§ 7.3.154 - Direttiva 19 giugno 2001, n. 41.
Direttiva n. 2001/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:19/06/2001
Numero:41


Sommario
Art. 1.      L'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue
Art. 2.      1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 luglio 2002. Essi ne [...]
Art. 3.      La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 7.3.154 - Direttiva 19 giugno 2001, n. 41.

Direttiva n. 2001/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, per quanto riguarda le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

(G.U.C.E. 18 luglio 2001, n. L 194).

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi dell'articolo 14 del trattato deve essere instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

     (2) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, il 29 marzo 1996, la decisione n. 646/96/CE che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000).

     (3) Per migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori è necessario che le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e i preparati che le contengono non siano immessi sul mercato a disposizione del grande pubblico.

     (4) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE presenta, in forma di appendice per i punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, una lista contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2. Tali sostanze e i preparati che le contengono non possono essere immessi sul mercato a disposizione del grande pubblico.

     (5) La direttiva 94/60/CE stabilisce che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per completare tale lista entro sei mesi dalla pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2.

     (6) La direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, e più in particolare dell'allegato I, presenta una sostanza classificata recentemente come cancerogena della categoria 2. La direttiva 98/73/CE della Commissione, del 18 settembre 1998, recante ventiquattresimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE e più in particolare dell'allegato I, presenta una sostanza recentemente classificata come cancerogena della categoria 2 e una sostanza recentemente classificata come tossica per la riproduzione della categoria 2. Tali sostanze dovrebbero essere aggiunte nell'appendice ai punti 29 e 31 all'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

     (7) Sono stati valutati i rischi e i vantaggi delle sostanze recentemente classificate dalle direttive 97/69/CE e 98/73/CE come cancerogene, della categoria 2 o tossiche per la riproduzione della categoria 2.

     (8) La presente direttiva non incide sulla legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e alle direttive particolari adottate in virtù di essa, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE),

     hanno adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     L'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue:

     1) Nella parte introduttiva è aggiunta la seguente nota R:

     (Omissis).

     2) Le sostanze riportate nell'allegato della presente direttiva sono aggiunte a quelle contenute nell'appendice concernente i punti 29 e 31.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 18 gennaio 2003.

     2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 3.

     La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato

     (Omissis).