Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali |
Data: | 29/04/2004 |
Numero: | 461 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 6.2.229 - Decisione 29 aprile 2004, n. 461. [1]
Decisione n. 2004/461/CE della Commissione relativa al questionario annuale da redigere ai sensi delle direttive 96/62/CE e 1999/30/CE del Consiglio e delle direttive 2000/69/CE e 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 156).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 96/62/CE istituisce il quadro per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente e stabilisce che devono essere definite modalità di applicazione per la presentazione delle relazioni sulla qualità dell'aria.
(2) La
(3) La
(4) La
(5) Inoltre, per una serie di punti di cui all'articolo 11 della direttiva 96/62/CE con riferimento agli inquinanti contemplati dalle direttive 1999/30/CE, 2002/69/CE e 2002/3/CE, le informazioni devono essere trasmesse su base annua.
(6) Ai sensi della
(7) Per garantire che le informazioni richieste vengano fornite nel formato corretto, è opportuno che gli Stati membri le presentino servendosi di un questionario standardizzato.
(8) Il questionario di cui alla
(9) Per motivi di chiarezza, la
(10) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Gli Stati membri si servono del questionario di cui all'allegato per la presentazione delle informazioni da fornire annualmente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 96/62/CE e delle seguenti disposizioni:
— articolo 3, paragrafi 1, 3, e 4, articolo 4, paragrafo 1, articolo 5, paragrafi 1, 2, 4 e 5, articolo 6, articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 9, paragrafo 6, della
— articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della
— articolo 3, paragrafi 1 e 2, articolo 4, paragrafi 1 e 2, articolo 5, articolo 9, paragrafi 1 e 3, e articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della
La
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
Questionario per la presentazione delle informazioni
in merito alla
direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente e alla
STATO MEMBRO:............................................................................
INDIRIZZO DA CONTATTARE: ………………………....……………...
ANNO DI RIFERIMENTO:..................................................................... ......
DATA DI REDAZIONE: …………………………………………………………………
Nei moduli allegati si distingue tra le voci da inserire obbligatoriamente e le voci indicate dagli Stati membri su base volontaria. Le voci facoltative appaiono in corsivo.
Molti di moduli riportati di seguito contengono un numero indefinito di righe e colonne da compilare. Nella descrizione del modulo, il numero di righe o colonne da compilare è perciò limitato a tre e una linea tratteggiata indica che il modulo può essere ampliato di quanto si renda necessario.
Oltre ai moduli, che dovranno essere compilati dagli Stati membri, sono accluse anche alcune tabelle. Le tabelle contengono dati, quali i codici fissi, che gli Stati membri non devono modificare.
Elenco dei moduli
Modulo 1 Ente di contatto e recapito
Modulo 2 Delimitazione di zone e agglomerati
Modulo 3 Stazioni e metodi di misurazione impiegati per la valutazione ai sensi delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE
Modulo 4 Stazioni impiegate per la valutazione dell'ozono e del biossido di azoto e degli ossidi di azoto in relazione all'ozono
Modulo 5 Stazioni e metodi di misurazione impiegati per la valutazione dei composti organici volatili raccomandati
Modulo 6 Stazioni e metodi di misurazione impiegati per la valutazione di altri precursori dell'ozono
Modulo 7 Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione delle PM10 e delle PM2,5 e dei precursori dell'ozono: eventuali codici supplementari indicati dagli Stati membri
Modulo 8 Elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli superano o non superano i valori limite o i valori limite più margini di tolleranza
Modulo 9 Elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli superano o non superano i valori bersaglio e gli obiettivi di lungo termine per l'ozono
Modulo 10 Elenco delle zone e agglomerati nei quali i livelli superano o non superano le soglie di valutazione superiori e le soglie di valutazione inferiori, e in particolare informazioni sull'applicazione di metodi di valutazione supplementari
Modulo 11 Singoli casi di superamento dei valori limite e dei valori limite più il margine di tolleranza
Modulo 12 Motivi dei singoli casi di superamento: eventuali codici supplementari che devono essere indicati dagli Stati membri
Modulo 13 Singoli casi di superamento delle soglie per l'ozono
Modulo 14 Superamento dei valori limite per l'ozono
Modulo 15 Statistiche annue relative all'ozono
Modulo 16 Concentrazioni annue medie dei precursori dell'ozono
Modulo 17 Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata su dieci minuti per l'SO2
Modulo 18 Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata sulle 24 ore per le PM2,5
Modulo 19 Risultati tabulati della valutazione supplementare e metodi impiegati per conseguirli
Modulo 20 Elenco di riferimenti ai metodi di valutazione supplementare di cui al modulo 19
Modulo 21 Superamento dei valori limite dell'SO2 dovuto a fonti naturali
Modulo 22 Fonti naturali di SO2: eventuali codici supplementari indicati dagli Stati membri
Modulo 23 Superamento dei valori limite delle PM10 dovuto a eventi naturali
Modulo 24 Superamento dei valori limite delle PM10 dovuto alla sabbiatura invernale delle strade
Modulo 25 Consultazioni sull'inquinamento transfrontaliero
Modulo 26 Superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE
Modulo 27 Motivi del superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE: eventuali codici supplementari che devono essere indicati dagli Stati membri
Elenco delle tabelle
Tabella 1 Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione delle PM10 e delle PM2,5 e dei precursori dell'ozono: codici standard
Tabella 2 Motivi dei singoli casi di superamento: codici standard
Tabella 3 Parametri statistici da impiegare nelle mappe relative alla concentrazione
Tabella 4 Fonti naturali di SO2: codici standard
Tabella 5 Eventi naturali causa di superamento dei valori limite per le PM10: codici standard
Modulo 1. Ente di contatto e recapito
Nome dell'ente da contattare
Recapito postale
Nome della persona da contattare
Numero telefonico della persona da contattare
Numero di fax della persona da contattare
Indirizzo e-mail della persona da contattare
Eventuali chiarimenti
Nota al modulo 1:
È opportuno che lo Stato membro indichi l'ente e, se possibile, la persona da contattare a livello nazionale, così da consentire alla Commissione di ottenere i chiarimenti eventualmente necessari in merito al questionario.
