§ 6.3.61 - Regolamento 27 giugno 2001, n. 1485.
Regolamento (CE) n. 1485/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.3 territorio, ambiente e risorse naturali
Data:27/06/2001
Numero:1485


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 2158/92 è modificato come segue.
Art. 2.      Qualunque riferimento a una misura adottata in applicazione del regolamento (CE) n. 308/97 del Consiglio va inteso come riferimento a una misura adottata in applicazione del presente [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 6.3.61 - Regolamento 27 giugno 2001, n. 1485.

Regolamento (CE) n. 1485/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi

(G.U.C.E. 20 luglio 2001, n. L 196)

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale, previa consultazione del Comitato delle regioni, ai sensi della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) È opportuno sottolineare il ruolo fondamentale svolto dalle popolazioni rurali, in particolare dai selvicoltori e dagli allevatori, principali detentori del patrimonio forestale europeo, e segnatamente dalle loro organizzazioni professionali, nella definizione di piani regionali di difesa dagli incendi, nella pratica di una selvicoltura preventiva e nelle misure di primo intervento, e la necessità di creare le condizioni per un'effettiva partecipazione di questi operatori alla protezione delle foreste europee da tale fattore abiotico.

     (2) Il periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 terminava il 31 dicembre 1996. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 308/97. Nella sentenza pronunciata il 25 febbraio 1999 nelle cause riunite C-164/97 e C-165/97, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato il regolamento (CE) n. 308/97 del Consiglio, ma ne ha conservato gli effetti fino all'adozione di un nuovo regolamento che sostituisce quello annullato. È opportuno, al fine di garantire la certezza del diritto, assicurare che le misure adottate in applicazione del regolamento annullato permangano valide.

     (3) Le foreste svolgono una funzione essenziale per preservare gli equilibri ecologici fondamentali, in particolare per quanto riguarda il suolo, il regime delle acque, il clima, la fauna e la flora. Tali equilibri ecologici sono indispensabili per un'agricoltura sostenibile e per la gestione dello spazio rurale.

     (4) È opportuno prendere in considerazione l'importanza del bosco mediterraneo negli ecosistemi degli Stati membri del sud della Comunità, soprattutto nelle regioni interessate da processi di desertificazione.

     (5) La conservazione del patrimonio forestale è di grande importanza dal punto di vista economico, ecologico e sociale e contribuisce in particolare a salvaguardare la situazione sociale della popolazione attiva nel settore dell'agricoltura e nelle zone rurali.

     (6) La Comunità e gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione del patrimonio forestale e al riguardo hanno assunto impegni a livello internazionale in materia di sviluppo sostenibile delle foreste e di protezione degli ecosistemi forestali, in particolare nel quadro della Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo svoltasi a Rio nel 1992, nonché in occasione delle tre Conferenze ministeriali paneuropee sulla protezione delle foreste in Europa, svoltesi rispettivamente a Strasburgo nel 1990, a Helsinki nel 1993 e a Lisbona nel 1998. L'azione comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 2158/92 contribuisce a tener fede ai suddetti impegni.

     (7) In virtù del regolamento (CEE) n. 2158/92 sono stati classificati come zone a rischio di incendio 60 milioni di ettari di foreste, superficie che corrisponde a quasi la metà della superficie totale delle foreste europee.

     (8) Il fuoco continua a rappresentare un fattore che limita lo sviluppo sostenibile delle foreste nelle zone a rischio d'incendio.

     (9) La protezione delle foreste dagli incendi contribuisce pertanto direttamente alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del trattato.

     (10) Il sistema comunitario d'informazione sugli incendi di foresta, istituito ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2158/92, ha consentito di mettere in atto una cooperazione comunitaria nel settore degli incendi boschivi. Lo sviluppo di tale sistema consentirà di disporre di uno strumento efficace per valutare meglio le iniziative di protezione delle foreste dagli incendi e per analizzarne più approfonditamente le cause.

     (11) È quindi opportuno proseguire l'azione prevista dal regolamento (CEE) n. 2158/92, in particolare per rafforzare la coerenza delle misure forestali finanziate nelle zone che presentano rischi di incendio, per intensificare la lotta contro le cause degli incendi, per migliorare i dispositivi di prevenzione e di sorveglianza, nonché prorogarne di cinque anni la durata, per un totale di dieci anni a partire dal 1° gennaio 1992.

     (12) Le misure per l'esecuzione del regolamento (CEE) n. 2158/92 sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (13) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata dell'azione, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

     (14) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2158/92,

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 2158/92 è modificato come segue.

     1) Gli articoli 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

     "Articolo 9

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente forestale (in seguito denominato 'il comitato').

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Articolo 10

     1. L'azione è prevista per una durata di dieci anni a partire dal 1° gennaio 1992.

     2. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'azione per il periodo 1997-2001 è pari a 49,4 milioni di EUR.

     Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

     3. Prima dello scadere del periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e una proposta di revisione attinente in particolare agli aspetti ecologici, economici e sociali (valutazione qualitativa) e ai risultati di un'analisi costi-benefici (valutazione quantitativa)."

     2) All'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 3, i termini "procedura prevista all'articolo 9" sono sostituiti da "procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 2".

 

          Art. 2.

     Qualunque riferimento a una misura adottata in applicazione del regolamento (CE) n. 308/97 del Consiglio va inteso come riferimento a una misura adottata in applicazione del presente regolamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.