§ 6.5.78 - Decisione 24 settembre 1998, n. 2119.
Decisione (CE) n. 2119/98 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.5 tutela della salute
Data:24/09/1998
Numero:2119


Sommario
Art. 1.      Obiettivo della presente decisione è istituire una rete a livello comunitario per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, al fine [...]
Art. 2.      A norma della presente decisione si intende per
Art. 3.      Per un funzionamento efficace della rete comunitaria in materia di sorveglianza epidemiologica e per un'informazione uniforme sono determinati i seguenti elementi, secondo la procedura di cui [...]
Art. 4.      Ciascuna struttura e/o autorità di cui all'articolo 1, secondo comma o terzo comma, a seconda dei casi, comunica alla rete comunitaria
Art. 5.      La Commissione mette le informazioni di cui all'articolo 3 a disposizione di tutte le strutture e/o autorità di cui all'articolo 1. Ogni struttura o autorità assicura che le informazioni che [...]
Art. 6.      1. Gli Stati membri, sulla base delle informazioni disponibili attraverso la rete comunitaria, si consultano, in collegamento con la Commissione, per coordinare la loro azione in materia di [...]
Art. 7. 
Art. 8.      L'allegato può essere modificato o completato secondo la procedura di cui all'articolo 7
Art. 9.      Ciascuno Stato membro designa, entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente decisione, le strutture e/o le autorità di cui all'articolo 1, secondo e terzo comma, e ne informa [...]
Art. 10.      Ai fini della presente decisione, le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti nel campo [...]
Art. 11.      La presente decisione lascia impregiudicate le direttive 92/117/CEE e 95/46/CE
Art. 12.      1. La presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre altre modalità, procedure e misure per il loro sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e [...]
Art. 13.      La Commissione, con l'assistenza degli Stati membri, vigila sulla coerenza e la complementarità fra la presente decisione e i pertinenti programmi e iniziative comunitari, sia quelli che si [...]
Art. 14.      1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni periodiche di valutazione in merito al funzionamento della rete comunitaria
Art. 15.      La presente decisione entra in vigore il 3 gennaio 1999
Art. 16.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 6.5.78 - Decisione 24 settembre 1998, n. 2119. [1]

Decisione (CE) n. 2119/98 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità.

(G.U.C.E. 3 ottobre 1998, n. L 268).

 

Art. 1.

     Obiettivo della presente decisione è istituire una rete a livello comunitario per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo nella Comunità delle categorie di malattie trasmissibili indicate nell'allegato. Tale rete sarà utilizzata per:

     - la sorveglianza epidemiologica di dette malattie e

     - un sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione ed il controllo delle stesse malattie.

Per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica di tali malattie, la rete è istituita mettendo in costante comunicazione, tramite tutti gli adeguati strumenti tecnici, la Commissione e quelle strutture e/o le autorità che, nell'ambito di ciascuno Stato membro e sotto la responsabilità di quest'ultimo, sono competenti a livello nazionale e sono incaricate di raccogliere le informazioni relative alla sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili, nonché adottando procedure per la diffusione ordinata dei dati oggetto della sorveglianza a livello comunitario.

Per quanto riguarda il sistema di allarme rapido e di reazione, la rete si forma mettendo in costante comunicazione tra loro, mediante strumenti adeguati, la Commissione e le autorità competenti di ciascuno Stato membro responsabili della determinazione delle misure che possono essere necessarie per la protezione della sanità pubblica.

La Commissione provvede al coordinamento della rete in collaborazione con gli Stati membri.

 

     Art. 2.

     A norma della presente decisione si intende per:

     1) «sorveglianza epidemiologica»: la raccolta, l'analisi, l'interpretazione e la diffusione sistematiche e continue di dati sanitari, compresi gli studi epidemiologici, relativi alle categorie di malattie trasmissibili indicate nell'allegato, in particolare per quanto riguarda la dinamica di diffusione di tali malattie nel tempo e nello spazio, nonché l'analisi dei fattori che comportano il rischio di contrarle, al fine di adottare adeguate misure preventive e di lotta;

     2) «prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili» il complesso delle misure, comprese le investigazioni epidemiologiche, adottate dalle competenti autorità sanitarie degli Stati membri per prevenire e arrestare la diffusione delle malattie trasmissibili;

     3) «rete comunitaria»: la rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili, vale a dire il sistema di scambio delle informazioni necessarie per realizzare le attività di cui ai punti 1) e 2).