Modulo 2. Delimitazione di zone ed agglomerati [articoli 5 e articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/62/CE]
|
Zone |
Nome completo della zona |
|
Codice della zona |
|
Inquinante/i, o singoli obiettivi di protezione, relativi alla zona |
|
Tipo (ag/nonag) |
|
Area (km2) |
|
Popolazione |
|
Coppie di coordinate dei confini della zona |
|
Coppie di coordinate dei confini della zona |
|
Coppie di coordinate dei confini della zona |
|
Note al modulo 2:
(1) Lo Stato membro non dovrebbe indicare solo il nome della zona, ma anche un codice unico a essa relativo.
(2) Lo Stato membro dovrebbe indicare l'inquinante (o gli inquinanti) della zona utilizzando i codici: «S» per SO2, «N» per NO2/NOx, «P» per le PM10 e «L» per il piombo, «B» per il benzene, «C» per il monossido di carbonio e «O» per l'ozono, separati da un punto e virgola, o «A» se nella zona sono presenti tutti gli inquinanti citati. Se le zone sono state definite separatamente per la protezione della salute, degli ecosistemi e della vegetazione, lo Stato membro dovrebbe utilizzare i seguenti codici: «SH» per la protezione della salute dall'SO2, «SE» per la protezione degli ecosistemi dall'SO2, «NH» per la protezione della salute dal NO2 e «NV» per la protezione della vegetazione dai NOx.
(3) Si dovrebbe indicare se la zona è un agglomerato (codice: «ag») o no (codice: «nonag»).
(4) Su base volontaria, gli Stati membri possono aggiungere l'estensione dell'area e la popolazione della zona per un'ulteriore elaborazione dei dati a livello europeo.
(5) Per un'ulteriore elaborazione dei dati, lo Stato membro dovrebbe includere l'indicazione dei confini della zona in formato standard (poligoni, impiegando le coordinate geografiche secondo la norma ISO 6709: longitudine e latitudine geografiche). Lo Stato membro deve inserire separatamente una carta delle zone (in formato elettronico o cartaceo) per facilitare la corretta interpretazione dei dati ad esse relativi. Come requisito minimo, lo Stato membro deve fornire i confini della zona nel modulo 2 o su una cartina.
Modulo 3. Stazioni e metodi di misurazione impiegati per la valutazione ai sensi della
Codice EoI della stazione |
Codice della stazione locale |
Codice/i della zona |
Impiego per la direttiva |
Impiego per la direttiva/codice del metodo di misurazione per le PM10 e le PM2,5 |
Fattore o equazione di correzione impiegati |
Funzione della stazione |
|||||||
|
|
|
SO2 |
NO2 |
Nox |
Piombo |
Benzene |
CO |
PM10 |
PM2,5 |
PM10 |
PM2,5 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
Note al modulo 3:
(1) Nel modulo 3 e in altri moduli del questionario, «codice della stazione EoI» si riferisce al codice in uso per lo scambio di dati ai sensi della
(2) Lo Stato membro deve identificare nella terza colonna la zona (o le zone) che si applicano all'ozono nelle quali si trova la stazione. Se più di una zona è interessata, si dovrebbero separare i codici con un punto e virgola.
(3) Lo Stato membro deve utilizzare le colonne «SO2», «NO2», «NOx», «Piombo», «Benzene» e «CO» per indicare se la misurazione è utilizzata ai sensi della
(4) Lo Stato membro deve utilizzare le colonne «PM10» e «PM2,5» per indicare se ci si serve della misurazione ai sensi della
(5) Si può indicare il codice del metodo di misurazione per le PM10 o le PM2,5 servendosi di uno dei codici standard indicati nel questionario (cfr. tabella 1) o di un codice indicato dallo Stato membro con riferimento a un elenco separato di metodi descritti dallo Stato membro (cfr. modulo 7). La descrizione dello Stato membro può anche consistere in un riferimento a un documento separato accluso al questionario. Se il metodo di misurazione è stato cambiato durante l'anno, lo Stato membro deve indicare entrambi i codici in quest'ordine: prima il metodo impiegato per il periodo di tempo più lungo, poi l'altro, separati da un punto e virgola.
(6) Quando il metodo di misurazione per le PM10 o le PM2,5 non è il metodo di riferimento, cioè il metodo provvisorio di riferimento stabilito all'allegato IX della
(7) La voce «Funzione della stazione» indica se la stazione si trova in una località in cui sono applicabili a) i valori limiti per la salute, il valore limite dell'SO2 per gli ecosistemi e il valore limite del NOx per la vegetazione (codice «HEV»); b) solo i valori limite per la salute e il valore limite dell'SO2 per gli ecosistemi (codice «HE»); c) solo il valore limite per la salute e il valore limite del NOx per la vegetazione (codice «HV»); o d) solo i valori limite per la salute (codice «H»).
Modulo 4. Stazioni impiegate per la valutazione dell'ozono e del biossido di azoto e degli ossidi di azoto in relazione all'ozono (allegati III, IV e VI della
Codice EoI della stazione |
Codice della stazione locale |
Codice della zona |
Tipo di stazione |
Impiego in relazione alla |
||
|
|
|
|
O3 |
NO2 |
NOx |
|
|
|
|
|
|
|
Note al modulo 4:
(1) Lo Stato membro deve indicare nella terza colonna la zona in cui si trova la stazione.
