Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.2 informazione, educazione e rappresentanza dei consumatori |
Data: | 05/12/2003 |
Numero: | 120 |
§ 7.2.120 – Direttiva 5 dicembre 2003, n. 120.
Direttiva n. 2003/120/CE della Commissione che modifica la direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 20 dicembre 2003, n. L 333).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana,
considerando quanto segue:
(1) Mediante la
(2) Il Comitato scientifico dell'alimentazione umana, nel suo parere del 13 dicembre 2001, sulla valutazione dell'innocuità di salatrim da utilizzarsi come sostituto dei grassi a contenuto calorico ridotto, quale nuovo ingrediente alimentare, ha dichiarato che il valore energetico di tale sostanza è compreso tra 5 e 6 kcal/g.
(3) Conformemente alle norme in vigore, il valore energetico di salatrim, classificato tra i grassi, va calcolato in base al coefficiente di conversione dei grassi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della
(4) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1.
Alla fine dell'articolo 5, paragrafo 1, della
«— salatrim 6 kcal/g-25kJ/g»
Art. 2.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, come pure una tabella di correlazione fra tali disposizioni e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di legislazione nazionale da essi adottate nel settore contemplato dalla presente direttiva.
Art. 3.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.