§ 1.6.Q57 – Regolamento 25 maggio 2004, n. 1017.
Regolamento (CE) n. 1017/2004 della Commissione che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:25/05/2004
Numero:1017


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.


§ 1.6.Q57 – Regolamento 25 maggio 2004, n. 1017.

Regolamento (CE) n. 1017/2004 della Commissione che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli di importazione di banane nella Comunità per il terzo trimestre del 2004, nel quadro dei contingenti tariffari A, B e C.

(G.U.U.E. 26 maggio 2004, n. L 187).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, in particolare l'articolo 20,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità  prevede, all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare un quantitativo indicativo, espresso da una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuno dei contingenti tariffari A, B e C previsti all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93, ai fini del rilascio dei titoli di importazione per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno.

     (2) I dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 2003, in particolare alle importazioni effettive, segnatamente nel corso del terzo trimestre e, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario per il terzo trimestre del 2004, inducono a fissare i quantitativi indicativi per i contingenti tariffari A, B e C in modo da consentire un approvvigionamento soddisfacente dell'intera Comunità e la prosecuzione dei flussi commerciali tra le filiere di produzione e di commercializzazione.

     (3) In base agli stessi dati occorre fissare, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, il quantitativo massimo per il quale ogni operatore può presentare domande di titoli per il terzo trimestre del 2004.

     (4) Poiché le disposizioni del presente regolamento devono applicarsi prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il terzo trimestre del 2004, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

     (5) Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli operatori stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, tenuto conto del fatto che il regolamento (CE) n. 838/2004 ha stabilito misure transitorie per l'importazione di banane nella Comunità a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Per il terzo trimestre del 2004, il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001, ai fini del rilascio dei titoli di importazione di banane nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato:

     — al 23 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda i contingenti tariffari A e B,

     — al 28 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda il contingente tariffario C.

 

     Art. 2.

     Per il terzo trimestre del 2004, il quantitativo massimo autorizzato di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 per le domande di titoli di importazione di banane nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato:

     a) al 23 % del quantitativo di riferimento fissato a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda i contingenti tariffari A e B;

     b) al 23 % del quantitativo fissato e notificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda i contingenti tariffari A e B;

     c) al 28 % del quantitativo di riferimento fissato a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda il contingente tariffario C;

     d) al 28 % del quantitativo fissato e notificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda il contingente tariffario C.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.