(2) Lo Stato membro dovrebbe utilizzare le colonne «O3», «NO2» e «NOx» per indicare se la misurazione è utilizzata per la valutazione ai sensi della
(3) Il «tipo di stazione» è definito conformemente all'allegato IV della
Modulo 5. Stazioni e metodi di misurazione impiegati per la valutazione dei composti organici volatili raccomandati (allegato VI della
|
Stazioni |
Codice EoI della stazione |
|
Codice della stazione locale |
|
Codice della zona applicabile all'ozono |
|
Etano |
|
Etilene |
|
Acetilene |
|
Propano |
|
Propene |
|
n-Butano |
|
i-Butano |
|
1-Butene |
|
trans-2-Butene |
|
cis-2-Butene |
|
1,3-butadiene |
|
n-Pentano |
|
i-Pentano |
|
1-Pentene |
|
2-Pentene |
|
Isoprene |
|
n-Esano |
|
i-Esano |
|
n-Eptano |
|
n-Ottano |
|
i-Ottano |
|
Benzene |
|
Toluene |
|
Etilbenzene |
|
m+p-Xylene |
|
o-Xylene |
|
1,2,4-Trimetilbenzene |
|
1,2,3-Trimetilbenzene |
|
1,3,5-Trimetilbenzene |
|
Formaldeide |
|
Idrocarburi totali diversi dal metano |
|
Note al modulo 5:
(1) Nel modulo 5 gli Stati membri dovrebbero indicare per ciascuna stazione e per ciascuna sostanza valutata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della
(2) Mentre gli obblighi di comunicazione in relazione ai precursori dell'ozono devono includere «adeguati composti organici volatili», l'elenco presentato nel modulo 5 costituisce solo una raccomandazione conformemente all'allegato VI della
Modulo 6. Stazioni e metodi di misurazione impiegati per la valutazione di altri precursori dell'ozono (allegato VI della
|
Stazioni |
Codice EoI della stazione |
|
Codice della stazione locale |
|
Codice della zona applicabile all'ozono |
|
Nota al modulo 6:
Nella colonna più a sinistra del modulo 6, gli Stati membri dovrebbero indicare i precursori dell'ozono valutati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della
Tabella 1. Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione delle PM10 e delle PM2,5 e dei precursori dell'ozono: codici standard (1)
Codice del metodo |
Descrizione |
M1 |
PM10 o PM2,5: Beta-assorbimento |
M2 |
PM10 o PM2,5: Gravimetria per PM10 e/o PM2,5 — misurazione continua |
M2dxxx |
PM10 o PM2,5: Gravimetria per PM10 e/o PM2,5 — misurazione a campione; dove xxx è il numero dei giorni misurati. Esempio: il campionamento casuale su 180 giorni dell'anno è indicato da M2d180. |
M3 |
PM10 o PM2,5: Microbilancia a oscillazione per PM10 e/o PM2,5 |
M4 |
Somma forfettaria NMHC: monitoraggio automatico, semicontinuo, NMHC calcolati a partire dagli HC totali meno il metano; FID |
M5 |
Somma forfettaria NMHC: monitoraggio automatico, semicontinuo, dopo separazione cromatografica degli NMHC dal metano; FID |
M6 |
COV individuali: campionamento automatico e analisi online; preconcentrazione criogenica del campione, rilevamento GC/FID (MS) |
M7 |
COV individuali: campionamento completo di aria in contenitore; analisi offline mediante GC/FID (MS) |
M8 |
COV individuali: campionamento attivo su assorbente solido; analisi offline mediante GC/FID (MS) dopo desorbimento termico o mediante solvente |
M9 |
COV individuali: campionamento diffuso su assorbente solido; analisi offline mediante GC/FID (MS) dopo desorbimento termico o mediante solvente |
M10sottocodice (2) |
Formaldeide: campionamento con DNPH; analisi offline degli idrazoni mediante HPLC con rilevamento a UV (360 nm) |
M11 sottocodice 1 |
Formaldeide: campionamento con HMP; analisi offline dell'oxazolidine mediante GC-NPD |
M12 sottocodice 2 |
Formaldeide: campionamento con bisolfito e acido cromotropico; analisi offline mediante spettrometria (580 nm) |
(1) DNPH: Dinitrofenilidrazina; FID: Rivelatore a ionizzazione di fiamma GC: Gas cromatografia; HC: Idrocarburi; HMP: Idrossi-metilpiperidina; HPLC: Cromatografia liquida ad alta pressione; MS: Spettrometro di massa NMHC: Idrocarburi diversi dal metano; NPD: Azoto fosforo rivelatore; UV: Ultravioletti; COV: Composti organici volatili.
(2) Per il campionamento con impinger: utilizzare il sottocodice «IM»; campionamento attivo su sorbenti: sottocodice «AS»; campionamento diffuso: sottocodice «DI». Esempio: «M10AS».
Modulo 7. Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione delle PM10, delle PM2,5 e dei precursori dell'ozono: eventuali codici supplementari indicati dagli Stati membri (allegato IX della
Codice del metodo |
Descrizione |
Modulo 8. Elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli superano o non superano i valori limite (VL) o i valori limite più i margini di tolleranza (VL + MDT) (articoli 8, 9 e 11 della direttiva 96/62/CE, allegati I, II, III e IV della
Codice della zona |
VL per la salute (media oraria) |
VL per la salute (media giornaliera) |
VL per gli ecosistemi (media annua) |
VL per gli ecosistemi (media invernale) |
|||||
|
> VL + MOT |
£ VL + MOT; > VL |
£ VL |
> VL |
£ VL |
> VL |
£ VL |
> VL |
£ VL |
Modulo 8b. Elenco delle zone in relazione al superamento dei valori limite per NO2/NOx
Codice della zona |
VL per la salute (media oraria) |
VL per la salute (media annua) |
VL per la vegetazione |
|||||
|
> VL + MOT |
£ VL + MOT; > VL |
£ VL |
> VL + MOT |
£ VL + MOT; > VL |
£ VL |
> VL |
£ VL |
Modulo 8c. Elenco delle zone in relazione al superamento dei valori limite per le PM10
Codice della zona |
VL (media giornaliera) Fase 1 |
VL (media annua) Fase 1 |
VL (media giornaliera) Fase 2 |
VL (media annua) Fase 2 |
|||||||
|
> LV + MOT |
£ LV + MOT; > LV |
£ LV |
> LV + MOT |
£ LV + MOT; > LV |
£ LV |
> LV |
£ LV |
> LV + MOT |
£ LV + MOT; > LV |
£ LV |
Modulo 8d. Elenco delle zone in relazione al superamento dei valori limite per il piombo
Codice della zona |
LV |
|||
|
> LV + MOT |
£ LV + MOT; > LV |
£ LV |
SS |
Modulo 8e. Elenco delle zone in relazione al superamento dei valori limite per il benzene
Codice della zona |
LV |
|||
|
> LV + MOT |
£ LV + MOT; > LV |
£ LV |
Art. 3(2) |
Modulo 8f. Elenco delle zone in relazione ai valori limite per il monossido di carbonio
Codice della zona |
LV |
||
|
> LV + MOT |
£ LV + MOT; > LV |
£ LV |
Note al modulo 8:
(1) I titoli delle colonne hanno il significato seguente:
> VL + MOT |
superiore al valore limite più margine di tolleranza |
£ VL + MOT; > VL: |
inferiore o pari al valore limite più margine di tolleranza, ma superiore al valore limite |
£ VL: |
inferiore o pari al valore limite |
> VL: |
superiore al valore limite |
FS: |
dovuto a fonti specifiche, cfr. nota 7 |
Art. 3(2) |
periodo di proroga concesso, cfr. nota 8 |
(2) «> VL + MOT» dovrebbe essere letto come «> VL» quando il margine di tolleranza è sceso a 0 %. In questo caso la colonna intitolata «£ LV + MOT; > VL» non dovrebbe essere usata.
