§ 6.2.139 - Decisione 20 novembre 2001, n. 2455.
Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:20/11/2001
Numero:2455


Sommario
Art. 1.      È adottato l'elenco di sostanze prioritarie, comprese le sostanze individuate come sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3 della direttiva n. 2000/60/CE. Tale [...]
Art. 2.      L'elenco delle sostanze prioritarie istituito dalla presente decisione sostituisce l'elenco di sostanze di cui alla comunicazione della Commissione, del 22 giugno 1982
Art. 3.      Al fine di tener conto di tutte le sostanze atte potenzialmente a essere classificate come prioritarie, la Commissione e gli Stati membri assicurano la disponibilità dei dati attinenti alla [...]
Art. 4.      La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 6.2.139 - Decisione 20 novembre 2001, n. 2455.

Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE.).

(G.U.C.E. 15 dicembre 2001, n. L 331.).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale, previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     1. La direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità e le direttive adottate nel quadro di quest'ultima attualmente rappresentano il principale strumento comunitario per controllare lo scarico puntuale e diffuso di sostanze pericolose.

     2. I controlli comunitari previsti dalla direttiva 76/464/CEE sono stati sostituiti, armonizzati e ulteriormente sviluppati dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

     3. Ai sensi della direttiva 2000/60/CE devono essere adottate misure specifiche a livello comunitario per combattere l'inquinamento delle acque causato da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentano un rischio significativo per l'ambiente o attraverso di esso, compresi i rischi per le acque utilizzate per la produzione di acqua potabile. Le misure in questione tendono alla riduzione progressiva e, nel caso delle sostanze pericolose prioritarie definite all'articolo 2, punto 30 della direttiva 2000/60/CE, all'arresto o alla graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite nei vent'anni successivi all'adozione di tali misure a livello comunitario, al fine ultimo, identificato nel quadro della realizzazione degli obiettivi degli accordi internazionali in materia, di pervenire a concentrazioni nell'ambiente marino vicine ai valori del fondo naturale, per le sostanze presenti in natura, e vicine allo zero, per le sostanze sintetiche antropogeniche. In vista dell'adozione di tali misure è necessario, ai sensi dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE, istituire l'elenco delle sostanze prioritarie, comprese le sostanze pericolose prioritarie. L'elenco è stato preparato tenendo conto delle raccomandazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 5 della direttiva 2000/60/CE.

     4. Per le sostanze esistenti in natura o prodotte da processi naturali quali il cadmio, il mercurio e gli idrocarburi aromatici policiclici (PAH), non vi è la possibilità di eliminare completamente scarichi, emissioni e perdite da tutte le fonti potenziali. Di tale elemento si dovrà tenere adeguatamente conto in sede di elaborazione delle direttive specifiche mentre le misure da adottare dovranno essere finalizzate all'eliminazione di emissioni, scarichi e perdite nelle acque delle sostanze pericolose prioritarie antropogeniche.

     5. La direttiva 2000/60/CE introduce, all'articolo 16, paragrafo 2, una metodologia scientifica per selezionare le sostanze prioritarie in base al rischio significativo che rappresentano per l'ambiente acquatico o da esso originato.

     6. La metodologia definita nella direttiva 2000/60/CE consente di applicare, quale soluzione più pratica, una procedura semplificata di valutazione dei rischi, fondata su principi scientifici e che tenga conto in particolare di quanto segue:

     - prove riguardanti il rischio intrinseco della sostanza interessata e segnatamente la sua ecotossicità acquatica e la tossicità per le persone attraverso vie di esposizione acquatiche,

     - prove derivanti dal monitoraggio di fenomeni di contaminazione ambientale diffusi e

     - altri fattori comprovati che possano indicare la possibilità di una contaminazione ambientale diffusa, quali il volume di produzione e di uso della sostanza interessata e le modalità d'uso.

