Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.3 trasporti terrestri |
Data: | 26/02/2009 |
Numero: | 169 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Eccezione legale per gli accordi tecnici |
Art. 3. Esenzione per i raggruppamenti di piccole e medie imprese |
Art. 4. Abrogazione |
Art. 5. Entrata in vigore, intese esistenti |
§ 8.3.245 - Regolamento 26 febbraio 2009, n. 169.
Regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili
(G.U.U.E. 5 marzo 2009, n. L 61)
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 83,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo [1],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Le regole di concorrenza applicabili ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili costituiscono uno degli elementi della politica comune dei trasporti nonché della politica economica generale.
(3) Occorre che le regole di concorrenza per questi settori tengano conto degli aspetti peculiari dei trasporti.
(4) Nella misura in cui le regole di concorrenza per i trasporti derogano alle regole di concorrenza generali, è opportuno mettere le imprese in grado di sapere quale sia la regolamentazione da applicare in ciascun caso.
(5) Il regime di concorrenza per i trasporti dovrebbe applicarsi nella stessa misura al finanziamento e all'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto che possano essere utilizzati insieme da taluni gruppi di imprese, nonché a determinate operazioni degli ausiliari dei trasporti per i trasporti ferroviari, su strada e per via navigabile.
(6) Per evitare che il commercio tra Stati membri venga pregiudicato e che sia falsata la concorrenza all'interno del mercato comune, occorre vietare, in linea di massima, per i suddetti tre modi di trasporto, gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni d'imprese e le pratiche concordate tra imprese, nonché lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune, che potrebbero avere effetti del genere.
(7) Determinati tipi di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore dei trasporti, che hanno soltanto per oggetto e per effetto l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica, possono essere sottratti al divieto delle intese poiché contribuiscono a migliorare la produttività. In base all'esperienza acquisita e in seguito all'applicazione del presente regolamento, il Consiglio potrà essere indotto a modificare, su proposta della Commissione, l'elenco di questi tipi di accordi.
(8) Per favorire un miglioramento della struttura talvolta troppo frazionata della professione nei settori dei trasporti su strada e per via navigabile, è inoltre opportuno esentare dal divieto delle intese gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate diretti a istituire o rendere operanti raggruppamenti di imprese di questi due modi di trasporto che abbiano per oggetto lo svolgimento di attività di trasporto, ivi incluso il finanziamento o l'acquisto in comune di materiale o di forniture di trasporto da utilizzare in comune. Questa esenzione di natura generale può essere accordata soltanto a condizione che la capacità totale di carico di un raggruppamento non superi un determinato massimale e che la capacità individuale delle imprese che aderiscono al raggruppamento non superi determinati limiti stabiliti in modo da evitare che una di esse possa trovarsi in posizione dominante all'interno del raggruppamento. La Commissione dovrebbe tuttavia avere la possibilità d'intervenire qualora tali accordi producano effetti incompatibili con le condizioni previste per l'esenzione o se quest'ultima viene utilizzata in modo abusivo. Nondimeno il fatto che il raggruppamento disponga di una capacità totale di carico superiore al massimale fissato, o che non possa usufruire dell'esenzione di natura generale a causa della capacità delle singole imprese che aderiscono al raggruppamento, non esclude che possa trattarsi di un accordo, di una decisione o di una pratica concordata leciti, sempre che siano conformi alle condizioni richieste a tal fine dal presente regolamento.
(9) Spetta in primo luogo alle stesse imprese valutare se negli accordi, nelle decisioni o nelle pratiche concordate prevalgano gli effetti restrittivi della concorrenza oppure se questa restrizione possa risultare giustificata da benefici economici e decidere quindi, sotto la propria responsabilità, il carattere illecito o lecito di tali accordi, decisioni o pratiche concordate.
(10) È quindi opportuno permettere alle imprese di concludere o applicare accordi senza doverli rendere noti. In tale modo esse si espongono bensì al rischio che questi accordi siano retroattivamente dichiarati nulli, qualora vengano esaminati a seguito di una denuncia o a un intervento d'ufficio della Commissione, ma non è escluso che l’esame a posteriori porti a riconoscerne la liceità,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Ambito di applicazione
Nel settore dei trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili sia agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto la fissazione di prezzi e condizioni di trasporto, la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto, la ripartizione dei mercati dei trasporti, l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica, il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi alla prestazione di trasporto, sempre che ciò sia necessario per permettere a un raggruppamento di imprese di esercitare in comune attività di trasporto stradale o per via navigabile, ai sensi dell'articolo 3, sia alle posizioni dominanti sul mercato dei trasporti. Queste disposizioni sono applicabili anche alle prestazioni degli ausiliari dei trasporti che hanno lo stesso oggetto o gli stessi effetti sopra indicati.