(3) Se il titolo della colonna definisce la situazione della zona, indicarlo con «y».
(4) Se un superamento risulta esclusivamente dai calcoli del modello, indicare con «m» invece che con «y».
(5) Per le soglie relative agli ecosistemi e alla vegetazione, riempire la casella solo in caso di superamento verificatosi nelle zone in cui sono applicabili i valori limite. Per le zone in cui non esistono aree in cui si applicano questi valori limite, nella colonna «£ LV» si deve apporre una «n».
(6) Per media invernale si intende il periodo che va dal 1o ottobre dell'anno che precede l'anno di riferimento al 31 marzo dell'anno di riferimento.
(7) Se la situazione di superamento indicata nel modulo 8d è dovuta unicamente al superamento verificatosi in un'area situata nelle immediate vicinanze di fonti specifiche definite come tali in conformità all'allegato IV della
(8) Nel modulo 8e, «VL» si riferisce ai valori limite specificati nell'allegato I della
Modulo 9. Elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli superano o non superano i valori bersaglio o gli obiettivi di lungo termine per l'ozono (allegato I della
Codice della zona |
Soglie per la salute |
Soglie per la vegetazione |
||||
|
> TV |
£ TV; > LTO |
£ LTO |
> TV |
£ TV; > LTO |
£ LTO |
Note al modulo 9:
I titoli delle colonne hanno il significato seguente:
> VB: |
al di sopra dei valori bersaglio per l’ozono; |
£ VB; > OLT: |
pari o inferiore al valore bersaglio ma al di sopra dell’obiettivo di lungo termine per l’ozono; |
£ OLT: |
pari o inferiore all’obiettivo di lungo termine per l’ozono. |
(1) Se il titolo della colonna definisce la situazione della zona, indicarlo con «y».
(2) Se un superamento risulta esclusivamente dai calcoli del modello, indicare con »m« invece che con »y«.
(3) La situazione deve essere valutata ogni 3 anni per i valori bersaglio per la salute e ogni 5 anni per i valori bersaglio per la vegetazione.
Modulo 10. Elenco delle zone e agglomerati nei quali i livelli superano o non superano le soglie di valutazione superiori (SVS) e le soglie di valutazione inferiori (SVI), e in particolare informazioni sull'applicazione di metodi di valutazione supplementari (articolo 6 della direttiva 96/62/CE, articolo 7, paragrafo 3, e allegato V della
Modulo 10a. Elenco delle zone in relazione al superamento delle soglie e alla valutazione supplementare per l'SO2
Codice della zona |
SVS e SVI relativi al VL per la salute (media giornaliera) |
SVS e SVI relativi al VL per gli ecosistemi (media invernale) |
VS |
||||
|
> SVS |
£ SVS; > SVI |
£ SVI |
> SVS |
£ SVS; > SVI |
£ SVI |
|
Modulo 10b. Elenco delle zone in relazione al superamento delle soglie e alla valutazione supplementare per NO2/NOx
Codice della zona |
SVS e SVI relativi al VL per la salute (media oraria) |
SVS e SVI relativi al VL per la salute (media annua) |
SVS e SVI relativi ai VL per la vegetazione VL |
VS |
||||||
|
> SVS |
£ SVS;> SVI |
£ SVI |
> SVS |
£ SVS;> SVI |
£ SVI |
> SVS |
£ SVS;> SVI |
£ SVI |
|
Modulo 10c. Elenco delle zone in relazione al superamento delle soglie e alla valutazione supplementare per le PM10
Codice della zona |
SVS e SVI (media giornaliera) |
SVS e SVI (media annua) |
VS |
||||
|
> SVS |
£ SVS; > SVI |
£ SVI |
> SVS |
£ SVS; > SVI |
£ SVI |
|
Modulo 10d. Elenco delle zone in relazione al superamento delle soglie e alla valutazione supplementare per il piombo
Codice della zona |
SVS e SVI |
VS |
||
|
> SVS |
£ SVS; > SVI |
£ SVI |
|
Modulo 10e. Elenco delle zone in relazione al superamento delle soglie e alla valutazione supplementare per il benzene
Codice della zona |
SVS e SVI |
VS |
||
|
> SVS |
£ SVS; > SVI |
£ SVI |
|
Modulo 10f. Elenco delle zone in relazione al superamento delle soglie e alla valutazione supplementare per il monossido di carbonio
Codice della zona |
SVS e SVI |
VS |
||
|
> SVS |
£ SVS; > SVI |
£ SVI |
|
Modulo 10g. Elenco delle zone in relazione alla valutazione supplementare per l'ozono
Codice della zona |
VS |
Note al modulo 10:
(1) I titoli delle colonne hanno il significato seguente:
> SVS |
superiore alla soglia di valutazione superiore |
£ SVS; > SVI: |
inferiore o pari alla soglia di valutazione superiore, ma superiore alla soglia di valutazione inferiore |
£ SVI |
inferiore o pari alla soglia di valutazione inferiore |
VS: |
valutazione supplementare, cfr. nota 6 |
(2) Se il titolo della colonna definisce la situazione della zona, indicarlo con «y».
