§ 7.3.145 - Direttiva 26 ottobre 2001, n. 90.
Direttiva n. 2001/90/CE della Commissione che adegua per la settima volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:26/10/2001
Numero:90


Sommario
Art. 1.      L'allegato I della direttiva 76/769/CEE viene adeguato al progresso tecnico come indicato nell'allegato alla presente direttiva
Art. 2.      1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 7.3.145 - Direttiva 26 ottobre 2001, n. 90.

Direttiva n. 2001/90/CE della Commissione che adegua per la settima volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (creosoto).

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 2 bis introdotto dalla direttiva 89/678/CEE del Consiglio,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi impone talune restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso del creosoto.

     (2) Un recente studio [1] ha concluso che il creosoto presenta un rischio di insorgenza di tumori superiore a quello finora presunto.

     (3) Lo studio è stato sottoposto per esame al comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) il quale ne ha constatato la rigorosità [2] e ha concluso che esistono prove scientifiche che suffragano la tesi secondo cui il creosoto con contenuto di benzo(a)pirene (BaP) inferiore a 0,005% in massa e/o il legno trattato con tale creosoto presentano un rischio di insorgenza del cancro per i consumatori e che l'entità del rischio dà motivo di preoccuparsi.

     (4) Un'analisi dei vantaggi e degli svantaggi di ulteriori restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso del creosoto [3] ha concluso, tra l'altro, che il creosoto per usi industriali nella Comunità ha già nella maggior parte dei casi un contenuto di BaP inferiore a 0,005% in massa e ha affermato che i rischi per la salute di tale creosoto e/o del legno contenente tale creosoto sono probabilmente ridotti nelle applicazioni industriali.

     (5) La direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi armonizzerà l'autorizzazione dei biocidi a livello europeo e il regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi stabilisce che i preservanti del legno siano valutati in via prioritaria nel programma di revisione di cui alla direttiva 98/8/CE. In attesa dell'armonizzazione delle disposizioni ai sensi della direttiva 98/8/CE, le limitazioni relative al creosoto devono essere adeguate al progresso tecnico.

     (6) La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro che stabilisce requisiti minimi per la protezione dei lavoratori e le direttive particolari ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della medesima direttiva, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

     (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio delle sostanze e dei preparati pericolosi,

 

[1] "Dermal Carcinogenicity Study of two Coal Tar Products by Chronic Epicutateous Application in Male CD-1 Mice (78 weeks)", Relazione finale del Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Aerosolforschung (Hannover, Germania).

[2] Parere sul rischio di insorgenza di tumori per i consumatori presentato dal creosoto con contenuto di benzo(a)pirene inferiore a 50 ppm e/o dal legno trattato con tale creosoto, e stima di tale rischio, ottava riunione plenaria del CSTEE, Bruxelles, 4 marzo 1999. Internet: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out29_en.html

[3] "Analysis on the Advantages and Drawbacks of Restrictions on the Marketing and Use of Creosote", Risk and Policy Analysts Limited, (Norfolk, UK).

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     L'allegato I della direttiva 76/769/CEE viene adeguato al progresso tecnico come indicato nell'allegato alla presente direttiva.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni devono essere messe in vigore al più tardi entro il 30 giugno 2003.

     2. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato

     Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, il punto 32 è modificato come segue:

     (Omissis).