autorizzazione dei pubblici poteri o dal rispetto di eventuali norme di qualunque tipo? Esistono controlli legali o amministrativi all'ingresso su tali mercati?
- in che misura l'ingresso sui mercati è condizionato dalla necessità di avere accesso ad infrastrutture di trasporto?
- in che misura l'ingresso sui mercati è condizionato dalla disponibilità di materiale rotabile, navi, aeromobili o altri veicoli necessari per la fornitura dei servizi?
- in che misura l'ingresso sui mercati è condizionato dalla durata dei contratti conclusi tra un'impresa e i rispettivi fornitori e/o clienti?
- si descriva l'importanza delle attività di ricerca e sviluppo in tali mercati e in particolare l'importanza delle licenze di brevetto, know- how e altri diritti.
9.2. Descrivere i diversi fattori che influenzano nel caso specifico l'ingresso sul/i mercato/i geografico/i rilevante/i (ossia gli ostacoli che possono impedire alle imprese che già forniscono servizi facenti parte del mercato del prodotto di cui trattasi in aree esterne al/i mercato/i geografico/i rilevante/i di estendere la loro area di attività in modo da includervi quest'ultimo/i). Si prega di motivare le risposte, illustrando, laddove pertinenti, l'importanza dei seguenti fattori:
- barriere commerciali imposte per legge, quali tariffe doganali, contingenti, ecc.;
- norme o specifiche tecniche locali;
- politiche dei pubblici appalti;
- presenza di una rete di distribuzione locale e di vendita al dettaglio adeguata e disponibile;
- necessità di accesso ad infrastrutture di trasporto;
- preferenze consolidate dei consumatori per marche o prodotti locali;
- lingua.
9.3. Negli ultimi tre anni si è constatato l'ingresso di nuove imprese sul/i mercato/i del prodotto di cui trattasi, nelle aree geografiche di attività delle parti? Si prega di rispondere per quanto riguarda i nuovi concorrenti sia sotto il profilo dei prodotti sia sotto il profilo geografico. Se la risposta è positiva, indicare quali sono l'impresa o le imprese interessate (se possibile: denominazione, indirizzo, telefono, fax e persona da contattare), e fornire la migliore stima possibile della rispettiva quota di mercato sui mercati rilevanti, del prodotto e geografici.
CAPO III
Sezioni finali
Sezione 10
Motivazione della domanda di attestazione negativa
In caso di domanda di attestazione negativa indicare:
10.1. i motivi, specificando cioè quali clausole o effetti dell'accordo o del comportamento potrebbero, secondo il richiedente, sollevare problemi di compatibilità con le norme di concorrenza della Comunità o del SEE. Lo scopo è fornire alla Commissione un quadro assolutamente chiaro dei dubbi che l'impresa richiedente nutre in merito all'accordo o comportamento e che desidera siano risolti da un'attestazione negativa.
Successivamente, nelle tre sottosezioni seguenti, specificare i fatti ed i motivi per cui l'impresa richiedente ritiene inapplicabili l'articolo 85, paragrafo 1 o l'articolo 86 del trattato CE e l'articolo 53, paragrafo 1 o l'articolo 54 dell'accordo SEE, ossia:
10.2. il motivo per il quale l'accordo o il comportamento non hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in misura sensibile il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune o del territorio degli Stati EFTA, ovvero la ragione per la quale l'impresa richiedente non detiene una posizione dominante o il suo comportamento non costituisce sfruttamento abusivo di una posizione dominante;
10.3. il motivo per il quale l'accordo o il comportamento non hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in misura sensibile il gioco della concorrenza all'interno del SEE, ovvero l'impresa richiedente non detiene una posizione dominante o il suo comportamento non costituisce sfruttamento abusivo di una posizione dominante;
10.4. il motivo per il quale l'accordo o il comportamento non sono tali da incidere in misura apprezzabile sugli scambi fra Stati membri o tra la Comunità e uno o più Stati EFTA o tra gli Stati EFTA.
