§ 7.2.135 - Direttiva 29 aprile 2004, n. 77.
Direttiva n. 2004/77/CE della Commissione che modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l'etichettatura di taluni prodotti alimentari [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.2 informazione, educazione e rappresentanza dei consumatori
Data:29/04/2004
Numero:77


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 7.2.135 - Direttiva 29 aprile 2004, n. 77.

Direttiva n. 2004/77/CE della Commissione che modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l'etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 162).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, previa consultazione del Comitato scientifico dell'alimentazione umana,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva 94/54/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CEE del Consiglio contiene un elenco dei prodotti alimentari sulla cui etichetta devono comparire una o più indicazioni obbligatorie supplementari.

      (2) L'obiettivo della presente direttiva consiste nell'integrare detto elenco con le indicazioni riguardanti alcuni alimenti contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio.

      (3) L'acido glicirrizico è presente in natura nella pianta di liquirizia (Glycyrrhiza glabra), mentre il suo sale di ammonio è prodotto dagli estratti acquosi della stessa pianta. L'acido glicirrizico e il sale di ammonio figurano nel repertorio delle sostanze aromatizzanti, istituito con la decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/ 96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996. L'esposizione all'acido glicirrizico e al suo sale di ammonio avviene principalmente attraverso il consumo di dolciumi a base di liquirizia, tra cui gomme da masticare, infusi di erbe e altre bevande.

      (4) Nel parere del 4 aprile 2003 sull'acido glicirrizico e il suo sale di ammonio, il Comitato scientifico dell'alimentazione umana ha concluso che il limite massimo d'ingestione regolare di 100 mg al giorno garantisce un livello sufficiente di protezione per la maggior parte della popolazione e che un consumo superiore a tale livello può causare ipertensione. Tuttavia, secondo quanto rilevato dallo stesso Comitato, nella popolazione umana esistono sottogruppi per i quali tale soglia potrebbe non rappresentare un livello di protezione sufficiente. Rientrano in tali categorie persone affette da patologie connesse a disfunzioni dell'omeostasi dell'acqua e degli elettroliti.

      (5) In tale ottica, si rivela necessaria un'etichettatura che fornisca ai consumatori chiare indicazioni riguardo alla presenza di acido glicirrizico o del suo sale di ammonio nei prodotti dolciari e nelle bevande. In caso di elevato tenore di tali sostanze nei prodotti in questione, i consumatori, e in particolare quelli affetti da ipertensione, devono essere dissuasi da un consumo eccessivo. Per facilitare la comprensione di tali informazioni da parte dei consumatori, è preferibile utilizzare la dicitura generalmente diffusa di «estratti di liquirizia».

      (6) Occorre pertanto modificare la direttiva 94/54/CE.

      (7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'allegato della direttiva n. 94/54/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri autorizzano il commercio di prodotti conformi alla presente direttiva entro il 20.5.2005.

     2. Gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari non conformi alla presente direttiva entro il 20.5.2006.

     I prodotti non conformi alla presente direttiva ed etichettati prima di questa data possono tuttavia essere immessi in commercio sino ad esaurimento delle scorte.

 

          Art. 3.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 20.5.2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     All'allegato della direttiva 94/54/CE si aggiunge il testo seguente:

 

Tipo o categoria di prodotti alimentari

Indicazione obbligatoria

Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l.

La dicitura «contiene liquirizia» va aggiunta subito dopo l'elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine «liquirizia» figuri già nell'elenco di ingredienti o nella denominazione di vendita del prodotto. In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.

Dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg.

All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: «contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione». In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.

Bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2 % per volume di alcol1. (1)

All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: «contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione». In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.

 

(1) Tale livello si applica ai prodotti proposti pronti per il consumo o per la ricostituzione conformemente alle istruzioni del produttore.