     7. Su questa base la Commissione ha elaborato una procedura per la definizione delle priorità in base al duplice principio del monitoraggio e della modellazione (COMMPS - Combined monitoring-based and modelling-based priority setting), in collaborazione con gli esperti delle parti interessate, con la partecipazione del Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente, degli Stati membri, dei paesi dell'EFTA, dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle associazioni industriali europee, comprese quelle che rappresentano le piccole e medie imprese, e delle organizzazioni ambientaliste europee.

     8. La Commissione dovrebbe associare alla procedura COMMPS i paesi candidati all'adesione all'Unione a cominciare da quelli il cui territorio è attraversato da corsi d'acqua che attraversano anche il territorio di uno Stato membro dell'Unione o che affluiscono in questi ultimi.

     9. In base alla procedura COMMPS, e dopo un dibattito aperto al pubblico e trasparente con le parti interessate, è stato selezionato un primo elenco di 33 sostanze o gruppi di sostanze prioritari.

     10. E’ auspicabile che tale elenco venga adottato in tempi rapidi per consentire la realizzazione tempestiva e continua di controlli comunitari delle sostanze pericolose secondo la strategia proposta all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE ed in particolare secondo le proposte in merito ai controlli di cui all'articolo 16, paragrafo 6 e le proposte in materia di standard di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 7, con il fine di realizzare gli obiettivi della direttiva.

     11. L'elenco di sostanze prioritarie adottato dalla presente decisione sostituisce l'elenco di sostanze di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio, del 22 giugno 1982, concernente le sostanze pericolose che potrebbero figurare nell'allegato I della direttiva 76/464/CEE.

     12. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, l'individuazione delle "sostanze pericolose prioritarie" impone di tenere conto della selezione di sostanze potenzialmente pericolose effettuata nella pertinente normativa comunitaria sulle sostanze pericolose o nei pertinenti accordi internazionali. Le sostanze pericolose sono definite nella suddetta direttiva come "le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe".

     13. Gli accordi internazionali pertinenti comprendono tra gli altri la convenzione OSPAR per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, la convenzione HELCOM sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico, la convenzione di Barcellona sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento, le convenzioni adottate nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale, la Convenzione PNUA sugli inquinanti organici persistenti e il protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico trasfrontaliero a grande distanza.

     14. La selezione di sostanze prioritarie e l'individuazione di sostanze pericolose prioritarie volta ad istituire controlli delle emissioni, degli scarichi e delle perdite contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione degli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito delle convenzioni internazionali per la protezione delle acque marine, ed in particolare all'applicazione della strategia in materia di sostanze pericolose adottata nella riunione ministeriale dell'OSPAR del 1998, nel quadro della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale ai sensi della decisione 98/249/CE del Consiglio del 7 ottobre 1997.

     15. L'individuazione delle "sostanze pericolose prioritarie" nell'elenco delle sostanze prioritarie dovrebbe essere operata con riferimento, tra l'altro, alle sostanze pericolose per le quali si è decisa l'eliminazione graduale o l'arresto degli scarichi, emissioni e perdite nell'ambito di accordi internazionali, come le sostanze pericolose di cui si è decisa l'eliminazione graduale in sedi internazionali fra cui IMO, PNUA o UNECE, le sostanze pericolose per le quali si è deciso l'arresto di scarichi, emissioni e perdite quale priorità nell'ambito della convenzione OSPAR, comprese le sostanze pericolose individuate da OSPAR DYNAMEC Selection I [1] o III [2], le sostanze pericolose che "danno adito a preoccupazioni analoghe" a quella suscitata da sostanze persistenti, tossiche e bioaccumulabili (PTB), quali ad esempio le sostanze che alterano il sistema endocrino individuate nel quadro della strategia OSPAR, i metalli pesanti compresi nel protocollo sui metalli pesanti della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e selezionati per un'azione prioritaria nel quadro di OSPAR 1998 e 2000, che danno adito a preoccupazioni analoghe a quelle suscitate dalle sostanze PTB.

