§ 7.3.160 - Direttiva 6 gennaio 2003, n. 2.
Direttiva n. 2003/2/CE della Commissione relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell'arsenico (decimo adeguamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:06/01/2003
Numero:2


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 7.3.160 - Direttiva 6 gennaio 2003, n. 2.

Direttiva n. 2003/2/CE della Commissione relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell'arsenico (decimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio). (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 9 gennaio 2003, n. L 4).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce le Comunità europea,

     vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/62/CE della Commissione, in particolare l'articolo 2, lettera a), inserito dalla direttiva 89/678/CEE del Consiglio,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 89/677/CEE del Consiglio recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE impone talune restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell'arsenico.

     (2) Nell'ambito di una revisione della legislazione comunitaria riguardante l'uso dei composti a base di arsenico per la conservazione del legno successiva all'adesione all'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, nel 1995, è stata effettuata una valutazione dei rischi e un'analisi dei vantaggi e degli svantaggi di ulteriori restrizioni dell'uso di arsenico in taluni conservanti del legno.

     (3) La valutazione dei rischi è stata poi rinviata al comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente (CSTEE) per una valutazione inter pares, che ha consentito al CSTEE di concludere che la maggior parte dei rischi erano stati identificati correttamente. Tali rischi includono quelli per la salute dei bambini in relazione all'impiego di legni trattati con conservanti contenenti rame, cromo e arsenico (RCA) nelle attrezzature per parchi giochi e per la salute umana in relazione allo smaltimento di legno trattato all'RCA. È stato identificato anche un rischio per l'ambiente in talune acque marine.

     (4) Il CSTEE ha inoltre raccomandato, viste le scarse conoscenze riguardanti il legno trattato all'arsenico nelle discariche, di essere cauti e limitare l'uso dei conservanti all'arsenico alle situazioni di assoluta necessità.

     (5) In un altro documento riguardante gli effetti dell'arsenico sulla salute il CSTEE ha concluso che tale sostanza è sia genotossica che notoriamente cancerogena e che sarebbe opportuno tenere presente che non esistono soglie per l'effetto cancerogeno.

     (6) I rifiuti di legno trattato all'RCA sono stati classificati come rifiuti pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/ CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio.

     (7) La direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi intende armonizzare l'autorizzazione dei biocidi a livello comunitario e il regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi prevede che i conservanti per il legno siano valutati per primi nell'ambito del programma di revisione istituito dalla direttiva 98/8/CE. L'arsenico è stato identificato e notificato come principio attivo nel rispetto della scadenza stabilita dal regolamento (CE) n. 1896/2000. Entro il 28 marzo 2004 va presentata una documentazione completa per la valutazione dell'arsenico come principio attivo esistente.

     (8) Tenendo conto della valutazione dei rischi e del principio di cautela, data la mancanza dell'armonizzazione delle regole ai sensi della direttiva 98/8/CE o di una decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1896/2000, le restrizioni relative all'arsenico della direttiva 76/769/CEE devono essere adeguate al progresso tecnico. La presente direttiva non si applica al legno trattato all'RCA già messo in opera.

     (9) La presente direttiva va applicata senza pregiudicare la legislazione comunitaria che stabilisce requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE e dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

     (10) Le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio di sostanze e preparati pericolosi,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'allegato I alla direttiva 76/769/CEE è adeguato al progresso tecnico come specificato nell'allegato alla presente direttiva.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per uniformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano le suddette disposizioni entro il 30 giugno 2004.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     Il punto 20 dell'allegato I alla direttiva 76/769/CEE è sostituito dal testo seguente:

 

«20. Composti dell'arsenico

1. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati:

 

a) per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:

 

- carene di imbarcazioni,

 

- gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,

 

- qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso;

 

b) nella protezione del legno. I legni che hanno subito tale trattamento non possono essere immessi sul mercato;

 

c) in deroga a quanto specificato al punto precedente:

 

i) non sono oggetto di divieto le soluzioni di composti inorganici di tipo rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C utilizzate negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione. Il legno cosí trattato non può essere immesso sul mercato prima del completo fissaggio del conservante.

 

ii) È consentita l'immissione sul mercato di legno trattato con le soluzioni di tipo RCA in impianti industriali come indicato al punto i) se tale legno è destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l'integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame, senza che vi sia la probabilità che entri in contatto con i non addetti:

 

- nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali,

 

- nei ponti,

 

- nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, per esempio moli e ponti,

 

- nelle barriere antirumore,

 

- nei sistemi di protezione dalle valanghe,

 

- nelle recinzioni e barriere autostradali,

 

- nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame,

 

- nelle strutture per il contenimento della terra,

 

- nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni,

 

- nelle traversine ferroviarie in sotterraneo.

 

Ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, il legno trattato dovrà recare la dicitura “Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico”. Inoltre il legno immesso sul mercato in imballaggi dovrà riportare la dicitura “Maneggiare con guanti. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno vanno trattati come rifiuti pericolosi da un'impresa autorizzata.”

 

iii) Il legno trattato di cui ai punti i) e ii) non può essere usato:

 

- in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione,

 

- in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle,

 

- nelle acque marine,

 

- per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui al punto ii),

 

- in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con prodotti semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.

 

2. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso.»