Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 25/05/2004 |
Numero: | 1017 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.6.Q57 – Regolamento 25 maggio 2004, n. 1017.
Regolamento (CE) n. 1017/2004 della Commissione che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli di importazione di banane nella Comunità per il terzo trimestre del 2004, nel quadro dei contingenti tariffari A, B e C.
(G.U.U.E. 26 maggio 2004, n. L 187).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) I dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 2003, in particolare alle importazioni effettive, segnatamente nel corso del terzo trimestre e, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario per il terzo trimestre del 2004, inducono a fissare i quantitativi indicativi per i contingenti tariffari A, B e C in modo da consentire un approvvigionamento soddisfacente dell'intera Comunità e la prosecuzione dei flussi commerciali tra le filiere di produzione e di commercializzazione.
(3) In base agli stessi dati occorre fissare, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del
(4) Poiché le disposizioni del presente regolamento devono applicarsi prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il terzo trimestre del 2004, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.
(5) Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli operatori stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, tenuto conto del fatto che il
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
Per il terzo trimestre del 2004, il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del
— al 23 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda i contingenti tariffari A e B,
— al 28 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda il contingente tariffario C.
Art. 2.
Per il terzo trimestre del 2004, il quantitativo massimo autorizzato di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del
a) al 23 % del quantitativo di riferimento fissato a norma degli articoli 4 e 5 del
b) al 23 % del quantitativo fissato e notificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del
c) al 28 % del quantitativo di riferimento fissato a norma degli articoli 4 e 5 del
d) al 28 % del quantitativo fissato e notificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del
Art. 3.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.