 

     Art. 3.

     Per un funzionamento efficace della rete comunitaria in materia di sorveglianza epidemiologica e per un'informazione uniforme sono determinati i seguenti elementi, secondo la procedura di cui all'articolo 7:

     a) le malattie trasmissibili che devono progressivamente essere oggetto di controllo da parte della rete comunitaria;

     b) i criteri per la selezione di queste malattie, tenendo conto delle categorie elencate nell'allegato e delle reti di collaborazione esistenti in materia di sorveglianza delle malattie nelle quali si può fare affidamento;

     c) la definizione dei casi, in particolare le caratteristiche cliniche e microbiologiche;

     d) la natura e il tipo di dati e di informazioni che le strutture e/o le autorità di cui all'articolo 1, secondo comma devono raccogliere e trasmettere nel contesto della sorveglianza epidemiologica nonché i mezzi per rendere tali dati comparabili e compatibili;

     e) i metodi di sorveglianza epidemiologica e microbiologica;

     f) gli orientamenti per le misure di protezione da adottare, in particolare alle frontiere esterne degli Stati membri, soprattutto in situazioni di emergenza;

     g) gli orientamenti per l'informazione e le guide di buone prassi a uso del pubblico;

     h) gli opportuni strumenti tecnici e le procedure attraverso i quali i dati possano essere diffusi e analizzati a livello comunitario.

 

     Art. 4.

     Ciascuna struttura e/o autorità di cui all'articolo 1, secondo comma o terzo comma, a seconda dei casi, comunica alla rete comunitaria:

     a) le informazioni sull'insorgenza o la ricomparsa di casi di malattie trasmissibili, di cui all'articolo 3, lettera a), nello Stato membro cui appartiene tale struttura e/o autorità nonché le informazioni sulle misure di controllo applicate;

     b) qualsiasi informazione utile riguardante l'evoluzione delle situazioni epidemiche per le quali essa è incaricata di raccogliere informazioni;

     c) le informazioni su insoliti fenomeni epidemici o su nuove malattie trasmissibili di origine ignota;

     d) qualsiasi informazione utile in suo possesso riguardante:

     - casi di malattie trasmissibili che rientrano nelle categorie indicate nell'allegato,

     - nuove malattie trasmissibili di origine ignota comparse in paesi terzi;

     e) le informazioni riguardanti i meccanismi e le procedure, esistenti o proposti, di prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili, specialmente in situazioni di emergenza;

     f) gli elementi di valutazione che possano aiutare gli Stati membri a coordinare la loro azione in materia di prevenzione e di controllo delle malattie trasmissibili, comprese le contromisure adottate.

 

     Art. 5.

     La Commissione mette le informazioni di cui all'articolo 3 a disposizione di tutte le strutture e/o autorità di cui all'articolo 1. Ogni struttura o autorità assicura che le informazioni che comunica alla rete, a norma dell'articolo 4, sia prontamente trasmessa a tutte le strutture o autorità partecipanti e alla Commissione;

 

     Art. 6.

     1. Gli Stati membri, sulla base delle informazioni disponibili attraverso la rete comunitaria, si consultano, in collegamento con la Commissione, per coordinare la loro azione in materia di prevenzione e di controllo delle malattie trasmissibili.

     2. Uno Stato membro che intenda adottare misure per il controllo delle malattie trasmissibili deve, prima di adottare tali misure, informare gli altri Stati membri e la Commissione sulla natura e la portata di dette misure attraverso la rete comunitaria. Lo Stato membro in questione consulta inoltre gli altri Stati membri e la Commissione tramite la rete comunitaria sulla natura e la portata delle misure da adottare a meno che la necessità di tutelare la sanità pubblica sia tanto urgente che la consultazione si riveli impossibile.

