Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.4 tutela degli interessi economici |
Data: | 19/06/2009 |
Numero: | 537 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 7.4.87 - Regolamento 19 giugno 2009, n. 537.
Regolamento (CE) n. 537/2009 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008, con riguardo all’elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all’interno della Comunità
(G.U.U.E. 20 giugno 2009, n. L 159)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) In conformità del
(2) Le autorità dell’Australia e del Costa Rica hanno chiesto alla Commissione di includere nell’elenco un nuovo organismo di controllo e di certificazione. Le autorità di tali paesi hanno fornito alla Commissione tutte le garanzie necessarie in merito al rispetto dei criteri di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del
(3) Il periodo d’inclusione dell’India nell’elenco di cui all’allegato III del
(4) Le autorità di Israele hanno informato la Commissione che un organismo di controllo e di certificazione ha cambiato nome.
(5) Alcuni prodotti agricoli importati dalla Tunisia sono attualmente commercializzati nella Comunità in forza delle disposizioni transitorie previste all’articolo 19 del
(6) Occorre pertanto modificare il
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato III del
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
[2] GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.
ALLEGATO
L’allegato III del
1) al punto 5 del testo concernente l’Australia è aggiunto il trattino seguente:
- "— AUS-QUAL Pty Ltd, www.ausqual.com.au";
2) al punto 5 del testo concernente il Costa Rica è aggiunto il trattino seguente:
- "— Control Union Certifications, www.cuperu.com";
3) Il testo relativo all’India è modificato come segue:
a) il testo del punto 5 è sostituito dal seguente:
- "- Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd, www.aditicert.net
- APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in
- Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in
- Control Union Certifications, www.controlunion.com
- ECOCERT India Private Limited, www.ecocert.in
- Food Cert India Pvt. Ltd, www.foodcert.in
- IMO Control Private Limited, www.imo.ch
- Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org
- ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products), www.iscoporganiccertification.com
- Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com
- Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com
- OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in
- SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com
- Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm
- Vedic Organic certification Agency, www.vediccertification.com
- Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp";
b) al punto 7 l’anno "2009" è sostituito da "2014";
4) al punto 5 del testo concernente Israele il testo del quarto trattino è sostituito dal seguente:
- "— Secal Israel Inspection and certification, www.skal.co.il";
5) dopo il testo relativo alla Svizzera, è inserito il testo seguente:
"TUNISIA
1. Categorie di prodotti :
a) prodotti vegetali non trasformati e materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione;
b) prodotti agricoli trasformati destinati all’alimentazione composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale.
2. Origine : prodotti della categoria 1, lettera a), e ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Tunisia.
3. Norme di produzione :
4. Autorità competente : Direction générale de la Production Agricole, www.agriportail.tn
5. Organismi di controllo :
- Ecocert S.A. in Tunisia, www.ecocert.com
- Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC, www.imcert.it
- BCS, www.bcs-oeko.com
- Lacon, www.lacon-institute.com
6. Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.
7. Data di scadenza dell’inclusione : 30 giugno 2012".