Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 08/02/1999 |
Numero: | 308 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2000. |
§ 12.2.94 - Regolamento 8 febbraio 1999, n. 308.
Regolamento (CE) n. 308/1999 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame.
(G.U.C.E. 12 febbraio 1999, n. L 038).
Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:
1) [1];
2) [2];
3) [3];
4) L'allegato IV è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
5) [4];
6) [5];
7) [6];
8) L'illustrazione 4A è sostituita dall'illustrazione dell'allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I [7]
ALLEGATO II [8]
[1] Modifica il terzo trattino, punto iii), lettera b), paragrafo 4, art. 29 del
[2] Sostituisce la lettera b), paragrafo 2, art. 30 del
[3] Modifica l'allegato I del
[4] Modifica l'allegato IX del
[5] Modifica l'allegato XII del
[6] Sostituisce il paragrafo 5 dell'allegato XIII del
[7] Sostituisce l'allegato IV del
[8] Sostituisce la figura 4a del