(3) Se un superamento risulta esclusivamente dai calcoli del modello, indicare con «m» invece che con «y».
(4) Per le soglie relative agli ecosistemi, riempire la casella solo in caso di superamento verificatosi nelle zone in cui sono applicabili i valori limite pertinenti.
(5) Il superamento della SVS e della SVI viene giudicato sulla base dell'anno di riferimento e dei quattro anni precedenti, secondo i requisiti dell'allegato V, sezione II, della
(6) Lo Stato membro deve indicare nella colonna «VS» se le informazioni provenienti dalle stazioni fisse di misurazione siano state completate con dati di altre fonti, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della
Modulo 11. Singoli casi di superamento dei valori limite e dei valori limite più il margine di tolleranza (MDT) [articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 96/62/CE, allegati I, II, IV e V della
Modulo 11. Superamento del valore limite per l'SO2 più MDT per la salute (media oraria)
Codice della zona |
Codice EoI della stazione |
Mese |
Giorno del mese |
Ora |
Livello (mg/m3) |
Codice/i dei motivi |
Modulo 11b. Superamento del valore limite per l'SO2 per la salute (media giornaliera)
Codice della zona |
Codice EoI della stazione |
Mese |
Giorno del mese |
Livello (mg/m3) |
Codice/i dei motivi |
Modulo 11c. Superamento del valore limite per l'SO2 per gli ecosistemi (media annua)
Codice della zona |
Codice EoI della stazione |
Livello (mg/m3) |
Codice/i dei motivi |
Modulo 11d. Superamento del valore limite per l'SO2 per gli ecosistemi (media invernale)
Codice della zona |
Codice EoI della stazione |
Livello (mg/m3) |
Codice/i dei motivi |
Modulo 11e. Superamento del valore limite per l'NO2 più MDT per la salute (media oraria)
Codice della zona |
Codice EoI della stazione |
Mese |
Giorno del mese |
Ora |
Livello (mg/m3) |
Codice/i dei motivi |
Modulo 11f. Superamento del valore limite per NO2 più MDT per la salute (media annua)
Codice della zona |
Codice EoI della stazione |
Livello (mg/m3) |
Codice/i dei motivi |
Modulo 11g. Superamento del valore limite per NOx per la vegetazione
Codice della zona |
Codice EoI della stazione |
Livello (mg/m3) |
Codice/i dei motivi |
Modulo 11h. Superamento del valore limite per le PM10 più MDT (fase 1; media giornaliera)
Codice della zona |
Codice EoI della stazione |
Mese |
Giorno del mese |
Livello (mg/m3) |
Codice/i dei motivi |
Modulo 11i. Superamento del valore limite per le PM10 più MDT (fase 1; media annua)
Codice della zona |
Codice EoI della stazione |
Livello (mg/m3) |
Codice/i dei motivi |
|
|
Modulo 11j. Superamento del valore limite per il piombo più MDT
Codice della zona |
Codice EoI della stazione |
Livello (mg/m3) |
Codice/i dei motivi |
|
|
Modulo 11k. Superamento del valore limite per il benzene più MDT
Codice della zona |
Codice EoI della stazione |
Livello (mg/m3) |
Codice/i dei motivi |
Art. 3(2) |
|
Modulo 11l. Superamento del valore limite per il monossido di carbonio più MDT
Codice della zona |
Codice EoI della stazione |
Mese |
Giorno del mese |
Livello (mg/m3) |
Codice/i dei motivi |
Note al modulo 11:
(1) È fortemente consigliato, anche se non obbligatorio, indicare la stazione EoI con il codice della stazione nell'apposita casella.
(2) L'espressione «valore limite più MDT» dovrebbe essere intesa come «valore limite» quando il margine di tolleranza scende allo 0 %.
(3) «Mese» e «giorno del mese» dovrebbero essere indicati con i rispettivi numeri (1-12 e 1-31). L'«ora» dovrebbe essere indicata come «1» per l'ora compresa tra le 00:00h e le 00:01h ecc.
(4) Si riportano tutti i casi di superamento del valore limite più il margine di tolleranza registrato in una stazione, se il numero totale dei casi oltrepassa quello consentito. Se il totale dei casi di superamento registrato in una stazione è inferiore o pari a quello consentito, non si indica alcun superamento.
(5) Si può segnalare il motivo del superamento servendosi di uno o più dei codici standard contenuti nel presente questionario (tabella 2) o di uno dei codici indicati dallo Stato membro in un elenco separato di motivi fornito dallo Stato membro (modulo 12). Se più di una zona è interessata, si dovrebbero separare i codici con un punto e virgola. La descrizione dello Stato membro può anche consistere in un riferimento a un documento separato accluso al questionario.
(6) Nel caso delle zone per le quali la Commissione ha concesso un periodo di proroga, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della
(7) Se non sono stati riscontrati casi di superamento oltre al numero di quelli consentiti, lo Stato membro è invitato ad apporre la dicitura «nessun superamento» nella casella di sinistra della prima riga.