Sezione 11
Motivazione della domanda di esenzione
Qualora venga presentata una domanda di esenzione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, esporre in che modo:
11.1. l'accordo contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione e/o a promuovere il progresso tecnico o economico. Esporre in particolare in che modo l'accordo contribuisca a migliorare la qualità dei servizi di trasporto, a promuovere, sui mercati soggetti a forti fluttuazioni nel tempo dell'offerta e della domanda, una migliore continuità e stabilità nel soddisfacimento del fabbisogno di trasporto, o ad aumentare la produttività delle imprese.
In particolare, si prega di indicare per quali motivi ci si attende che la collaborazione produrrà tali vantaggi; ad esempio, le parti dell'accordo possiedono tecnologie o sistemi di distribuzione complementari che daranno luogo a rilevanti sinergie? (In caso affermativo, specificare quali.) Indicare anche se le parti hanno elaborato, per valutare la fattibilità dell'operazione e i benefici che ne sarebbero derivati, appositi documenti o studi e se questi formulino stime dei risparmi o dei guadagni di efficienza conseguibili. Si prega di allegare copia degli eventuali documenti o studi citati;
11.2. i consumatori beneficino di una congrua parte dell'utile derivante da tale miglioramento o progresso. Esporre in particolare in che modo l'accordo prenda in considerazione nella giusta misura gli interessi degli utenti dei trasporti;
11.3. tutte le disposizioni restrittive contenute nell'accordo siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi indicati sopra al punto 11.1 (qualora si richieda il beneficio di una procedura di opposizione, è particolarmente importante identificare e giustificare le restrizioni che eccedono quelle automaticamente esentate dal regolamento pertinente). A questo riguardo si prega di illustrare perché i vantaggi derivanti dall'accordo notificato, citati in risposta alla domanda 11.1, non potrebbero essere conseguiti, o potrebbero essere ottenuti ma con minore rapidità ed efficienza o ad un costo più alto o con minor certezza di successo i) in mancanza della conclusione dell'accordo in quanto tale e ii) senza le clausole e disposizioni specifiche dell'accordo indicate in risposta alla domanda 4.2;
11.4. l'accordo non elimina la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.
Sezione 12
Documentazione a sostegno
La domanda regolarmente redatta è presentata in unico esemplare. Essa deve contenere le versioni definitive di tutti gli accordi oggetto della domanda ed essere accompagnata dai documenti seguenti:
a) 17 copie della domanda stessa;
b) tre copie delle relazioni annuali e dei bilanci degli ultimi tre anni, per tutte le parti dell'accordo notificato;
c) tre copie dei più recenti studi di mercato, o dei documenti di previsione, interni o esterni redatti per valutare o analizzare i mercati interessati sotto il profilo delle condizioni di concorrenza, dei concorrenti (effettivi e potenziali) e delle condizioni di mercato. Per ogni documento vanno indicati il nome e le funzioni dell'autore;
d) tre copie dei rapporti e delle analisi preparate da o per qualsiasi dirigente o amministratore per valutare o analizzare l'accordo notificato.
Sezione 13
Dichiarazione
La domanda deve concludersi con la seguente dichiarazione, che deve essere
sottoscritta da tutte le parti richiedenti o dai loro rappresentanti.
«I sottoscritti dichiarano che le informazioni nella presente domanda sono
state fornite secondo scienza e coscienza, che sono state allegate copie
integrali di tutti i documenti richiesti dal formulario TR di cui le
imprese del gruppo di appartenenza dell» parti richiedenti dispongono e a
cui hanno accesso, che tutte le stime sono indicate come tali e
rappresentano le loro valutazioni più plausibili degli elementi di fatto e
che tutte le opinioni espresse sono veritiere.
Essi dichiarano altresì di essere a conoscenza delle disposizioni
dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n.
1017/68, dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE)
n. 4056/86 e dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.
3975/87.
Luogo e data:
Firma:»
Aggiungere i nomi del/dei firmatario(i) della domanda e le loro qualifiche.
Le domande non firmate sono invalide.
Appendice 1
TESTO DEGLI ARTICOLI 85 E 86 DEL TRATTATO CE, DEGLI
ARTICOLI 53, 54 E 56 DELL'ACCORDO SEE E DEGLI ARTICOLI
2, 3 E 4 DEL PROTOCOLLO 22 A TALE ACCORDO
Articolo 85 del Trattato CE.