Art. 2. Eccezione legale per gli accordi tecnici
1. Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non è applicabile agli accordi, alle decisioni o alle pratiche concordate che abbiano solamente per oggetto e per effetto l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica mediante:
a) l'applicazione uniforme di norme e di tipi per il materiale, gli approvvigionamenti per i trasporti, i mezzi di trasporto e gli impianti fissi;
b) lo scambio o l'utilizzazione in comune di personale, materiale, veicoli e impianti fissi per effettuare dei trasporti;
c) l'organizzazione e l'esecuzione di trasporti successivi, complementari, sostitutivi o combinati, nonché la determinazione e l'applicazione di prezzi e condizioni globali per detti trasporti, ivi compresi i prezzi di concorrenza;
d) l'instradamento di trasporti eseguiti a mezzo di un unico modo di trasporto sugli itinerari più razionali sotto il profilo operativo;
e) il coordinamento degli orari di trasporto su itinerari successivi;
f) il raggruppamento di spedizioni isolate;
g) l'adozione di regole uniformi relative alla struttura e alle condizioni di applicazione delle tariffe di trasporto, purché tali regole non fissino i prezzi e le condizioni di trasporto.
2. Se necessario, la Commissione presenta al Consiglio proposte dirette ad ampliare o a ridurre l'elenco di cui al paragrafo 1.
Art. 3. Esenzione per i raggruppamenti di piccole e medie imprese
1. Gli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato sono esenti dal divieto stabilito da tale articolo quando abbiano per oggetto:
a) la costituzione ed il funzionamento di raggruppamenti di imprese di trasporto su strada o per via navigabile per l'esercizio di attività di trasporto;
b) il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi con la prestazione di trasporto, purché risultino necessari per permettere a tali raggruppamenti di esercitare attività in comune;
e quando la capacità totale di carico del raggruppamento non superi:
i) 10000 tonnellate per i trasporti su strada;
ii) 500000 tonnellate per i trasporti per via navigabile.
La capacità individuale di ciascuna impresa aderente al raggruppamento non può superare 1000 tonnellate per i trasporti su strada o 50000 tonnellate per i trasporti per via navigabile.
2. Se l'applicazione degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 produce, in un dato caso, effetti incompatibili con le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, può richiedersi alle imprese o associazioni di imprese di far cessare detti effetti.
Art. 4. Abrogazione
Il regolamento (CEE) n. 1017/68, come modificato dal regolamento citato nell'allegato I, parte A, è abrogato, ad eccezione dell’articolo 13, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate, in base all’articolo 5 del
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.
Art. 5. Entrata in vigore, intese esistenti
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il divieto previsto dall'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia o alla data dell'adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, sempre che entro sei mesi dalla data dell'adesione siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti di cui all’articolo 3 del presente regolamento. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che, alla data dell'adesione, rientrino già nell'ambito d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 67.
[2] GU C 161 del 13.7.2007, pag. 100.
[3] GU L 175 del 23.7.1968, pag. 1.
[4] Cfr. allegato I.
ALLEGATO I
PARTE A
Regolamento abrogato e sue modificazioni successive
(di cui all'articolo 4)
Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio (GU L 175 del 23.7.1968, pag. 1) | eccetto l'articolo 13, paragrafo 3 |
PARTE B
Atti successivi non abrogati
Atto di adesione del 1972
Atto di adesione del 1979
Atto di adesione del 1994
Atto di adesione del 2003
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CEE) n. 1017/68 |
Presente regolamento | |
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Art. 1 |
Art. 1 | |
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Art. 3 |
Art. 2 | |
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Art. 4, paragrafo 1, primo comma, prima frase introduttiva, primo trattino |
Art. 3, paragrafo 1, primo comma, prima frase introduttiva, lettera a) | |
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Art. 4, paragrafo 1, primo comma, prima frase introduttiva, secondo trattino |
Art. 3, paragrafo 1, primo comma, prima frase introduttiva, lettera b) | |
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Art. 4, paragrafo 1, primo comma, seconda frase introduttiva, primo trattino |
Art. 3, paragrafo 1, primo comma, seconda frase introduttiva, punto i) | |
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Art. 4, paragrafo 1, primo comma, seconda frase introduttiva, secondo trattino |
Art. 3, paragrafo 1, primo comma, seconda frase introduttiva, punto ii) | |
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Art. 4, paragrafo 1, secondo comma |
Art. 3, paragrafo 1, secondo comma | |
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Art. 4, paragrafo 2 |
Art. 3, paragrafo 2 | |
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Art. 4 | |
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Art. 30, paragrafo 1 |
Art. 5, paragrafo 1 | |
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Art. 30, paragrafo 3, secondo comma |
Art. 5, paragrafo 2 | |
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Art. 31 |
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Allegato I | |
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Allegato II | |