Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
Data: | 19/06/2001 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. L'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue |
Art. 2. 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 luglio 2002. Essi ne [...] |
Art. 3. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 7.3.154 - Direttiva 19 giugno 2001, n. 41.
Direttiva n. 2001/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, per quanto riguarda le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.
(G.U.C.E. 18 luglio 2001, n. L 194).
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell'articolo 14 del trattato deve essere instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
(2) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, il 29 marzo 1996, la
(3) Per migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori è necessario che le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e i preparati che le contengono non siano immessi sul mercato a disposizione del grande pubblico.
(4) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della
(5) La direttiva 94/60/CE stabilisce che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per completare tale lista entro sei mesi dalla pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della
(6) La
(7) Sono stati valutati i rischi e i vantaggi delle sostanze recentemente classificate dalle direttive 97/69/CE e 98/73/CE come cancerogene, della categoria 2 o tossiche per la riproduzione della categoria 2.
(8) La presente direttiva non incide sulla legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla
hanno adottato la presente direttiva:
L'appendice dell'allegato I della
1) Nella parte introduttiva è aggiunta la seguente nota R:
(Omissis).
2) Le sostanze riportate nell'allegato della presente direttiva sono aggiunte a quelle contenute nell'appendice concernente i punti 29 e 31.
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 18 gennaio 2003.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
(Omissis).