1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d'imprese,
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Articolo 86 del trattato CE.
+ incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
Articolo 53 dell'accordo SEE.
1. Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto e/o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Articolo 54 dell'accordo SEE.
+ incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'ambito del territorio cui si applica il presente accordo o di una sua parte sostanziale.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
Articolo 56 dell'accordo SEE.
1. Le decisioni in merito ai casi contemplati dall'articolo 53 spettano agli organi di vigilanza conformemente alle seguenti disposizioni:
a) i casi che riguardano soltanto gli scambi fra Stati EFTA sono di competenza dell'Autorità di vigilanza EFTA;
b) l'Autorità di vigilanza EFTA decide come previsto dalle disposizioni dell'articolo 58 del protocollo 21, e dalle norme adottate per la sua attuazione, del protocollo 23 e dell'allegato XIV nei casi in cui il fatturato delle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA è pari o superiore al 33% del loro fatturato in tutto il territorio cui si applica il presente accordo;
c) la Commissione CE decide negli altri casi, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 58 del protocollo 21, del protocollo 23 e dell'allegato XIV.
2. Le decisioni in merito ai casi contemplati dall'articolo 54 spettano all'organo di vigilanza sul cui territorio si constata l'esistenza di una posizione dominante. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano unicamente qualora esista una posizione dominante nel territorio di entrambi gli organi di vigilanza.
3. Le decisioni in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 1, lettera c), i cui effetti sugli scambi tra Stati membri della Comunità o sulle condizioni di concorrenza nella Comunità non sono sensibili, sono di competenza dell'Autorità di vigilanza EFTA.
4. I termini «imprese» e «fatturato» sono definiti, ai fini del presente articolo, nel protocollo 22.
Articoli 2, 3 e 4 del protocollo 22 all'accordo SEE
Articolo 2.
Il fatturato ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo comprende gli importi che le imprese interessate hanno ricavato, nel territorio cui si applica l'accordo, nell'ultimo esercizio, dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi nell'ambito delle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente connesse con il fatturato.
Articolo 3.
Il fatturato è sostituito:
a) per gli istituiti di credito e altri istituiti finanziari, dal loro stato patrimoniale moltiplicato per il rapporto fra i crediti sugli istituti finanziari e sulla clientela risultanti da operazioni realizzate con residenti nel territorio in cui si applica l'accordo e l'importo totale di tali crediti;
b) per le imprese di assicurazioni, dal valore dei premi lordi corrisposti dai residenti nel territorio cui si applica l'accordo, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo.
Articolo 4.
1. In deroga alla definizione di fatturato di cui all'articolo 2 del presente protocollo il fatturato pertinente ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 dell'accordo è costituito:
a) in relazione agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi di distribuzione e fornitura fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi che sono oggetto degli accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dalla vendita di altri beni o dalla prestazione di servizi agli utilizzatori da questi considerati equivalenti per caratteristiche, prezzo e destinazione;
b) in relazione agli accordi, alle decisioni di associazione di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi sul trasferimento di tecnologia fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi risultanti dalla tecnologia che è oggetto di tali accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dagli importi ricavati dalla vendita dei beni o dalla prestazione dei servizi che la suddetta tecnologia è intesa a migliorare o sostituire.
2. Tuttavia, se alla data in cui vengono posti in essere gli accordi contemplati al paragrafo 1, lettere a) e b) non si è ancora evidenziato un fatturato in relazione alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, si applica la disposizione generale di cui all'articolo 2.
Appendice II
ELENCO DEI TESTI PERTINENTI
(alla data del 1° febbraio 1998)
(Anche qualora si ritenga che le intese di cui trattasi non hanno bisogno di essere notificate in base a nessuno dei regolamenti o comunicazioni in oggetto, può essere tuttavia opportuno procurarsene copia).