Tabella 2. Motivi dei singoli casi di superamento: codici standard
Codice del motivo |
Descrizione |
S1 |
Centro urbano con alta densità di traffico |
S2 |
Vicinanza a una arteria di grande traffico |
S3 |
Industrie locali, in particolare generazione di energia |
S4 |
Attività di estrazione mineraria |
S5 |
Riscaldamento domestico |
S6 |
Emissioni da fonti industriali |
S7 |
Emissioni da fonti non industriali |
S8 |
Fonte(i) o evento(i) di origine naturale |
S9 |
Spargimento invernale di sabbia sulle strade |
S10 |
Inquinamento atmosferico proveniente da fonti esterne rispetto allo Stato membro |
S11 |
Distributore di benzina locale |
S12 |
Parcheggio |
S13 |
Deposito di benzene |
Modulo 12. Motivi dei singoli casi di superamento: eventuali codici supplementari che devono essere indicati dagli Stati membri [articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 96/62/CE, allegati I, II, IV e V della
Codice del motivo |
Descrizione |
Modulo 13. Singoli casi di superamento delle soglie per l'ozono [articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e allegato III della
Modulo 13a. Superamento della soglia di informazione per l'ozono
Codice della zona |
Codice EoI della stazione |
Mese |
Giorno del mese |
Concentrazione media oraria massima di ozono (mg/m3) nel periodo di superamento |
Codice/i dei motivi |
Momento di inizio del periodo di superamento |
Numero totale di ore di superamento |
Concentrazione oraria di NO2 (mg/m3) nel periodo di massima concentrazione |
Modulo 13b. Superamento della soglia di allerta per l'ozono
Codice della zona |
Codice EoI della stazione |
Mese |
Giorno del mese |
Concentrazione media oraria massima di ozono (mg/m3) nel periodo di superamento |
Codice/i dei motivi |
Momento di inizio del periodo di superamento |
Numero totale di ore di superamento |
Concentrazione oraria di NO2 (mg/m3) nel periodo di massima concentrazione |
Modulo 13c. Superamento dell'obiettivo di lungo termine dell'ozono per la protezione della salute
Codice della zona |
Codice EoI della stazione |
Mese |
Giorno del mese |
Concentrazione media massima giornaliera su un periodo di 8 ore (mg/m3) |
Codice/i dei motivi |
Note al modulo 13:
(1) Per il «Codice/i dei motivi» cfr. la nota 5 al modulo 11.
(2) Moduli 13a e 13b: un periodo di superamento è un periodo continuo o un singolo giorno di calendario durante il quale la soglia è stata continuamente superata. Un periodo non può comprendere più ore di un singolo giorno di calendario. Se in un giorno di calendario si verifica più di un periodo di superamento, ciascun periodo deve essere indicato separatamente.
(3) La disposizione che impone di comunicare le misurazioni dei valori di NO2 è limitata a un minimo del 50 % dei punti di campionamento di O3 (articolo 9, paragrafo 1, della
Modulo 14. Superamento dei valori bersaglio per l'ozono [articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e allegato III della
Modulo 14a. Stazioni nelle quali sono stati superati i valori bersaglio dell'ozono per la salute umana
Codice della zona |
Codice EoI della stazione |
Numero di giorni di superamento per anno civile (media su tre anni) |
Qualora non sia stata utilizzata una serie consecutiva di dati relativi a tre anni: anno o anni civili presi in considerazione |
Modulo 14b. Stazioni nelle quali sono stati superati i valori bersaglio dell'ozono per la vegetazione
Codice della zona |
Codice EoI della stazione |
AOT40 (maggio-luglio) (mg/m3) media su 5 anni |
Qualora non sia stata utilizzata una serie consecutiva di dati relativi a 5 anni: anno o anni civili presi in considerazione (almeno 3 anni) |
Note al modulo 14:
(1) I dati dovrebbero essere coerenti con le disposizioni dell'allegato I, sezione II, note a piè di pagina b e c della
(2) Modulo 14a: Si riportano tutti i casi di superamento del valore bersaglio registrati in una stazione, se il numero totale dei casi oltrepassa quello consentito. Se il totale dei casi di superamento registrato in una stazione è inferiore o pari a quello consentito, non si indica alcun superamento.
Modulo 15. Statistiche annue relative all'ozono [articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e allegato III della
Codice della zona |
Codice EoI della stazione |
AOT40 per la protezione della vegetazione (µg/m3.h) |
AOT40 per la protezione delle foreste (µg/m3.h) |
Media annua |
||
|
|
Valore |
Numero di dati validi |
Valore |
Numero di dati validi |
|
Nota al modulo 15:
Il numero di dati validi per AOT40 si riferisce ai dati orari disponibili nel periodo interessato (per la protezione della vegetazione tra le 8:00 e le 20:00 da maggio a luglio, massimo 1104 ore; per la protezione delle foreste tra le 8:00 e le 20:00 da aprile a settembre, massimo 2196 ore).
Modulo 16. Concentrazioni annue medie dei precursori dell'ozono [articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e allegato VI della
Modulo 16a. Concentrazioni medie annue dei composti organici volatili raccomandati
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Stazioni |
Codice EoI della stazione |
|
Etano |
|
Etilene |
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Acetilene |
|
Propano |
|
Propilene |
|
n-butano |
|
i-butano |
|
1-butene |
|
trans-2-butene |
|
cis-2-butene |
|
1.3-butadiene |
|
n-pentano |
|
i-pentano |
|
1-Pentene |
|
2-Pentene |
|
Isoprene |
|
n-esano |
|
i-esano |
|
n-Eptano |
|
n-ottano |
|
i-ottano |
|
Benzene |
|
Toluene |
|
Etilbenzene |
|
m+p-xilene |
|
o-xilene |
|
1,2,4-Trimetilbenzene |
|
1,2,3-Trimetilbenzene |
|
1,3,5-Trimetilbenzene |
|
Formaldeide |
|
Idrocarburi totali escluso il metano |
|
Modulo 16b. Concentrazioni annue medie di altri precursori dell'ozono
|
Stazioni |
Codice EoI della stazione |
|
Note al modulo 16:
(1) Nella prima riga del modulo 16a lo Stato membro dovrebbe indicare i codici della stazione EoI e nelle righe successive le concentrazioni medie annue dei precursori dell'ozono valutati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della
(2) Per i precursori dell'ozono diversi da quelli indicati nel modulo 16a e valutati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della
(3) Mentre gli obblighi di comunicazione in relazione ai precursori dell'ozono devono includere «adeguati composti organici volatili», l'elenco presentato nel modulo 16a costituisce solo una raccomandazione conformemente all'allegato VI della
(4) Le concentrazioni che sono state comunicate in ottemperanza alla
Modulo 17. Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata su dieci minuti per l'SO2 (articolo 3, paragrafo 3, della
Codice EoI della stazione |
Numero di concentrazioni su dieci minuti che hanno oltrepassato500 m (g/m3) |
Numero di giorni dell'anno solare in cui si sono verificate tali concentrazioni |
Numero di giorni di cui alla colonna precedente, nei quali la concentrazione oraria di biossido di zolfo ha contemporaneamente superato 350 mg/m3 |
Concentrazione massima registrata sui dieci minuti (mg/ m3) |
Data in cui si è verificata la concentrazione massima |
|
|
|
|
|
|
Mese |
Giorno del mese |
Nota al modulo 17:
Non è necessario compilare il modulo se lo Stato membro non è in grado di registrare i dati sulla concentrazione di biossido di zolfo sui dieci minuti.