[1] Non intrinsecamente biodegradabili, con log kow ?5 o BCF ?5000 e forte tossicità nelle acque (?0,1 mg/l) o cancerogene, mutagene o genotossiche per mammiferi.

[2] Non intrinsecamente biodegradabili, con log kow ?4 o BCF ?500 e forte tossicità nelle acque (?1 mg/l) o cancerogene, mutagene o genotossiche per i mammiferi.

     16. Al fine di rendere efficaci le misure di lotta contro l'inquinamento idrico la Commissione dovrebbe promuovere la sincronizzazione delle ricerche e delle conclusioni svolte nel quadro della convenzione OSPAR e in quello della procedura COMMPS.

     17. La procedura COMMPS è concepita come uno strumento dinamico di attribuzione delle priorità alle sostanze pericolose, aperto a continui miglioramenti e sviluppi, in vista di un riesame e adeguamento del primo elenco di sostanze prioritarie al massimo quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva 2000/60/CE e, successivamente, almeno ogni quattro anni. Al fine di assicurare che tutte le potenziali sostanze prioritarie siano prese in considerazione nell'ambito del prossimo processo di selezione, è necessario che nessuna sostanza sia sistematicamente esclusa, che si tenga conto delle migliori conoscenze disponibili e che tutti i prodotti chimici e i pesticidi presenti sul mercato dell'Unione e tutte le sostanze classificate come "pericolose" dall'OSPAR siano inserite nel processo di selezione.

     18. L'efficacia della procedura COMMPS è determinata in larga misura dalla disponibilità di dati pertinenti. Si è riscontrata una grave carenza in termini di dati nell'attuale legislazione comunitaria sulle sostanze chimiche. Lo scopo della direttiva 2000/60/CE può essere raggiunto in pieno solo se si realizza una completa disponibilità di dati mediante una revisione della legislazione comunitaria sulle sostanze chimiche.

     19. Il riferimento alla procedura COMMPS non esclude il ricorso da parte della Commissione a tecniche di valutazione della nocività di talune sostanze già elaborate se non addirittura utilizzate in altre azioni antinquinamento.

     20. In conformità dell'articolo 1, lettera c) della direttiva 2000/60/CE, i futuri riesami dell'elenco delle priorità di cui all'articolo 16, paragrafo 4 di detta direttiva, contribuiranno all'eliminazione delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze pericolose entro il 2020 aggiungendo progressivamente ulteriori sostanze all'elenco.

     21. In sede di riesame ed adeguamento dell'elenco delle sostanze prioritarie occorre tenere debitamente conto, oltre che della procedura perfezionata COMMPS, anche dei risultati dei riesami nel quadro della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi e eventualmente di ulteriori dati scientifici emersi dalla revisione delle vigenti e nuove direttive, soprattutto nel quadro della normativa che disciplina i prodotti chimici. Occorre altresì evitare la duplicazione dei controlli sulle sostanze, a causa della loro onerosità finanziaria. In sede di adeguamento si deve poter procedere sia all'attribuzione di una priorità inferiore che alla riclassificazione in categorie più elevate,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     È adottato l'elenco di sostanze prioritarie, comprese le sostanze individuate come sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3 della direttiva n. 2000/60/CE. Tale elenco, contenuto nell'allegato alla presente decisione, è aggiunto alla direttiva n. 2000/60/CE in quanto allegato X.

 

     Art. 2.

     L'elenco delle sostanze prioritarie istituito dalla presente decisione sostituisce l'elenco di sostanze di cui alla comunicazione della Commissione, del 22 giugno 1982.

 

     Art. 3.

     Al fine di tener conto di tutte le sostanze atte potenzialmente a essere classificate come prioritarie, la Commissione e gli Stati membri assicurano la disponibilità dei dati attinenti alla sostanza e all'esposizione, necessari per l'applicazione della procedura COMMPS.

 

     Art. 4.

