Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.1 questioni generali |
Data: | 26/02/2004 |
Numero: | 411 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 8.1.15 – Regolamento 26 febbraio 2004, n. 411.
Regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 3975/87 e modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003 relativamente ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 6 marzo 2004, n. L 68).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 83,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Né il
(2) Ne consegue che la Commissione, nei casi di violazione degli articoli 81 e 82 del trattato nel settore dei trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi, non ha i poteri di indagine e di applicazione di cui dispone invece per i trasporti aerei intracomunitari. In particolare, non dispone degli strumenti indispensabili per accertare i fatti e del potere di imporre le misure correttive necessarie per porre termine alle violazioni né di infliggere sanzioni qualora sia stata constatata la violazione. Inoltre, i diritti e i poteri specifici che il
(3) Le pratiche anticoncorrenziali nel settore dei trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi possono pregiudicare gli scambi tra Stati membri. Dato che i meccanismi previsti dal
(4) Quando si applicano gli articoli 81 e 82 del trattato CE nei procedimenti a norma del regolamento (CE) n. 1/ 2003 e conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, dovrebbero essere debitamente esaminati gli accordi in materia di trasporti aerei conclusi tra gli Stati membri e/o la Comunità europea, da un lato, e i paesi terzi, dall'altro, in particolare per valutare il grado di concorrenza nei pertinenti mercati dei trasporti aerei. Il presente regolamento non pregiudica tuttavia i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal trattato per quanto attiene alla conclusione e all'applicazione dei suddetti accordi.
(5) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 ha natura meramente declaratoria e dovrebbe quindi essere soppresso. Ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 3, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1/ 2003 fino alla data di scadenza delle suddette decisioni, il regolamento (CEE) n. 3975/87 cesserà di avere una funzione in quanto la maggior parte delle sue disposizioni sarà eliminata dal
(6) Per la stessa ragione andrebbe modificato in tal senso il
(7) La Commissione dovrebbe essere autorizzata a concedere esenzioni per categoria nel settore dei trasporti aerei relativamente al traffico tra la Comunità e i paesi terzi così come a quello intracomunitario. L'ambito d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3976/87 dovrebbe dunque essere esteso in modo da eliminare la sua limitazione ai trasporti aerei tra aeroporti comunitari.
(8) Il regolamento (CEE) n. 3975/87 dovrebbe dunque essere abrogato e il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CEE) n. 3975/87 è abrogato ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato prima della data di applicazione del
Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3976/87 sono soppresse le parole «tra aeroporti della Comunità».
Nell'articolo 32 del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.