Regolamenti di applicazione [19]
-
-
-
-
Regolamenti che prevedono esenzioni per categoria
-
-
-
-
Comunicazioni di carattere generale [20]
- Comunicazione della Commissione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese (GU C 75 del 29. 7. 1968, pag. 3), con rettifica (GU C 84 del 28. 8. 1968, pag. 14). La comunicazione definisce i tipi di cooperazione aventi ad oggetto le ricerche di mercato, la contabilità, la R& S, l'uso in comune di impianti per la produzione e di attrezzature per il deposito ed il trasporto delle merci, la costituzione di associazioni di imprese a finalità specifica, la vendita in comune e i servizi in comune di assistenza ai clienti e di riparazione, la pubblicità in comune o l'uso di un marchio comune, che a giudizio della Commissione non rientrano nel campo di applicazione del divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1.
- Comunicazione della Commissione relativa alla valutazione dei contratti di subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato (GU C 1 del 3. 1. 1979, pag. 2).
- Comunicazione della Commissione sulla valutazione delle imprese comuni aventi natura di cooperazione ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (GU C 43 del 16. 2. 1993, pag. 2). Questa comunicazione enuncia i principi di valutazione delle imprese comuni.
- Comunicazione della Commissione su chiarimenti relativi alle raccomandazioni della Commissione in materia di applicazione delle regole di concorrenza ai progetti di nuove infrastrutture di trasporto (GU C 298 del 30. 9. 1997, pag. 5).
- Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU C 207 del 18. 7. 1996, pag. 4).
- Comunicazione della Commissione relativa alle regole procedimentali interne per l'esame delle domande di accesso al fascicolo nei casi di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE, degli articoli 65 e 66 del trattato CECA e del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (GU C 23 del 23. 1. 1997, pag. 3).
- Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (GU C 372 del 9. 12. 1997, pag. 13).
- Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9. 12. 1997, pag. 5).
Una raccolta di questi testi (situazione al 30 giugno 1994) è stata pubblicata dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (rif. Vol. I: ISBN 92-826-6759-6, numero di catalogo: CM-29-93-A01- II-C). I documenti in questione possono anche essere consultati a partire dalla homepage della DG IV «Concorrenza» sul server Europa: http://europa.eu.int/comm/dg04/dg4home.htm
Conformemente all'accordo SEE, tutti questi testi si applicano anche allo Spazio economico europeo.
Appendice III
ELENCO DEGLI STATI MEMBRI E DEGLI STATI EFTA,
INDIRIZZO DELLA COMMISSIONE E DELL'AUTORIT+ DI
VIGILANZA EFTA ED ELENCO DEGLI UFFICI DI
INFORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ALL'INTERNO
DELLA COMUNIT+ E NEGLI STATI EFTA
Gli Stati membri, alla data del presente regolamento, sono i seguenti:
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.
Gli Stati EFTA che alla data del presente regolamento sono parti contraenti
dell'accordo SEE sono i seguenti: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
L'indirizzo della direzione generale della concorrenza della Commissione
delle Comunità europee è il seguente:
Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Tel. [32-2] 299 11 11
http://europa.eu.int/comm/dg04
L'indirizzo della direzione della concorrenza dell'Autorità di vigilanza
EFTA è il seguente:
Autorità di vigilanza EFTA
Direzione Concorrenza e aiuti di Stato
Rue de Trèves, 74
B-1040 Bruxelles
Tel. [32-2] 286 18 11
Fax: [32-2] 286 18 00
http://www.efta.int
Gli indirizzi degli uffici di informazione della Commissione in seno alle
Comunità sono indicati qui di seguito:
BELGIO