     La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     «ALLEGATO X

     ELENCO DI SOSTANZE PRIORITARIE IN MATERIA DI ACQUE (*)

 

 

Numero CAS (1)

Numero UE (2)

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alaclor

 

(2)

120-12-7

204-371-1

Antracene

(X) (***)

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazina

(X) (***)

(4)

71-43-2

200-753-7

Benzene

 

(5)

non applicabile

non applicabile

Difenileteri bromati (**)

X (****)

(6)

7440-43-9

231-152-8

Cadmio e composti

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

C10-13-cloroalcani (**)

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Clorfenvinfos

 

(9)

2921-88-2

220-864-4

Clorpyrifos

(X) (***)

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-Dicloroetano

 

(11)

75-09-2

200-838-9

Diclorometano

 

(12)

117-81-7

204-211-0

Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)

(X) (***)

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

(X) (***)

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

(X) (***)

 

959-98-8

non applicabile

(alpha-endosulfan)

 

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluorantene (*****)

 

(16)

118-74-1

204-273-9

Esaclorobenzene

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Esaclorobutadiene

X

(18)

608-73-1

210-158-9

Esaclorocicloesano

X

 

58-89-9

200-401-2

(gamma-isomero, lindano)

 

(19)

34123-59-6

251-835-4

Isoproturon

(X) (***)

(20)

7439-92-1

231-100-4

Piombo e composti

(X) (***)

(21)

7439-97-6

231-106-7

Mercurio e composti

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalene

(X) (***)

(23)

7440-02-0

231-111-4

Nichel e composti

 

(24)

25154-52-3

246-672-0

Nonilfenoli

X

 

104-40-5

203-199-4

(4-(para)-nonilfenolo

 

(25)

1806-26-4

217-302-5

Octilfenoli

(X) (***)

 

140-66-9

non applicabile

(para-terz-octilfenolo)

 

(26)

608-93-5

210-172-5

Pentachlorobenzene

X

(27)

87-86-5

201-778-6

Pentaclorofenolo

(X) (***)

(28)

non applicabile

non applicabile

Idrocarburi policiclici aromatici

X

 

50-32-8

200-028-5

(Benzo(a)pirene),

 

 

205-99-2

205-911-9

(Benzo(b)fluoroantene),

 

 

191-24-2

205-883-8

(Benzo(g,h,i)perilene),

 

 

207-08-9

205-916-6

(Benzo(k)fluoroantene),

 

 

193-39-5

205-893-2

(Indeno(1,2,3-cd)pirene)

 

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazina

(X) (***)

(30)

688-73-3

211-704-4

Composti del tributilstagno

X

 

36643-28-4

non applicabile

(Tributilstagno-catione)

 

(31)

12002-48-1

234-413-4

Triclorobenzeni

(X) (***)

 

120-82-1

204-428-0

(1,2,4-triclorobenzene)

 

(32)

67-66-3

200-663-8

Triclorometano (Cloroformio)

 

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin

(X) (***)

 

(*) Quando si sono selezionati gruppi di sostanze, (tra parentesi e senza numero) sono indicate le singole sostanze tipiche rappresentative sotto forma di parametri indicativi. I controlli saranno diretti a tali singole sostanze, senza pregiudicare per questo l'inserimento di altre sostanze rappresentative, ove fosse necessario.

(**) Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli composti. Allo stato attuale non è possibile fornire parmetri indicativi appropriati.

(***) Questa sostanza prioritaria è soggetta ad un riesame per l'eventuale identificazione come “sostanza pericolosa prioritaria”. La Commissione presenta una proposta di classificazione definitiva al Parlamento europeo e al Consiglio entro 12 mesi dall'adozione dell'elenco. Tale riesame non inficia il calendario per la presentazione delle proposte della Commissione sui controlli di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE.

(****) Solo ossido di difenile, derivato pentabromato (numero CAS 32534-81-9).

(*****) Il fluoroantene è stato iscritto sull'elenco quale indicatore di altri idrocarburi aromatici policiclici più pericolosi.

 

(1) CAS: Chemical Abstrackt Services.

(2) Numero UE, ovvero Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o Lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).»