Modulo 18. Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata sulle 24 ore per le PM2,5 (articolo 5, paragrafo 2, della
Codice EoI della stazione |
Media aritmetica (µg/m³) |
Mediana (µg/m³) |
98° percentile (µg/m³) |
Concentrazione massima (µg/m³) |
Modulo 19. Risultati tabulati della valutazione supplementare e metodi impiegati per conseguirli (articolo 7, paragrafo 3, e allegato VIII, sezione II, della
Modulo 19a. Risultati tabulati della valutazione supplementare per l'SO2 e metodi impiegati per conseguirli
(Omissis)
Modulo 19b. Risultati tabulati della valutazione supplementare per NO2/NOx e metodi impiegati per conseguirli
(Omissis)
Modulo 19c.1. Risultati tabulati della valutazione supplementare per le PM10 e metodi impiegati per conseguirli (fase 1)
(Omissis)
Modulo 19c.2. Risultati tabulati della valutazione supplementare per le PM10 e metodi impiegati per conseguirli
(fase 2)
(Omissis)
Modulo 19d. Risultati tabulati della valutazione supplementare per il piombo e metodi impiegati per conseguirli
Codice della zona |
Superiore al VL |
|||||
|
Superficie |
Lunghezza della strada |
Popolazione esposta |
|||
|
km2 |
Metodologia |
km |
Metodologia |
Numero |
Metodologia |
Modulo 19e. Risultati tabulati della valutazione supplementare per il benzene e metodi impiegati per conseguirli
Codice della zona |
Superiore al VL |
|||||
|
Superficie |
Lunghezza della strada |
Popolazione esposta |
|||
|
km2 |
Metodologia |
km |
Metodologia |
Numero |
Metodologia |
Modulo 19f. Risultati tabulati della valutazione supplementare per il monossido di carbonio e metodi impiegati per conseguirli
Codice della zona |
Superiore al VL |
|||||
|
Superficie |
Lunghezza della strada |
Popolazione esposta |
|||
|
km2 |
Metodologia |
km |
Metodologia |
Numero |
Metodologia |
Modulo 19g. Risultati tabulati della valutazione supplementare per l'ozono e metodi impiegati per conseguirli
(Omissis)
Note al modulo 19:
(1) «Metodologia» è un codice indicato dallo Stato membro che rinvia a un elenco separato di riferimenti (modulo 20) a pubblicazioni o relazioni in cui viene documentato il metodo supplementare. Il modulo 20 fa parte della relazione alla Commissione; non devono invece essere inviate alla Commissione le pubblicazioni e relazioni a cui si fa riferimento.
(2) Al modulo 19 si possono accludere cartine indicanti la distribuzione delle concentrazioni. Si raccomanda allo Stato membro di compilare se possibile cartine che indichino la distribuzione delle concentrazioni in ciascuna zona e agglomerato. Relativamente alle concentrazioni, si raccomanda di fornire isolinee dei parametri impiegati per esprimere le soglie di qualità dell'aria (cfr. tabella 3), servendosi di isolinee a intervalli del 10 % della soglia.
(3) Le informazioni dovrebbero fare riferimento al pertinente periodo su cui è calcolata la media per gli obiettivi di lungo termine (1 anno), i valori bersaglio per la salute (3 anni) e i valori bersaglio per la vegetazione (5 anni).
Tabella 3. Parametri statistici da impiegare nelle mappe relative alla concentrazione
Inquinante |
Parametri |
SO2 |
99,7o percentile delle medie orarie; 98,9° percentile delle medie giornaliere; media annua; media invernale |
NO2 |
99,8o percentile delle medie orarie |
NO2/Nox |
Media annua |
PM10 |
90,1o percentile delle medie giornaliere (fase 1); 97,8o percentile delle medie giornaliere (fase 2) |
PM10 e PM2,5 |
Media annua |
Piombo |
Media annua |
Benzene |
Media annua |
Monossido di carbonio |
Media massima giornaliera calcolata su 8 ore |
Ozono |
92,9o percentile delle medie giornaliere calcolate su 8 ore nel corso degli ultimi 3 anni; media massima giornaliera calcolata su 8 ore nell’anno di riferimento; AOT40 (da maggio a giugno) — media sugli ultimi 5 anni |
Modulo 20. Elenco dei riferimenti ai metodi di valutazione supplementare di cui al modulo 19 (articolo 7, paragrafo 3, e allegato VIII, sezione II, della
Metodologia |
Riferimento completo |
Modulo 21. Superamento dei valori limite di SO2 dovuto alla sabbiatura invernale delle strade (articolo 3, paragrafo 4, della
Modulo 21a. Valore limite per l'SO2 per la salute (media oraria)
Zona |
Codice EoI della stazione |
Numero di casi di superamento registrati |
Codice/i delle fonti naturali |
Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale |
Riferimento alla motivazione |
Modulo 21b. Valore limite per l'SO2 per la salute (media giornaliera)
Zona |
Codice EoI della stazione |
Numero di casi di superamento registrati |
Codice/i delle fonti naturali |
Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale |
Riferimento alla motivazione |
Modulo 21c. Valore limite per l'SO2 per gli ecosistemi (media annua)
Zona |
Codice EoI della stazione |
Numero di casi di superamento registrati |
Codice/i delle fonti naturali |
Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale |
Riferimento alla motivazione |
Modulo 21d. Valore limite per l'SO2 per gli ecosistemi (media invernale)
Zona |
Codice EoI della stazione |
Numero di casi di superamento registrati |
Codice/i delle fonti naturali |
Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale |
Riferimento alla motivazione |
Nota al modulo 21:
Si può segnalare la fonte naturale che ha causato il superamento servendosi di uno o più dei codici standard contenuti nel presente questionario (tabella 4) o di uno dei codici indicati dallo Stato membro in un elenco separato di fonti naturali fornito dallo Stato membro (modulo 22).