Commission européenne
Bureau en Belgique
Europese Commissie
Bureau in België
Rue Archimède 73/Archimedesstraat 73
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tel. [32-2] 295 38 44
Fax: [32-2] 295 01 66
http://europa.eu.int/comm/represent/be
DANIMARCA
Europa-Kommissionen
Repræsentation i Danmark
¥estergade 61 (H¢jbrohus)
Postboks 144
DK-1004 K¢benhavn K
Tel. [45 33] 14 41 40
Fax: [45-33] 11 12 03
http://europa.eu.int/dk
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Europäische Kommission
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland
Zitelmannstraße 22
D-53113 Bonn
Tel. [49-228] 53 00 90
Fax: [49-228] 530 0950, 530 0912
Europäische Kommission
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland
- Vertretung in Berlin
Kurfürstendamm 102
D-10711 Berlin 31
Tel. [49-30] 896 09 30
Fax: [49-30] 892 20 59
Europäische Kommission
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland
- Vertretung in München
Erhardtstrasse 27
D-80331 München
Tel. [49-89] 202 10 11
Fax: [49-89] 202 10 15
http:// www.eu-kommission.de
GRECIA
Evropaiki Epitropi
Antiprosopia stin Ellada
2, Vassilissis Sofias
GR-10674 Athina
Tel. [30-1] 725 10 00
Fax: [30-1] 724 46 20
http://www.forthnet.gr/ee
SPAGNA
Comisión Europea
Representación en España
Paseo de la Castellana, 46
E-28046 Madrid
Tel. [34] 914 31 57 11
Fax: [34] 914 32 17 64
Comisión Europea
Representación en Barcelona
Av. Diagonal, 407 bis, Planta 18
E-08008 Barcelona
Tel. [34] 934 15 81 77
Fax: [34] 934 15 63 11
http://www.euroinfo.cce.es
FRANCIA
Commission Européenne
Représentation en France
288, boulevard Saint-Germain
F-75007 Paris
Tel. [33-1] 40 63 38 00
Fax: [33-1] 45 56 94 17/18/19
Commission Européenne
Représentation à Marseille
2, rue Henri Barbusse (CMCI)
F-13241 Marseille, Cedex 01
Tel. [33-4] 91 91 46 00
Fax: [33-4] 91 90 98 07
http://europa.eu.int/france
IRLANDA
European Commission
Representation in Ireland
Dawson Street 18
Dublin 2
Ireland
Tel. [353-1] 662 51 13
Fax: [353-1] 662 51 18
ITALIA
Commissione europea
Rappresentanza in Italia
Via Poli 29
I-00187 Roma
Tel. [39] 06 69 99 91
Fax: [39] 06 679 16 58, 679 36 52
Commissione europea
Ufficio di Milano
Corso Magenta 59
I-20123 Milano
Tel. [39] 02 467 51 41
Fax: [39] 02 480 12 535
LUSSEMBURGO
Commission Européenne
Représentation au Luxembourg
Bâtiment Jean-Monnet
Rue Alcide de Gasperi
L-2920 Luxembourg
Tel. [352] 43 01- 34935
Fax: [352] 43 01-34433
PAESI BASSI
Europese Commissie
Bureau in Nederland
Korte Vijverberg 5
NL-2513 AB Den Haag
Nederland
Tel. [31-70] 346 93 26
Fax: [31-70] 364 66 19
http://www.dds.nl/plein/europa
AUSTRIA
Europäische Kommission
Vertretung in Österreich
Kärtner Ring 5-7
A-1010 Wien
Tel: [43-1] 516 18
Fax: [43-1] 513 42 25
http://www.europa.or.at
PORTOGALLO
Comiss+o Europeia
Gabinete em Portugal
Centro Europeu Jean Monnet
Largo Jean Monnet, 1-10º
P-1250 Lisboa
Tel. [351-1] 350 98 00
Fax: [351-1] 350 98 01/02/03
http://euroinfo.ce.pt
FINLANDIA
Euroopan komissio
Suomen edustusto
Europeiska kommissionen
Representationen i Finland
31 Pohjoisesplanadi/Norra esplanaden 31
FIN-00100 Helsinki/Helsingfors
Tel. [358-9] 622 65 44
Fax: [358-9] 65 67 28 (lehdistö ja tiedotus/press och information)
SVEZIA
Europeiska Kommissionen
Representation i Sverige
Nybrogatan 11, Box 7323
S-10390 Stockholm
Tel. [46-8] 562 444 11
Fax: [46-8] 562 444 12
http://www.eukomm.se
REGNO UNITO
European Commission
Representation in the United Kingdom
Jean Monnet House
8 Storey's Gate
London S W 1 P3 AT
United Kingdom
Tel. [44-171] 973 19 92
Fax: [44-171] 973 19 00, 973 19 10
European Commission
Representation in Northern Ireland
9/15 Bedford Street (Windsor House)
Belfast BT2 7EG
United Kingdom
Tel. [44-1232] 24 07 08
Fax: [44-1232] 24 82 41
European Commission
Representation in Wales
4 Cathedral Road
