Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.1 cooperazione economica |
Data: | 29/03/1999 |
Numero: | 99 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla mutua promozione e protezione degli [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo [...] |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 29.1.173 - Legge 29 marzo 1999, n. 99.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla mutua promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Skopje il 26 febbraio 1997.
(G.U. 20 aprile 1999, n. 91, S.O.)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla mutua promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Skopje il 26 febbraio 1997.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.