Tabella 4. Fonti naturali di SO2: codici standard
Codice/i delle fonti naturali |
Descrizione |
A1 |
Vulcanismo nello Stato membro |
A2 |
Vulcanismo al di fuori dello Stato membro |
B |
Zone umide litoranee |
C1 |
Incendi di origine naturale nello Stato membro |
C2 |
Incendi di origine naturale al di fuori dello Stato membro |
Modulo 22. Fonti naturali di SO2: eventuali codici supplementari indicati dagli Stati membri (articolo 3, paragrafo 4, della
Codice/i delle fonti naturali |
Descrizione |
Modulo 23. Superamento dei valori limite delle PM10 dovuto a eventi naturali (articolo 5, paragrafo 4, della
Modulo 23a. Contributo degli eventi naturali al superamento del valore limite per le PM10 (fase 1; media giornaliera)
Zona |
Codice EoI della stazione |
Numero di casi di superamento registrati |
Codice/i delle fonti naturali |
Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale |
Riferimento alla motivazione |
Modulo 23b. Contributo degli eventi naturali al superamento del valore limite per le PM10 (fase 1; media annua)
Zona |
Codice EoI della stazione |
Concentrazione media annuale |
Codice/i delle fonti naturali |
Numero annuo stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale |
Riferimento alla motivazione |
Nota al modulo 23:
Si può indicare l'evento naturale per mezzo di uno o più dei codici standard forniti dal questionario (cfr. tabella 5).
Tabella 5. Eventi naturali causa di superamento dei valori limite per le PM10: codici standard
Codice/i degli eventi naturali |
Descrizione |
A1 |
Eruzione vulcanica nello Stato membro |
A2 |
Eruzione vulcanica al di fuori dello Stato membro |
B1 |
Attività sismica nello Stato membro |
B2 |
Attività sismica al di fuori dello Stato membro |
C1 |
Attività geotermica nello Stato membro |
C2 |
Attività geotermica al di fuori dello Stato membro |
D1 |
Incendi spontanei nello Stato membro |
D2 |
Incendi spontanei al di fuori dello Stato membro |
E1 |
Tempeste di vento nello Stato membro |
E2 |
Tempeste di vento al di fuori dello Stato membro |
F1 |
Risospensione atmosferica nello Stato membro |
F2 |
Risospensione atmosferica al di fuori dello Stato membro |
G1 |
Trasporto di particelle naturali dalle regioni secche nello Stato membro |
G2 |
Trasporto di particelle naturali dalle regioni secche al di fuori dello Stato membro |
Modulo 24. Superamento dei valori limite delle PM10 dovuto alla sabbiatura invernale delle strade (articolo 5, paragrafo 5, della
Modulo 24a. Contributo della sabbiatura invernale al superamento del valore limite per le PM10 (fase 1; media giornaliera)
Zona |
Codice EoI della stazione |
Numero di casi di superamento registrati |
Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo della sabbiatura invernale |
Riferimento alla motivazione |
Modulo 24b. Contributo della sabbiatura invernale al superamento del valore limite per le PM10 (fase 1; media annua)
Zona |
Codice EoI della stazione |
Media annua |
Concentrazione media annua stimata dopo la sottrazione del contributo della sabbiatura invernale |
Riferimento alla motivazione |
Modulo 25. Consultazioni sull'inquinamento transfrontaliero (articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 96/62/CE)
Modulo 25a. Informazioni generali
Lo Stato membro ha consultato altri Stati membri su fenomeni di notevole inquinamento atmosferico proveniente da altri Stati membri? Si prega di indicare con «y» la risposta affermativa e con «n» la risposta negativa |
(y o n) |
Modulo 25b. Dettagli per Stato membro
(Omissis)
Nota al modulo 25b:
(1) Completare solo in caso di risposta affermativa, utilizzando «y».
Modulo 26. Superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE da segnalare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, della
Inquinante |
Valore limite superato |
Metodo di monitoraggio impiegato |
Codice EoI della stazione |
Livello misurato (mg/m3) |
Codice/i dei motivi |
Misure prese |
Note al modulo 26:
(1) Il valore numerico del valore limite superato dovrebbe essere indicato nella seconda colonna.
(2) Per l'SO2 e le particelle in sospensione si dovrebbe indicare se è stato utilizzato il metodo dei fumi neri o il metodo gravimetrico.
(3) È vivamente raccomandato, anche se non obbligatorio, indicare la stazione.
(4) Si può segnalare il motivo del superamento servendosi di uno o più dei codici standard contenuti nel presente questionario (tabella 5) o di uno dei codici indicati dallo Stato membro in un elenco separato di motivi fornito dallo Stato membro (modulo 27). Se più di una zona è interessata, si dovrebbero separare i codici con un punto e virgola. La descrizione dello Stato membro può anche consistere in un riferimento a un documento separato accluso al questionario.
Modulo 27. Motivi del superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE: eventuali codici supplementari che devono essere indicati dagli Stati membri (articolo 9, paragrafo 6, della
Codice del motivo |
Descrizione |
[1] Decisione rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 202 e abrogata dall'art. 15 della