Cardiff CF1 9SG
United Kingdom
Tel. [44-1222] 37 16 31
Fax: [44-1222] 39 54 89
European Commission
Representation in Scotland
9 Alva Street
Edinburgh EH2 4PH
United Kingdom
Tel. [44-131] 225 20 58
Fax: [44-131] 226 41 05
http://www.cec.or.uk
Gli indirizzi degli uffici di informazione della Commissione negli Stati
EFTA sono indicati qui di seguito:
NORVEGIA
Norvegian Competition Authority (Delegazione della Commissione europea in
Norvegia)
Haakon VII's gate 10 (9th floor)
N-0161 Oslo
Tel. [47-22] 83 35 83
Fax: [47-22] 83 40 55
I formulari per le notificazioni e le domande, oltre ad informazioni più
dettagliate sulle norme di concorrenza SEE, si possono ottenere anche
presso i seguenti uffici:
ISLANDA
Samkeppnisstofnun (Autorità islandese di concorrenza)
Laugavegi
Póstholf 5120
IS - 125 Reykjavík
Islanda
Tel. [354-5] 527 422
Fax. [354-5] 627 442
LIECHTENSTElN
Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia nazionale)
Gerberweg 5
FL - 9490 - Vaduz
Liechtenstein
Tel. [41-75] 236 68 73
Fax. [41-75] 236 68 89
NORVEGIA
Norvegian Competition Authority (Autorità norvegese di concorrenza)
PO Box 8132 Dep.
0033 Oslo
Norvegia
Tel. [47-22] 40 09 00
Fax [47-22] 40 09 99
[1] Regolamento n. 141/62 del Consiglio relativo alla non applicazione del
regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti (GU 124 del 28.
11. 1962, pag. 2753/62), modificato da ultimo dal regolamento n.
1002/67/CEE (GU 306 del 16. 12. 1967, pag. 1).
[2] Cfr. causa T-229/94 Deutsche Bahn/Commissione, Raccolta 1997, pag II-
1689, punto 77 della motivazione. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto
che l'obiettivo dell'articolo 8 del regolamento non differisce
sostanzialmente da quello dell'articolo 86 del trattato.
[3] Per l'elenco degli Stati membri e degli Stati EFTA cfr. l'appendice
III.
[4] Cfr. appendice II.
[5] Cfr. appendice II.
[6] GU C 372 del 9. 12. 1997, pag. 13.
[7] Per la definizione di «fatturato» nel presente contesto cfr. gli
articoli 2, 3 e 4 del protocollo 22 dell'accordo SEE, riprodotto
nell'appendice I.
[8] Cfr. lettera a) rispettivamente dell'articolo 13, paragrafo 3, del
regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 13, paragrafo 3, del
regolamento (CEE) n. 4056/86 e dell'articolo 6, paragrafo 3, del
regolamento (CEE) n. 3975/87.
[9] La Commissione è conscia del fatto che in casi eccezionali può non
essere possibile informare della notifica le parti non notificanti o
inviare loro copia della domanda. Ciò può verificarsi, per esempio, in caso
di notifica di un accordo tipo da stipulare con una moltitudine d'imprese.
In tal caso s'indicherà il motivo che rende impraticabile seguire la
procedura normale.
[10] Ai fini della presente sezione si intende per rappresentante una
persona fisica o giuridica formalmente incaricata di presentare la domanda
in nome della parte o delle parti richiedenti. Diverso è invece il caso in
cui la domanda è firmata da un membro della o delle società interessate: in
questo caso non si ha la nomina di un rappresentante.
[11] Non è obbligatorio nominare un rappresentante per la compilazione e la
presentazione della domanda. Si richiede l'identificazione dei
rappresentanti solo nel caso in cui le parti richiedenti abbiano deciso di
designarli.
[12] Per il calcolo dal fatturato nei settori delle banche e delle
assicurazioni cfr. l'articolo 3 del protocollo 22 dell'accordo SEE.
[13] Se le parti notificanti presentano con il presente formulario tutte le
informazioni di cui ci si può ragionevolmente attendere che siano in
possesso all'atto della notifica, il fatto che esse intendano fare presenti
ulteriori fatti e argomenti a corredo della notifica in un momento
successivo non impedisce che la notifica sia considerata valida al momento
in cui è pervenuta.