     3. Uno Stato membro che debba adottare d'urgenza misure di controllo per far fronte all'insorgenza o alla ricomparsa di malattie trasmissibili ne informa al più presto gli altri Stati membri e la Commissione, attraverso la rete comunitaria.

In casi specifici debitamente giustificati, gli Stati membri che lo desiderano possono prevedere misure appropriate di prevenzione e di protezione adottate di concerto tra Stati membri, in collegamento con la Commissione.

     4. Gli Stati membri si coordinano tra di loro, in collegamento con la Commissione, sulla scorta delle consultazioni e delle informazioni trasmesse, per quanto riguarda le misure che hanno adottato o intendano adottare a livello nazionale.

     5. Le procedure relative alle informazioni e alla consultazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché le procedure relative al coordinamento di cui ai paragrafi 1 e 4, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 7.

 

     Art. 7. [2]

     1. Ai fini dell'attuazione della presente decisione la Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 8.

     L'allegato può essere modificato o completato secondo la procedura di cui all'articolo 7.

 

     Art. 9.

     Ciascuno Stato membro designa, entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente decisione, le strutture e/o le autorità di cui all'articolo 1, secondo e terzo comma, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. Le strutture e/o autorità così scelte sono pubblicamente definite dagli Stati membri come facenti parte della rete comunitaria istituita con la presente decisione.

 

     Art. 10.

     Ai fini della presente decisione, le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti nel campo della sanità pubblica, in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità.

 

     Art. 11.

     La presente decisione lascia impregiudicate le direttive 92/117/CEE e 95/46/CE.

 

     Art. 12.

     1. La presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre altre modalità, procedure e misure per il loro sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili.

     2. La presente decisione non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri risultanti da accordi o da convenzioni bilaterali o multilaterali, che esistono o saranno conclusi nel settore contemplato dalla presente decisione.

 

     Art. 13.

     La Commissione, con l'assistenza degli Stati membri, vigila sulla coerenza e la complementarità fra la presente decisione e i pertinenti programmi e iniziative comunitari, sia quelli che si collocano nel settore della sanità pubblica sia, in particolare, il programma quadro di informazione statistica, i progetti nel settore degli scambi telematici di dati tra amministrazioni e il programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, specialmente le sue applicazioni telematiche.

 

     Art. 14.

     1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni periodiche di valutazione in merito al funzionamento della rete comunitaria.

     2. La prima relazione, che è presentata entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione, individua, in particolare, gli elementi della rete comunitaria che dovrebbero essere migliorati o adeguati. Essa conterrà inoltre qualsiasi proposta di modifica o di adeguamento della presente decisione che la Commissione reputi necessaria.

     3. La Commissione effettua in seguito una valutazione della rete comunitaria ogni cinque anni, rivolgendo particolare attenzione alla sua capacità strutturale e all'uso effettivo delle risorse, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

     Art. 15.

     La presente decisione entra in vigore il 3 gennaio 1999.

 

     Art. 16.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

ELENCO DELLE CATEGORIE DI MALATTIE TRASMISSIBILI

 

     - Malattie a prevenzione vaccinale

     - Malattie trasmissibili per via sessuale

     - Epatiti virali

     - Malattie di origine alimentare

     - Malattie di origine idrica e malattie di origine ambientale

     - Infezioni nosocomiali

     - Altre malattie trasmissibili attraverso agenti non convenzionali (compreso il morbo di Creutzfeldt-Jakob)

     - Malattie contemplate dal regolamento sanitario internazionale (febbre gialla, colera, peste)

     - Altre malattie (idrofobia, tifo esantematico, febbri emorragiche virali, malaria e ogni altra malattia epidemica grave non ancora classificata, ecc.)

 

 

     Dichiarazione della Commissione

     Tenendo conto delle risorse disponibili, la Commissione si adopererà in modo particolare per fornire una struttura dotata di personale e connotazione atti ad assicurare l'applicazione della decisione.

 


[1] Abrogata dall'art. 20 della Decisione n. 1082/2013/UE.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003.