Settore: | Normativa europea |
Materia: | 2. politica della concorrenza |
Capitolo: | 2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali |
Data: | 14/12/1987 |
Numero: | 3975 |
Sommario |
Art. 1. Campo d'applicazione. |
Art. 2. Eccezioni per taluni accordi tecnici. |
Art. 3. Procedure avviate su denuncia o avviate d'ufficio dalla Commissione. |
Art. 4. Espletamento delle procedure avviate su denuncia o avviate d'ufficio dalla Commissione. |
Art. 4 bis. Misure provvisorie contro le pratiche anticoncorrenziali. |
Art. 5. Applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato - Procedura di opposizione. |
Art. 6. Durata di validità e revoca delle decisioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3. |
Art. 7. - 19. |
Art. 20. Entrata in vigore. |
§ 2.2.24 - Regolamento 14 dicembre 1987, n. 3975. [1]
Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio del 14 dicembre 1987 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei.
(G.U.C.E. 31 dicembre 1987, n. L 374).
Art. 1. Campo d'applicazione.
1. Il presente regolamento determina le norme particolareggiate di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai servizi di trasporto aereo.
2. Il presente regolamento riguarda soltanto i trasporti aerei tra aeroporti della Comunità [2].
Art. 2. Eccezioni per taluni accordi tecnici.
1. Il divieto sancito all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non è applicabile agli accordi, decisioni e pratiche concordate, elencati nell'allegato, qualora abbiano per unico oggetto o effetto il raggiungimento di miglioramenti e l'instaurazione di una cooperazione sul piano tecnico. Tale elenco non è tassativo.
2. Se necessario la Commissione presenta al Consiglio proposte per la modifica dell'elenco riportato in allegato.
Art. 3. Procedure avviate su denuncia o avviate d'ufficio dalla Commissione. [3]
Art. 4. Espletamento delle procedure avviate su denuncia o avviate d'ufficio dalla Commissione. [4]
Art. 4 bis. Misure provvisorie contro le pratiche anticoncorrenziali. [5]
Art. 5. Applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato - Procedura di opposizione. [6]
Art. 6. Durata di validità e revoca delle decisioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3.
1. [7].
2. [8].
3. La Commissione può revocare o modificare la propria decisione o vietare agli interessati determinati comportamenti:
a) se cambia la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della decisione, o
b) se gli interessati non osservano un obbligo imposto dalla decisione, o
c) se la decisione si basa su indicazioni inesatte o è stata ottenuta con frode, o
d) se gli interessati abusano della deroga all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, concessa loro dalla decisione.
Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) la decisione può essere revocata con effetto retroattivo.
Art. 20. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.
ALLEGATO
Elenco di cui all'articolo 2
a) L'introduzione o l'applicazione uniforme di norme tecniche obbligatorie o raccomandate per gli aeromobili, i pezzi di aeromobili, il materiale e l'attrezzatura di aeromobili quando dette norme sono fissate da un'organizzazione normalmente riconosciuta a livello internazionale o da un costruttore di aeromobili o di materiale.
b) L'introduzione e l'applicazione uniforme di norme standard tecniche per le installazioni fisse per aeromobili, quando dette norme sono fissate da un'organizzazione normalmente riconosciuta a livello internazionale.
c) Lo scambio, il leasing, l'utilizzazione in comune o la manutenzione di aeromobili, di pezzi di aeromobili, di materiale o di installazioni fisse per il funzionamento di servizi aerei e l'acquisto in comune di pezzi di aeromobili purché tali intese siano concluse su una base non discriminatoria.
d) L'introduzione, il funzionamento e la manutenzione di reti di comunicazione tecnica, purché tali intese siano concluse su una base non discriminatoria.
e) Lo scambio, l'utilizzazione in comune o la formazione del personale a fini tecnici od operativi.
f) L'organizzazione e l'esecuzione di trasporti sostitutivi di passeggeri, posta e bagagli in caso di avaria o di ritardo di un aeromobile, mediante contratto di nolo o mediante la fornitura di un aeromobile di sostituzione in applicazione di disposizioni contrattuali.
g) L'organizzazione e l'esecuzione di trasporti aerei successivi o supplementari nonché la fissazione e l'applicazione di prezzi e condizioni globali per tali trasporti.
h) Il raggruppamento di spedizioni isolate.
i) L'elaborazione e l'applicazione di norme uniformi relative alla struttura e alle condizioni che regolano l'applicazione delle tariffe di trasporto, purché tali norme non fissino direttamente e indirettamente i prezzi e le condizioni di trasporto.
j) Le disposizioni riguardanti la vendita, il trasferimento e l'accettazione dei biglietti tra compagnie aeree ("interlining") nonché i sistemi di rimborso, di calcolo proporzionale e di contabilità messi a punto per tali fini.
k) La compensazione e la liquidazione dei conti tra le compagnie aeree tramite una camera di compensazione con tutti i servizi connessi o all'uopo necessari; la compensazione e la liquidazione dei conti tra le compagnie aeree e i loro agenti ufficialmente riconosciuti tramite un piano o un sistema di liquidazione centralizzato e automatizzato, con tutti i servizi connessi o all'uopo necessari.
[1] Regolamento abrogato dall’art. 1 del
[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2410/92.
[3] Articolo abrogato dall’art. 39 del
[4] Articolo abrogato dall’art. 39 del
[5] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1284/91 ed abrogato dall’art. 39 del
[6] Articolo abrogato dall’art. 39 del
[7] Paragrafo abrogato dall’art. 39 del
[8] Paragrafo abrogato dall’art. 39 del
[9] Articoli abrogati dall’art. 39 del