[14] Cfr. l'elenco nell'appendice III.
[15] Cfr. la comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato
rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di
concorrenza (GU C 372 del 9. 12. 1997, pag. 5).
[16] Non si tratta di un elenco tassativo: le parti possono citare anche
altri fattori.
[17] Non si tratta di un elenco tassativo: le parti possono citare anche
altri fattori.
[18] Qualora sia stato indicato come mercato geografico rilevante il
mercato mondiale, occorre indicare i dati per il SEE, la CE, il territorio
degli Stati EFTA e ciascuno Stato membro della CE e Stato EFTA. Qualora
come mercato geografico rilevante sia stata indicata la CE, devono essere
forniti i dati per il SEE, il territorio degli Stati EFTA e ciascuno Stato
membro della CE e Stato EFTA. Se si considera che il mercato rilevante
abbia dimensioni nazionali, devono essere indicati i dati per il SEE, la CE
e il territorio degli Stati EFTA.
[19] Per le norme procedurali dall'Autorità di vigilanza EFTA, cfr.
l'articolo 3 del protocollo 21 all'accordo SEE e le relative disposizioni
contenute nel protocollo 4 all'accordo tra gli Stati EFTA sulla
costituzione di un organo di vigilanza e di una Corte di giustizia.
[20] Cfr. inoltre le corrispondenti comunicazioni pubblicate dall'Autorità
di vigilanza EFTA.
ALLEGATO II
FORMULARIO TR(B) [1]
Il presente formulario e i suoi allegati devono essere presentati in un
originale più 17 copie, la prova del potere di rappresentanza in un
esemplare.
Se lo spazio disponibile a fianco di ogni domanda non è sufficiente, si
prega di utilizzare dei fogli supplementari, indicando esattamente il punto
del formulario cui essi si riferiscono.
ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNIT+ EUROPEE
Direzione generale della Concorrenza
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Notificazione di accordi, decisioni o pratiche concordate, ai sensi
dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68 del
Consiglio, del 19 luglio 1968, mirante a ottenere la dichiarazione di non
applicabilità del divieto di cui all'articolo 2, qualora esista uno stato
di crisi ai sensi dell'articolo 6 di detto regolamento [2].
I. Informazioni relative agli interessati
1. Cognome, nome e indirizzo della persona che presenta la notificazione. Se tale persona agisce in qualità di rappresentante, indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa o dell'associazione di imprese rappresentata, nonché nome e indirizzo dei proprietari o soci, ovvero, per le persone giuridiche, dei rappresentanti legali.
Deve essere prodotta la prova del potere di rappresentanza. Se la notificazione viene inoltrata da più persone o per conto di più imprese, devono essere forniti i dati relativi a ciascuna di dette persone o imprese.
2. Ragione o denominazione sociale e indirizzo delle imprese partecipanti all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata, nonché cognome, nome e indirizzo dei proprietari o soci, ovvero, per le persone giuridiche, dei rappresentanti legali (salvo nel caso che dette indicazioni siano già state fornite al punto I.1).
Se non tutte le imprese partecipanti procedono alla notificazione, precisare in qual modo le altre imprese ne sono state informate. Queste indicazioni non sono necessarie per i contratti tipo [cfr. sezione II, paragrafo 2, lettera b)].
3. Se con l'accordo, la decisione o la pratica concordata è stata costituita una società o è stato istituito un servizio comune, indicarne la ragione o denominazione sociale o il nome e l'indirizzo, nonché cognome, nome e indirizzo dei rappresentanti.
4. Se l'esecuzione dell'accordo è affidata a una società o ad un servizio comune, indicarne la ragione sociale o il nome e l'indirizzo, nonché cognome, nome e indirizzo dei loro rappresentanti.
Allegare copia dello statuto.
5. Se si tratta di decisioni di associazioni di imprese, indicare la ragione sociale e l'indirizzo dell'associazione, nonché cognome, nome e indirizzo dei rappresentanti.
Allegare copia dello statuto.
6. Se si tratta di imprese il cui stabilimento o la cui sede si trovino fuori del SEE, indicare nome e indirizzo di un rappresentante ovvero la denominazione e l'indirizzo di una filiale stabiliti sul SEE.
