§ 1.4.A24 – Regolamento 29 ottobre 2004, n. 1896.
Regolamento (CE) n. 1896/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1499/2004 relativo ad alcune misure eccezionali di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:29/10/2004
Numero:1896


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.A24 – Regolamento 29 ottobre 2004, n. 1896.

Regolamento (CE) n. 1896/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1499/2004 relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova in Belgio.

(G.U.U.E. 30 ottobre 2004, n. L 328).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, in particolare l’articolo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) A seguito dell’insorgenza dell’influenza aviaria in Belgio, le autorità belghe hanno adottato alcune misure di sostegno del mercato applicabili alle uova da cova. In virtù del regolamento (CE) n. 1499/2004 della Commissione, tali misure sono state assimilate a provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

     (2) L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1499/2004 fissa il periodo durante il quale avrebbe dovuto essere effettuata la trasformazione delle uova da cova che possono beneficiare delle misure di sostegno. Da un’analisi più approfondita della situazione nell’aprile e nel maggio del 2003 è risultato che non era possibile, per motivi di ordine veterinario e sanitario, rispettare tale periodo. E’ pertanto necessaria una proroga.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1499/2004, la data del «5 maggio 2003» è sostituita dalla data del «13 giugno 2003».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.