II. Informazioni relative al contenuto dell'accordo,
della decisione o della pratica concordata
1. L'accordo, la decisione o la pratica concordata riguardano i trasporti
- ferroviari
- su strada
- per vie navigabili
o le operazioni corrispondenti degli ausiliari dei trasporti?
2. Se il contenuto risulta da atto scritto, allegare copia del testo completo, salvo indicazione contraria qui sotto, alle lettere a) e b).
a) Si tratta unicamente di un accordo quadro o di una decisione quadro?
In caso affermativo, allegare anche copia del testo completo dei singoli accordi e provvedimenti di attuazione.
b) Si tratta di un contratto tipo, cioè di un contratto che il notificante conclude regolarmente con determinate persone o gruppi di persone?
In caso affermativo, è sufficiente allegare il testo del contratto tipo.
3. Se il contenuto, o una parte di esso, non risulta da atto scritto, indicarlo qui a fianco.
4. Fornire in ogni caso le seguenti indicazioni supplementari:
a) Data di conclusione dell'accordo, della decisione o della pratica concordata.
b) Data di entrata in vigore e eventualmente durata prevista di validità.
c) Oggetto: descrizione dettagliata del servizio (dei servizi) di trasporto in causa o di ogni altro oggetto dell'accordo, della decisione o della pratica concordata.
d) Finalità dell'accordo, della decisione o della pratica concordata.
e) Condizioni di adesione, di risoluzione di recesso.
f) Misure che possono essere applicate contro le imprese partecipanti (penalità, esclusione, ecc.).
III. Mezzi previsti per conseguire le finalità
dell'accordo, della decisione o della
pratica concordata
1. Indicare se e in qual misura l'accordo, la decisione o la pratica concordata riguardi:
- l'osservanza di determinati prezzi o condizioni di trasporto o di altre condizioni d'esercizio;
- la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto, dello sviluppo tecnico o degli investimenti;
- la ripartizione dei mercati dei trasporti, la restrizione alla libertà di concludere contratti di trasporto con terzi (contratti di esclusiva);
- la restrizione alla libertà di concludere contratti di trasporto con terzi (contratti di esclusiva);
- l'applicazione di condizioni differenti per prestazioni equivalenti.
2. L'accordo, la decisione o la pratica concordata riguardano le prestazioni di servizi di trasporto
a) soltanto all'interno di uno Stato membro o Stato EFTA?
b) fra Stati membri?
c) fra Stati EFTA?
d) fra la Comunità e uno o più Stati EFTA?
e) fra uno Stato membro o uno Stato EFTA e Stati terzi?
f) fra Stati terzi relativamente al transito attraverso uno o più Stati membri e/o uno o più Stati EFTA?
IV. Sussistenza delle condizioni alle quali l'accordo,
la decisione o la pratica concordata sono esentati
dal divieto di cui all'articolo 2
Esporre in quale misura:
1. vi è perturbazione del mercato dei trasporti;
2. l'accordo, la decisione o la pratica concordata è indispensabile per ridurre detta perturbazione;
3. l'accordo, la decisione o la pratica concordata non elimina la concorrenza su una parte sostanziale del mercato dei trasporti in parola.
V. Indicare se, ed eventualmente in ordine a quali
punti, intendete completare la giustificazione
I sottoscritti dichiarano che le indicazioni fornite nel presente documento
e nei relativi allegati rispondono a verità. Essi dichiarano altresì di
aver preso conoscenza di quanto disposto dall'articolo 22, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento (CEE) n. 1017/68.
Luogo e data:
Firme:
[1] Sono egualmente valide le notificazioni inoltrate mediante il
formulario TR(B) rilasciato dalla Commissione e il formulario TR(B)
rilasciato dalla Commissione e il formulario equivalente rilasciato
dall'EFTA. Ogni riferimento agli Stati EFTA va inteso nel senso di indicare
gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio
economico europeo
[2] Cfr. anche lo stesso regolamento modificato ai fini del SEE (punto 10 dell'allegato XIV all'accordo sullo Spazio economico europeo, qui di seguito denominato in forma abbreviata «accordo SEE»).
[1] Regolamento abrogato dall’art. 18 del